Docenti con supplenza e nomina giuridica per il ruolo: in tanti potranno svolgere l’anno di prova, via libera dal Ministero
Anno di prova e formazione per i docenti neoimmessi in ruolo: tra questi ve ne sono tanti, nel 2024/25, assunti con nomina giuridica dal 1° settembre 2024 ed economica dalla presa di servizio nel 2025/26. Se questi docenti stanno svolgendo una supplenza nel medesimo grado di istruzione, potranno svolgere l’anno di prova (fermi restando i requisiti di servizio): via libera da parte del Ministero.
Nella NOTA n. 202382 del 26 novembre, contenente le indicazioni sullo svolgimento dell’anno di formazione e prova dei docenti neoassunti nel 2024/25, il Ministero indica chi è tenuto a svolgere il periodo di formazione:
- i docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo ivi compresi gli assunti a tempo indeterminato in quanto vincitori dei concorsi banditi con DDG 2575 e DDG 2576 del 6 dicembre 2023;
- i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
- i docenti che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, devono ripetere il periodo di formazione e prova;
- i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
- i docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
- i docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Qualora il personale interessato abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque tenuto ad acquisire i 5 CFU di cui all’articolo 18 del Decreto ministeriale 22 aprile 2022, n. 108;
- i docenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 01/09/2024 ed economica 01/09/2025, se in possesso dei prescritti requisiti di servizio nel medesimo grado di istruzione.
Anno di prova docenti con supplenza e nomina giuridica per ruolo
Relativamente all’ultimo punto dell’elenco sopra, i docenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 01/09/2024 ed economica 01/09/2025, l’USR Piemonte, con propria nota, ha specificato che “sono inclusi in questa fattispecie i docenti immessi in ruolo grazie allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi ordinari 2020. Possono svolgere l’anno di prova i docenti con incarico di supplenza nell’a.s. 2024/2025 anche su diversa classe di concorso, ma nel medesimo grado di istruzione rispetto a quello di nomina [n.d.r.]”.
Dunque, la supplenza non deve essere necessariamente per la stessa classe di concorso, quello che conta è il grado.