Docenti al 30 giugno e ferie: Corte di appello di Firenze conferma che l’assegnazione d’ufficio è illegittima. Ricorrente Anief recupera 2.878 euro

Arriva una nuova conferma della tesi sostenute da Anief: il dirigente scolastico non può collocare gli insegnanti automaticamente in ferie nel periodo di sospensione delle attività didattiche.
In assenza di una sua espressa e spontanea richiesta di ferie, l’insegnante assunto fino al 30 giugno deve essere considerato in servizio anche nel periodo di sospensione delle attività didattiche, con la conseguenza che avrà diritto alla monetizzazione di tutte le ferie non godute.
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 535 del 20.12.2023, richiamando l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 14268 del 05/05/2022, precisa che “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”.
Così come da sempre sostenuto dai legali dell’Anief, dunque, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
È importante notare che secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie è soggetto a una prescrizione decennale, con la conseguenza che gli insegnanti potranno rivendicare il relativo importo economico in relazione a tutti i contratti a tempo determinato stipulati negli ultimi 10 anni.
Se desiderate approfondire il tema delle ferie non godute, potete ascoltare l’intervista all’Avvocato dell’Anief Walter Miceli trasmessa dal canale YouTube di Orizzonte Scuola.