Docenti con ore a disposizione o di potenziamento in DAD, come vengono utilizzati? Qual è il loro orario?
Tempi di Didattica digitale integrata e tempo di didattica a distanza; più Lockdown, meno lezioni in presenza; più docenti in casa, meno sostituzioni colleghi assenti. Parliamo dei docenti con ore a disposizione (obbligatorie, facenti parte dell’orario settimanale obbligatorio di servizio) e di potenziamento; sappiamo che nel loro quadro orario, spesso sono previste ore di supplenza. Qual è il loro orario in DAD? Che tipo di attività svolgono in DDI? Le ore non effettuate vanno recuperate?
Dubbi dei lettori
Un gentile docente ci chiede un parere:
“Sono un docente di scuola secondaria di secondo grado con cattedra 16+2, nello specifico 16 ore in classe e 2 di potenziamento ove sono impiegato per supplenze; durante il periodo della DAD non ho svolto le 2 ore di potenziamento per cause a me non imputabili. A questo punto, mi chiedo, può il Dirigente Scolastico farmi recuperare queste 2 ore settimanali nel corso dell’anno scolastico facendomi svolgere 20 ore settimanali per 6 settimane? Cosa si fa con i docenti di potenziamento che durante la DAD non hanno svolto le loro ore?”
La tematica principale da analizzare è quella riferente all’orario scolastico del personale docente. Importante aspetto da sottolineare è che tutta la classe docente ricompresa nell’organico dell’autonomia, quindi senza alcuna distinzione tra insegnanti con ore a disposizione, spezzoni, sostegno, potenziamento, posti comuni etc, ha il pieno diritto di vedersi assegnato in modalità calendarizzata il proprio orario di servizio, che nel buon senso delle cose, deve risultare duraturo nel tempo.
In tempi di pandemia e parallelo utilizzo della didattica a distanza, da ormai quasi un anno, ciò che in precedenza era un’eccezione è diventata la regola; stiamo parlando di frequenti cambi di orario di servizio per i docenti ed il personale ATA, atti a garantire una buona organizzazione e corretto funzionamento della macchina amministrativo-didattica della scuola. D’altronde non può essere altrimenti se è vero come è vero viene ritenuto fondamentale, il diritto allo studio, la crescita personale e formativa dei nostri ragazzi.
Orario Docenti – Viene formulato dal Dirigente scolastico in base a proposte e criteri degli organi collegiali ed è oggetto di confronto a livello di contrattazione integrativa d’istituto
L’orario di servizio settimanale
È regolato dall’art. 28 del CCNL:
“In coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in:
- 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia
- 22 ore settimanali nella scuola elementare
- 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica,
distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.
Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni.”
La distribuzione dell’orario di servizio in non meno di cinque giornate settimanali assicura la fruizione del giorno libero che, seppure non esplicitamente indicato nella normativa, è diventato prassi.
Il Dirigente scolastico, con atto di gestione, procede alla formulazione dell’orario
Contrattazione integrativa di istituto
Tra le materie oggetto di confronto (NON di contrattazione) a livello d’istituto tra il Dirigente scolastico e la parte sindacale vi è:
“L’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA […]” – CCNL 2016/18
Consiglio di istituto
“Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni“– T.U. n. 297/1994, art. 10 comma 4
Collegio docenti
“Formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto” – T.U. n. 297/1994, art. 7 comma 2, lett. b)
Dirigente scolastico
“Procede alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell’orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto e delle proposte del collegio dei docenti” – Art. 396 comma 1 lett. d)
Risposta al Quesito – Si, il Dirigente scolastico ha facoltà di disporre e cambiare l’orario del singolo docente
L’art. 5 del DPR n.275/99:
“L’orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.”
L’articolo 28 comma 9 del CCNL 2006/09:
“L’orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell’orario d’obbligo, può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore”
L’articolazione degli orari risponde alle esigenze dell’attività didattica, ai ritmi di apprendimento degli alunni, ad una corretta distribuzione dei carichi di lavoro, all’uso ottimale delle risorse sia professionali sia organizzative e strutturali. In base alle esigenze didattico-organizzative, il Dirigente può modificare o aggiornare l’orario vigente, dando un congruo preavviso ai docenti interessati. Naturalmente la Pandemia, la didattica digitale integrata a quella in presenza, costituiscono motivo di riorganizzazione dell’attività scolastica.
Nel caso del nostro docente, il recupero è previsto per ulteriori due ore settimanali, quindi entro le 4 previste dalla disposizione contenuta nel CCNL di cui sopra. La normativa inoltre non esplicita un numero preciso di settimane, quindi è presumibile possa essere pianificato un orario articolato anche su più mensilità.
Oltre a dare un’occhiata al contratto integrativo di istituto e/o ai regolamenti interni degli organi collegiali sui criteri d’organizzazione dell’orario di lavoro, consigliamo di consultare il PSDDI, piano scolastico per la didattica digitale integrata che ogni scuola redige su proposta del Dirigente scolastico, in linea con le disposizioni normative, su delibera del Collegio docenti ed approvazione del Consiglio di istituto.
Tra le disposizioni all’interno del Piano per la DDI vi sono i criteri di organizzazione dell’orario e frequenza lezioni. Probabile siano declinate le modalità di recupero delle attività scolastiche dei docenti con ore a disposizione o di potenziamento, non svolte durante la didattica a distanza, al fine del completamento orario.
Se la pianificazione non è stata inserita, sarebbe opportuno un confronto anche con le RSU al fine di trovare una soluzione ottimale per entrambe le parti. Certamente non è accettabile che potenziamento possa significare esonero dalle attività, soprattutto in un periodo in cui emerge da più parti la necessità di “ristori formativi”, attività di recupero, affiancamento, consolidamento, nonché valorizzazione degli apprendimenti. Il recupero in presenza quindi può essere una delle modalità, ma non l’unica.
Modalità di svolgimento della “Didattica a Distanza” per i docenti con ore di potenziamento – Alcuni esempi
In questo momento di sospensione delle attività didattiche, nei casi previsti dal DPCM, già molti docenti con ore di potenziamento stanno affiancando i docenti curricolari utilizzando le piattaforme digitali. In particolare, le attività di potenziamento/compresenza – nel caso in cui non sarà possibile svolgere in modalità a distanza, quanto previsto nei progetti di potenziamento predisposti all’inizio dell’anno ed inseriti nel PTOF – potranno riguardare:
- azioni di recupero/potenziamento su singoli alunni e/o piccoli gruppi
- attività di approfondimento inerenti argomenti specifici concordati con i colleghi
- attività di supporto ai colleghi per la preparazione di materiale didattico e/o predisposizione di prove di verifica
- approfondimento temi riguardanti l’insegnamento dell’educazione civica
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