Docenti, chieste 85 mila immissioni in ruolo. Anief: gli assunti saranno 30 mila e ingabbiati per 5 anni

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Anief – Il ministero dell’Economia e delle Finanze si appresta a dare l’assenso alla richiesta delle assunzioni a tempo indeterminato corrispondente al numero di posti vacanti e disponibili.

Peccato, ribatte il sindacato Anief, che la quantità di cattedre prive di docente titolare è praticamente il doppio di quella indicata: mancano all’appello oltre 70 mila posti in deroga di sostegno e altre decine di migliaia collocati forzatamente in organico di fatto pure essendo cattedre libere. Inoltre, se a Viale Trastevere si ostinano a non utilizzare la ‘chiamata veloce’ anche da graduatoria d’istituto, il contingente reale di immissioni in ruolo si ridurrà anche quest’anno a meno della metà di quello autorizzato. Una circostanza dettata anche dal rinvio ulteriore dei concorsi, questo a dire il vero non voluto dalla ministra dell’Istruzione, ma chiesto in modo unanime in ragione dell’emergenza epidemiologica. Inoltre, per i pochi docenti fortunati che entreranno nei ruoli dello Stato, da settembre scatta il blocco che impedisce di chiedere per cinque anni qualsiasi tipo di movimento. Pure in presenza di motivate e gravi circostanze familiari.

Marcello Pacifico (presidente Anief): “Invece di continuare a produrre finte cattedre di fatto, i decisori politici e tecnici dell’istruzione pubblica avrebbero fatto bene a creare un unico organico di diritto, ridurre il numero di alunni per classe a massimo 15, creando aule a misura d’uomo e permettendo in questo modo di assorbire il personale precario, che quest’anno invece farà toccare il record delle 250 mila supplenze. Invece, continuano a prevalere le vecchie logiche: addirittura, pure in piena pandemia e con il rischio del ritorno del contagio di massa del Covid-19, si decide di assumere in ruolo obbligando il docente a rimanere fermo in quella provincia per un quinquennio, senza dargli nemmeno possibilità, dopo l’anno di prova, di chiedere assegnazione provvisoria qualora vi sia il posto libero. Noi ci batteremo in tutte le sedi per eliminare il vincolo alla mobilità, a costo di rivolgerci alla Consulta”.

Nessuna retromarcia: il docente immesso in ruolo con decorrenza giuridica 1° settembre 2020 non potrà partecipare alla mobilità per un quinquennio. Non potrà chiedere nessuna tipologia di mobilità per 5 anni. A ricordarlo è la rivista Orizzonte Scuola: i docenti immessi in ruolo per il prossimo anno scolastico 2020/21 non potranno partecipare alla mobilità per un quinquennio, risultando vincolati alla permanenza per cinque anni nella scuola di titolarità.

L’ASSURDO STOP PER 60 MESI

Per i neo-assunti, in pratica, scatta un assurdo blocco quinquennale, valido per tutti i movimenti. Non potranno partecipare, pertanto, alla mobilità territoriale (trasferimento), alla mobilità professionale (passaggio di cattedra e passaggio di ruolo) e neanche alla mobilità annuale (utilizzazione e assegnazione provvisoria). Il riferimento normativo è il D.L. n.126/2019, convertito nella Legge n.159/2019, con le modifiche apportate e inserite in allegato alla legge stessa.

LA RICHIESTA ALLA CAMERA

Il blocco quinquennale, quindi, scatterà anche contro il volere del primo partito di maggioranza nella Camera dei Duputati: un ordine del giorno di fine giugno approvato a Montecitorio, presentato dall’on. Vittoria Casa del M5S, prevede infatti che – “a causa dell’emergenza COVID-19” – vengano adottate le disposizioni preesistenti sulla mobilità dei neo-assunti, superando il vincolo di permanenza per cinque anni su scuola per i docenti neo-immessi in ruolo”. La richiesta contenuta nell’ordine del giorno è quella di sanare la disparità di trattamento tra tali docenti assunti dalle recenti graduatorie regionali di merito ad esaurimento (cui il Governo M5S-Lega ha imposto il blocco quinquennale) e i docenti assunti con le ordinarie graduatorie di merito o ad esaurimento (per i quali permane il blocco triennale), riportando il blocco al triennio come previsto nel Testo Unico della Scuola del 1994.

