Docenti, chi può svolgere il ruolo di collaboratore del Dirigente scolastico

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Un docente nostro lettore ci chiede se un insegnante di religione cattolica può ricoprire il ruolo di primo collaboratore del Dirigente scolastico; come vengono scelti i collaboratori del Preside? Ci sono dei requisiti specifici per l’accesso a tale ruolo o il tutto è a discrezione del DS? Il curriculum, le competenze e la professionalità dei docenti vengono tenuti in considerazione? Chiarimenti

Le figure professionali nella scuola

Possiamo suddividerle in tre grandi macro-aree:

Funzioni strumentali

Il Collegio docenti individua, tra le risorse professionali presenti al suo interno e che presentano domanda, le figure idonee a svolgere le funzioni strumentali per la realizzazione e la gestione del Piano dell’Offerta Formativa. I provvedimenti di nomina/incarico delle funzioni strumentali spettano al Dirigente scolastico sulla base di quanto stabilito dal Collegio. I docenti che ricoprono le funzioni strumentali non hanno una delega ma un’attribuzione di incarico; non si pongono in linea gerarchica ma professionale-consulenziale. Le FS fanno parte dello staff del Ds ma NON rientrano nel 10% dell’organico dell’autonomia di cui il comma 83 art. 1, Legge 107/2015.

Funzioni strumentali, nomina e compiti. I decreti di nomina: SCARICA MODELLI (orizzontescuola.it)

Collaboratori 1 e 2 del Dirigente scolastico

Nella prassi delle istituzioni scolastiche sono denominati collaboratore 1 e collaboratore 2, o Vicepresidi. Le principali norme di riferimento sono:

  • Art. 25 del D.Lgs. 165/01: “Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti […]”
  • Art.88, c.2, lett.f) del CCNL: “Con il fondo d’istituto sono retribuibili i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali

Tali collaboratori vengono scelti dal Dirigente scolastico che ne da semplice comunicazione al Collegio docenti. Assumono funzioni vicariali, sostituendo il Dirigente scolastico in sua assenza. Generalmente anche al secondo collaboratore viene assegnata tale prerogativa specialmente in assenza del DS e del collaboratore 1.

Componenti dello Staff del Dirigente scolastico

Premesso che il termine staff può anche indicare l’insieme delle funzioni strumentali, collaboratori 1 e 2 del DS e tutte le figure di supporto organizzativo e didattico, nella prassi quotidiana o comunque nella maggior parte delle istituzioni scolastiche è ricorrente far coincidere lo Staff con quel 10% dell’organico dell’autonomia riportato nell’art. 1, comma 83, della Legge 107/2015:

Il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica. Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Rientrano in tale tipologia di nomina i referenti dei vari progetti del PTOF d’istituto, i coordinatori di dipartimento, i fiduciari di plesso o sezione staccata ed altre figure svolgenti funzioni di natura organizzativo-gestionale o anche didattica. [Tali docenti, così come i coordinatori di classe che non rientrano nel 10%, al tempo stesso possono definirsi delegati del DS in base al già citato art 25 del DLgs 165/2001]. Non devono necessariamente essere tutti insegnanti delegati a specifiche funzioni; alcuni (coadiutori) possono avere la sola funzione di dialogo, supporto, consiglio al Capo d’Istituto.

La retribuzione di tali figure professionali è disciplinata dall’art.88, lett. K, del CCNL 2006/2009, per la parte richiamata dal vigente CCNL 2016/2018 COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA, che così recita: “con il fondo d’istituto sono altresì retribuiti i compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d’istituto nell’ambito del PTOF”.  Come già detto i compensi per i collaboratori 1 e 2 (ricompresi nel 10%) sono disciplinati dalla lett. F del medesimo CCNL.

Naturalmente tali categorie non sono necessariamente distinte tra loro, dato che nella maggior parte dei casi, delegati, coadiutori e collaboratori possono coincidere anche nella stessa persona: pensiamo, ad esempio, ad un collaboratore di presidenza, con funzioni vicariali, che è anche delegato al coordinamento di una classe e che contemporaneamente fa parte dello staff Ds. Oppure un docente delegato al coordinamento di un dipartimento disciplinare che nel frattempo ha l’incarico per una funzione strumentale.

Chi può svolgere il ruolo di collaboratore 1 e 2 del Dirigente scolastico?

Una volta elencate le specifiche figure professionali all’interno dell’istituzione scolastica, rispondiamo al quesito riprendendo ancora una volta la normativa che riporta il verbo individuare:

  • Art. 25 del D.Lgs. 165/01: “Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti
  • Art. 1, comma 83, della Legge 107/2015: “Il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica. Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Quindi è il Dirigente scolastico, che in presenza di:

  • competenze, professionalità ed esperienza del docente
  • disponibilità del docente a ricoprire il ruolo di collaboratore
  • rapporto fiduciario con il docente
  • esigenze organizzativo-didattiche da gestire in maniera efficiente ed efficace valorizzando le risorse umane

nomina i collaboratori 1 e 2 dando semplice comunicazione al Collegio docenti. Nulla esclude, e ci mancherebbe altro, che il docente di religione cattolica possa ricoprire il ruolo di collaboratore con funzioni vicariali. Analogo concetto vale per gli insegnanti di sostegno e su posto di potenziamento i quali fanno tutti parte dell’organico dell’autonomia.

Per quanto riguarda gli altri collaboratori  [docenti dello staff, delegati di vario genere, coordinatori, referenti etc], essi vengono individuati dal Dirigente scolastico ma occorre la:

  • delibera del collegio docenti che valuti la coerenza dei suddetti incarichi con gli obiettivi formativi ‘prioritari’ previsti dall’art.1, comma 7, della legge 107/2015 ed individuati nel PTOF d’istituto;
  • delibera di approvazione del PTOF da parte del consiglio d’istituto.

Lo staff del Dirigente Scolastico: da chi è composto, quali i compiti – Orizzonte Scuola Notizie

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