Docenti: con immissione in ruolo cancellati da graduatorie del concorso ma non dalle GPS per le supplenze

Il docente di ruolo, una volta superato l’anno di prova, può svolgere supplenze, infatti la prevista cancellazione non riguarda le GPS, se non per il medesimo insegnamento di ruolo.
Quesito
Così chiede un nostro lettore:
Vi scrivo in merito all’articolo intitolato “Docenti immessi in ruolo dal 2023/24: sono cancellati da graduatorie ma non perdono abilitazione”. Non riesco a comprendere come la disposizione dell’art. 13, comma 5, del D.Lgs. 59/2017, che prevede la cancellazione automatica da tutte le graduatorie dopo l’immissione in ruolo, non possa entrare in contrasto palese con il diritto sancito dall’ultimo CCNL Istruzione e Ricerca. In particolare, l’articolo 47 stabilisce chiaramente che il personale docente a tempo indeterminato ha la possibilità di << accettare, nell’ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore a un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede >>. Considerando che tali incarichi a tempo determinato vengono assegnati tramite chiamate da GPS, mi chiedo come possa, in concreto, un docente confermato in ruolo esercitare tale diritto sancito dal CCNL se non risulta più presente in nessuna delle graduatorie dalle quali tali incarichi vengono attribuiti.
Quanto afferma il lettore in merito al CCNL 19/21 è vero, ma è altrettanto vero che nell’articolo menzionato non si parla di cancellazione dalle GPS, se non per la classe di concorso/posto di titolarità, considerato che l’articolo 47 del CCNL prevede che la supplenza possa essere accettata in altro posto/grado/classe di concorso. Riportiamo di seguito quanto scritto nel predetto nostro articolo e poi facciamo le opportune precisazioni.
Cancellazione dalle graduatorie: GM, GaE e GI
Ecco il testo dell’articolo in parola:
La cancellazione dalle graduatorie di merito concorsuali (GM), dalle graduatorie a esaurimento (GaE) e dalle graduatorie di istituto (GI) è prevista dal combinato disposto di cui all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94 e all’art. 13/5 del D.lgs.59/2017, che disciplinano anche il vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione.
La disposizione in esame, come si legge nell’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94, si applica a decorrere dall’a.s. 23/24 ai docenti di qualsiasi grado di istruzione a qualunque titolo destinatari di nomina in ruolo su ogni tipologia di posto. Il citato decreto, poi, rinvia all’art. 13/5 del D.lgs. n. 59/2017 dove leggiamo:
In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova…
Dunque, una volta superato l’anno di prova, il docente assunto in ruolo è cancellato da ogni GM, GaE e GI di inclusione ed è confermato in ruolo (non è prevista la cancellazione dalle GPS, se non per la medesima classe di concorso/posto di immissione in ruolo, considerato che non è possibile ottenere supplenze negli stessi).
L’articolo prosegue poi parlando della tempistica riguardante la cancellazione in esame.
Riposta al quesito
Nell’articolo citato, come sopra riportato, leggiamo:
Dunque, una volta superato l’anno di prova, il docente assunto in ruolo è cancellato da ogni GM, GaE e GI di inclusione ed è confermato in ruolo (non è prevista la cancellazione dalle GPS, se non per la medesima classe di concorso/posto di immissione in ruolo, considerato che non è possibile ottenere supplenze negli stessi).
Come si può vedere, non si parla di cancellazione dalle GPS, se non per la stessa classe di concorso/posto di immissione in ruolo, considerato che non è prevista l’accettazione di una supplenza nei predetti classe di concorso/posto di titolarità.
Ricapitolando e per chiarire ulteriormente la fattispecie in esame, una volta confermato in ruolo, il docente assunto a tempo indeterminato è cancellato da:
- graduatorie di merito concorsuali;
- graduatorie ad esaurimento;
- graduatorie di istituto;
- (è inoltre cancellato dalla GPS relativa alla classe di concorso/posto di immissione in ruolo).
Sebbene non richiesto ovvero detto dal lettore, si potrebbe sollevare una “critica” alla disposizione normativa, laddove prevede la cancellazione anche dalle GI. Queste, come sappiamo, sono utilizzate per le supplenze brevi (diverse quindi da quelle al 30/06 e al 31/08), tuttavia, in caso di esaurimento delle GPS, le supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche sono assegnate dalle GI, utilizzate a tal fine soprattutto per alcune classi di concorso/posti in determinate regioni. Si poteva pensare di fare la distinzione tra supplenze brevi e supplenze al 30/06 e al 31/08, ma così è stato disposto e così si dovrà operare, salvo eventuali future modifiche.
Le risposte ai quesiti
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