I PRECEDENTI

Anief ricorda che il blocco quinquennale è stato vigente soltanto per il biennio 2011/2012 e 2012/2013 con la modifica introdotta dall’articolo 9, comma 21 della legge n. 106/2011 – con l’esclusione del blocco per l’assegnazione provvisoria fino all’ottavo anno di vita del bambino prevista dal contratto – a seguito della riapertura delle GaE “a pettine” ottenuta dall’Anief. La norma, che era stata pensata per contenere l’assunzione di docenti meridionali nelle regioni italiane del Settentrione, fu abrogata per l’evidente incostituzionalità dall’articolo 15, comma 10-bis della legge n. 128/2013, dopo le pressanti denunce, le ripetute richieste emendative e i ricorsi presentati dal giovane sindacato. Dal 2013/2014 al 2018/2019, fu ripristinata la richiesta di trasferimento, assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità, riportando la norma sulla mobilità, per lo più, a quanto previsto dall’originario comma 3 dell’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che permetteva il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia dopo due anni e in altra provincia dopo 3 anni, mentre l’assegnazione provvisoria dopo un anno, in vigore dall’anno scolastico 1994/1995 al 2010/2011.

GLI ULTIMI DUE GOVERNI

Il Governo giallo-verde, precedente all’attuale esecutivo, in sintonia con le nuove norme sulla regionalizzazione della scuola, ripristinò la norma sul vincolo quinquennale precedentemente sospesa, ma soltanto per il personale assunto dalle nuove GRME, con effetto del provvedimento a partire dal 1° settembre 2019 con eccezione del personale avente diritto individuato entro il 31 dicembre 2018. L’attuale maggioranza giallo-rossa, alla ricerca di una presunta parità di trattamento, invece di sanare la disparità, ha addirittura esteso il blocco a tutti i neo-assunti, indipendentemente dal percorso di reclutamento, senza riflettere sulla illegittimità del ripristino del blocco quinquennale stesso e della perdurante disparità di trattamento rispetto ai docenti assunti prima.

LA POSIZIONE DEL SINDACATO

Anief reputa il blocco territoriale dei 5 anni sui neo assunti incostituzionale: per questo arriverà a contestarlo fino alla Corte Costituzionale. Secondo il leader del giovane sindacato, Marcello Pacifico, “la politica deve garantire il diritto alla famiglia e non negarlo, ancora di più in presenza di motivi che influiscono sul diritto allo studio: è vero che lo Stato ha deciso di dare la possibilità, giustamente, ai docenti precari di scegliere una provincia diversa dove essere assunti, ma non può fare pagare un prezzo altissimo in cambio, imponendo loro di rimanere confinati in quel territorio per non meno di 60 mesi. Se vi sono le condizioni, dopo l’anno di prova, per il rientro nella sede di residenza e il ricongiungimento familiare, con posti vacanti e disponibili nella classe di concorso di quei docenti, non si comprende cosa osta alla concessione di questo trasferimento”.

LA NORMATIVA SUL BLOCCO DI 5 ANNI

Nel comma 17-octies dell’art.1, che sostituisce il comma 3 dell’articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, elative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, stabilisce quanto segue:

A decorrere dalle  immissioni  in  ruolo  disposte  per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono  chiedere  il  trasferimento, l’assegnazione provvisoria o  l’utilizzazione  in  altra  istituzione scolastica  ovvero  ricoprire  incarichi  di  insegnamento  a   tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo  cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica  di titolarità, fatte salve le  situazioni  sopravvenute  di  esubero  o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica  al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi  previste  siano  intervenute successivamente  alla  data  di  iscrizione   ai   rispettivi   bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico”.

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