Docenti con proposta di ruolo da GaE/concorso possono prendere aspettativa per incarico da GPS e poi scegliere quale ruolo accettare?
L’aspirante immesso in ruolo nell’ a.s. 2021/22 da GM o da GaE e che accetti il medesimo, qualora nominato anche dalla procedura straordinaria di assunzione da GPS, può chiedere l’aspettativa per svolgere il previsto percorso annuale di formazione e prova ovvero ricorrere all’articolo 36 del CCNL 2007? Oppure deve rinunciare al ruolo da GM/GaE?
Prima di rispondere al quesito posto in redazione da alcuni nostri lettori, è opportuno ricordare come si sono svolte o meglio si stanno svolgendo le immissioni in ruolo a.s. 2021/22.
Immissioni in ruolo 2021/22
Le immissioni in ruolo a.s. 2021/22 si sono articolate in due fasi, nell’ordine:
- fase ordinaria (ormai conclusa o quasi), ai sensi del D.lgs. n. 297/94, con attribuzione dei ruoli per il 50% da GM concorsuali (GM 2016, GM 2018 e fasce aggiuntive, GM 2020 e STEM) e per il 50% da GaE;
- fase straordinaria (che deve essere ancora espletata, dopo la presentazione delle istanze da parte dei candidati), ai sensi dell’articolo 59, comma 4, del DL n. 73/2021 (decreto sostegni-bis, convertito in legge n. 106/2021) , con attribuzione degli incarichi dalle GPS prima fascia ed eventuali elenchi aggiuntivi.
La procedura straordinaria, di cui al punto 2, prevede:
- l’attribuzione dell’incarico annuale nell’a.s. 2021/22;
- lo svolgimento del percorso annuale di formazione e prova;
- una prova disciplinare;
- l’assunzione in ruolo nell’a.s. 2022/23, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, all’esito positivo del percorso di formazione e prova e in seguito al superamento della prova disciplinare.
Ricordiamo che le succitate nomine da GPS sono in corso di svolgimento.
Ruolo da GM/GaEe incarico da GPS
Diversi docenti, nominati (o che lo saranno a breve) in ruolo da GaE ovvero da GM, hanno presentato la domanda per partecipare altresì alla procedura straordinaria di assunzione da GPS, ragion per cui possono avere attribuito l’incarico anche dalle predette graduatorie, per poi eventualmente intraprendere il percorso di cui sopra (supplenza, percorso di formazione e prova, prova disciplinare …).
Considerato che il ruolo dalle GM o dalle GaE è “certo” mentre quello da GPS non lo è, in quanto, nel caso di mancato superamento della prova disciplinare, si decade dalla procedura, gli aspiranti interessati non sono sicuri di scegliere l’incarico da GPS, malgrado lo stesso possa essere logisticamente più conveniente. Pertanto, alcuni nostri lettori chiedono se sia possibile:
- accettare il ruolo da GaE/GM;
- mettersi in aspettativa per accettare l’incarico da GPS ovvero ricorrere all’articolo 36 del CCNL 2007;
- svolgere il percorso di formazione e prova e sostenere la prova disciplinare;
- scegliere il ruolo da GPS, in caso di esito positivo del percorso di formazione e prova e superamento della prova disciplinare.
Per rispondere al quesito, ricordiamo i motivi per cui può essere chiesta l’aspettativa e le relative condizioni, ossia che per la richiesta è necessaria la presa di servizio, e in cosa consiste l’articolo 36 summenzionato.
Aspettativa
Ai sensi dell’articolo 18, commi 1 e 2, del CCNL 2007 (ancora valido per quanto non previsto nel CCNL 2016/18), l’aspettativa può essere richiesta per motivi di famiglia o personali (comma 1) e per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca (comma 2).
Il comma 3 del suddetto articolo prevede, inoltre, che l’aspettativa possa essere richiesta per realizzare una diversa esperienza lavorativa o per superare un periodo di prova, fermo restando che la predetta richiesta sia preceduta dalla presa d servizio (come anche nel caso dell’aspettativa per motivi personali o di famiglia e di studio). Ed è proprio a tale comma che fanno riferimento i nostri lettori.
La risposta al quesito posto è negativa: non si può far ricorso all’aspettativa per una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova, al fine di accettare l’incarico da GPS. Questo perché la disposizione in oggetto (art. 18/3 CCNL 2007) riguarda un’esperienza lavorativa diversa in ambito sia privato sia pubblico che, tuttavia, non deve essere svolta nel comparto scuola che rappresenta già l’amministrazione di appartenenza.
Articolo 36
Non è inoltre possibile, qualora l’incarico da GPS riguardi un altro grado d’istruzione o classe di concorso (e fermo restando che ci deve essere prima sempre la presa di servizio), far ricorso all’articolo 36 del suddetto CCNL 2007, in base al quale l’insegnante di ruolo può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno.
Quanto detto perché l’articolo 399, comma 1, del D.lgs. 297/94, come modificato dall’articolo 58, comma 2 – lettera f), del DL n. 73/2021 (decreto sostegni-bis, convertito in legge n. 106/221), ha previsto che, a decorrere dalle assunzioni a.s. 2020/21, i docenti nominati in ruolo possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso, soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nella scuola di titolarità.
Sono esclusi dal “blocco summenzionato” i docenti in esubero o soprannumero e quelli di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi di concorso ovvero all’inserimento o meglio aggiornamento periodico nelle GaE.
Rinuncia al ruolo
Cosa possono fare allora i docenti interessati, nominati in ruolo da GaE/GM e che accettino tale nomina, per accettare l’incarico da GPS?
L’unica cosa possibile è rinunciare al ruolo da GaE/GM. e intraprendere il percorso che porterà all’immissione in ruolo nel 2022/23, all’esito positivo del percorso di formazione e prova e in seguito al superamento della prova disciplinare.