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Docenti con nomina giuridica svolgono anno di prova sulla supplenza: da quando parte calcolo giorni servizio?

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I docenti con nomina giuridica in possesso dei requisiti di servizio nel grado di istruzione di immissione in ruolo sono tenuti a svolgere l’anno di prova. Da quando parte il calcolo dei giorni?

Nomine giuridiche 2024/25

I docenti individuati per il ruolo dopo il 31/08 da graduatorie pubblicate entro la medesima data:

  • sono stati assunti con decorrenza giuridica 1° settembre 2024 ed economica 1° settembre 2025, quando prenderanno servizio nella scuola assegnata;
  • hanno avuto assegnata la sola provincia di titolarità;
  • otterranno la sede (ossia la scuola) tramite le operazioni di mobilità per l’a.s. 2025/26.

Anno di prova

I suddetti docenti, stando all’annuale nota sull’anno di prova 2024/25, se in possesso dei previsti requisiti di servizio nel medesimo grado di immissione in ruolo, sono tenuti a svolgere l’anno di formazione e prova:

Secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, del DM 226/2022 e d’intesa con la Direzione Generale per il Personale Scolastico si rappresentano di seguito coloro che sono tenuti al periodo di formazione e prova:

i docenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 01/09/2024 ed economica 01/09/2025, se in possesso dei prescritti requisiti di servizio nel medesimo grado di istruzione.

Quali sono i prescritti requisiti di servizio? Sono i 180 giorni di servizio di cui almeno 120 per le attività didattiche cui è subordinato il superamento dell’anno di formazione e prova. In sostanza, senza lo svolgimento dei predetti giorni l’anno di prova non può essere superato.

Evidenziamo che il superamento dell’anno di prova, oltre allo svolgimento dei succitati giorni, è subordinato anche:

  • al superamento di colloquio e test finale innanzi al Comitato di valutazione, che esprime il relativo parere obbligatorio ma non vincolante per il dirigente scolastico;
  • alla valutazione positiva del percorso da parte del dirigente.

Chi avrà giorni servizio e attività didattiche

Nel caso in esame, i succitati giorni (180 di effettivo servizio, di cui almeno 120 per le attività didattiche) sono preventivabili per i soli docenti con supplenza al 30/06 o al 31/08.

Pertanto, tra i docenti che hanno ottenuto una nomina giuridica 1° settembre 2024 ed economica 1° settembre 2025, sono tenuti a svolgere l’anno di prova:

  • i docenti che abbiano ottenuto una supplenza al 30/06 o al 31/08 nello stesso grado di immissione in ruolo.

Esempi: 

  • docente con nomina giuridica sulla A-11 “Discipline letterarie e latino”; ottiene una supplenza sulla A-13 “Discipline letterarie, latino e greco”; può svolgere l’anno di prova (lo stesso dicasi se abbia naturalmente ottenuto una supplenza sulla stessa classe di immissione in ruolo);
  • docente con nomina giuridica sulla A-11 “Discipline letterarie e latino”; ottiene una supplenza sulla ex A-22 “Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di primo grado” (oggi A-12 e aggregata alla ex A-12) non può svolgere l’anno di prova, in quanto il servizio è svolto in un grado diverso da quello di immissione in ruolo.

Da quando parte il calcolo dei giorni

Da quando parte il calcolo dei giorni di servizio e attività didattiche per i docenti in esame? Dal momento in cui hanno ottenuto la nomina oppure la supplenza?

Considerato che nella nota non viene specificato nulla, che si permette lo svolgimento dell’anno di prova sulla base del servizio svolto con contratto di supplenza e che la ratio della misura sembra quella di anticipare lo svolgimento dell’anno di prova, il calcolo dovrebbe partire dall’inizio del contratto di supplenza (usiamo il condizionale, qualora il MIM indichi diversamente).

Quesito

Ho ricevuto una nomina giuridica il 30 dicembre. Il calcolo dei 180 giorni di servizio e dei 120 di attività didattica inizia da gennaio o si considerano a partire da settembre? Inoltre volevo sapere, avendo un contratto al 30/06 di 12 ore (spezzone da GPS) i giorni (180 e 120) vanno proporzionate alle ore del contatto? Grazie

Come detto, tenuto conto della ratio della novità a.s. 24/25 (la stessa indicazione non era contenuta nella nota a.s.  23/24) e del fatto che si ritiene utile il servizio prestato con contratto a tempo determinato nel medesimo grado di immissione in ruolo, il calcolo dovrebbe partire dall’inizio della supplenza.

Quanto alla seconda domanda, la risposta è affermativa. Infatti, come leggiamo nel DM 226/2022 e come richiamato nella succitata nota, i 180 giorni di servizio e i 120 di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto. Questa, nel caso della lettrice, la proporzione da effettuare:

  • 180:18=x:12; x=180*12/18=2160/18= 120 giorni di effettivo servizio
  • 120:18=x:12; x=120*12/18=1440/18= 80 giorni di attività didattiche

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