Docenti che otterranno ruolo da GaE, concorso o GPS sostegno 2024/25: a quali vincoli saranno sottoposti

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I docenti assunti a tempo indeterminato e con incarico finalizzato al ruolo a.s. 2024/25 saranno soggetti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione. Differenza tra assunzioni ordinare e straordinarie nonché tra docenti abilitati e non abilitati vincitori dei nuovi concorsi.

Assunzioni 2024/25

Le assunzioni a.s. 2024/25, come lo scorso anno, si articolano in:

  1. immissioni in ruolo ordinarie da GaE e GM;
  2. assunzioni straordinarie finalizzate al ruolo da GPS sostegno prima fascia sui posti di sostegno vacanti eventualmente residuati dalle immissioni in ruolo ordinarie.

Gli aspiranti interessati alle assunzioni:

  • direttamente a tempo indeterminato da GaE e GM vi partecipano presentando due distinte domande, secondo gli avvisi di convocazione degli USR di riferimento: la prima domanda serve a indicare l’ordine preferenziale di province-classe di concorso/tipo di posto; la seconda si inoltra per scegliere la sede in cui essere assegnati dopo l’individuazione avvenuta con la prima istanza;
  • straordinarie finalizzate al ruolo da GPS sostegno prima fascia vi partecipano presentando la medesima istanza che si inoltra, tramite Istanze Online, per le supplenze al 30 giugno e al 31 agosto, compilando le sezioni dedicate. La domanda si può inoltrare sino alle ore 14.00 del 7 agosto p.v.

Precisiamo che:

  • con le assunzioni da GPS sostegno prima fascia, gli aspiranti individuati ottengono un contratto a tempo determinato (al 31/08), svolgono nel corso del medesimo l’anno di prova e la lezione simulata, quindi sono assunti in ruolo nel 2025/26 con decorrenza giuridica dall’inizio del servizio a tempo determinato (quindi nel 2024/25), previo superamento del periodo di prova e della lezione simulata;
  • gli assunti dalle GM del concorso straordinario bis (previsto dall’art. 59, comma 9-bis, del DL 73/2021) sono anch’essi assunti dapprima con contratto a tempo determinato (31/08), svolgono nel corso del medesimo l’anno di prova e il percorso universitario con prova conclusiva, vengono quindi assunti in ruolo l’a.s. successivo con la medesima decorrenza giuridico-economica coincidente con l’anno di assunzione e conferma in ruolo;
  • gli assunti dalle GM (che non siano dello straordinario bis), compresi gli abilitati individuati dalle GM del concorso PNRR 2023, e da GaE sono assunti direttamente a tempo indeterminato;
  • gli assunti dalle GM del concorso PNRR 2023 non abilitati sono assunti a tempo determinato, conseguono l’abilitazione nel corso del contratto a tempo determinato e l’a.s. successivo, conseguita l’abilitazione, sono assunti in ruolo. Al riguardo, ricordiamo che le assunzioni dalle GM del concorso 2023 possono avvenire, per l’a.s. 2024/25, sino al 31/12/2024 dalle GM pubblicate entro il 10 dicembre 2024, secondo quanto disposto dal DL 71/2024 (decreto Sport e scuola) divenuto ormai legge (quanto detto in merito alle assunzioni sino al 31/12, vale anche per gli assunti direttamente a tempo indeterminato sempre dalle GM concorso PNRR 2023).

Vincoli

I neoassunti dalle summenzionate procedure saranno soggetti al vincolo di permanenza nella scuola di assunzione, previsto dal combinato disposto di cui all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94 e all’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017 e che si applica a decorrere dalle immissioni in ruolo a.s. 2023/24. Tutti eccetto gli assunti da GPS sostegno prima fascia, per i quali il vincolo è previsto dall’art. 5, comma 10, del DL 44/2023 che disciplina anche la procedura a.s. 2024/25 in virtù della proroga di cui al DL 19/2024 (articolo 14, comma 1, lettera c-bis).

Vincolo assunti GPS sostegno

Ai sensi del suddetto art. 5, comma 10, del DL 44/2023, i docenti assunti da GPS sostegno prima fascia possono chiedere trasferimento, assegnazione provvisoria/utilizzazione ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato solo dopo tre anni scolastici di effettivo servizio.

Il vincolo non si applica in caso di soprannumero o esubero e decorre dall’a.s. di assunzione a tempo determinato, quindi nel caso in esame dall’a.s. 2024/25 (così come per gli assunti lo scorso anno il vincolo decorre dall’a.s. 2023/24).

Vincolo assunti da GaE e GM

I docenti assunti da GaE e GM, ivi compresi gli assunti dal concorso PNRR 2023 in possesso di abilitazione, sono tenuti a rimanere nella scuola di assunzione, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova. Il vincolo non si applica nei casi di soprannumero o esubero nonché ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso. Durante gli anni di vincolo, gli interessati possono comunque presentare domanda di assegnazione e utilizzazione provinciale nonché accettare incarichi di supplenza (dopo lo svolgimento dell’anno di prova).

Il vincolo decorre dall’a.s. di immissione in ruolo, eccetto che per i docenti assunti dal concorso straordinario bis per i quali il vincolo decorre dall’a.s. di assunzione a tempo determinato, come leggiamo nell’OM n. 30/2024.

Vincolo assunti GM concorso PNRR 2023 non abilitati

Come detto sopra, i docenti in questione sono assunti a tempo determinato, conseguono l’abilitazione nel corso del contratto a tempo determinato e l’a.s. successivo, conseguita l’abilitazione, sono assunti in ruolo. Per tali docenti il vincolo è sempre disciplinato dal summenzionato articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017, in base al quale gli stessi devono in pratica restare nella scuola di assunzione quattro anni:

Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e all’articolo 18-bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione

Tali docenti, dunque, ai sensi dell’art. 13/2 e dell’art. 18-bis del D.lgs. 59/17, come detto sopra, sono assunti a tempo determinato e conseguono l’abilitazione, poi l’a.s. successivo sono assunti in ruolo e da tale a.s. decorre il vincolo triennale che è il medesimo di quello sopra riportato: sono tenuti a rimanere nella scuola di assunzione, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova (che gli stessi svolgono dopo l’acquisizione dell’abilitazione e l’assunzione in ruolo). Il vincolo non si applica nei casi di soprannumero o esubero nonché ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso. Durante gli anni di vincolo, gli interessati possono comunque presentare domanda di assegnazione e utilizzazione provinciale nonché accettare incarichi di supplenza (dopo lo svolgimento dell’anno di prova).

Precisiamo che la situazione descritta si verificherà anche con i concorsi successivi ai due previsti nell’ambito della fase transitoria –  sino al 31/12/2024 – che sta traghettando dal vecchio al nuovo sistema di reclutamento nella scuola secondaria. Questo perché, anche quando il sistema andrà a regime, è contemplata la possibilità di partecipare al concorso con il requisito laurea + tre anni di servizio (ricordiamo che uno dei due concorsi della suddetta fase transitoria è in atto, mentre l’altro sarà bandito in autunno: al primo stanno partecipando, oltre agli abilitati, i docenti in possesso di laurea + 24 CFU entro il 31/10/22 oppure tre anni di servizio; al secondo potranno partecipare i docenti con i predetti requisiti cui si aggiunge il requisito laurea + 30 dei 60 CFU del percorso universitario abilitante).

Deroghe

Tutti i suddetti docenti vincolati potranno comunque partecipare alla mobilità territoriale (trasferimenti) e professionale (passaggi) nonché alle assegnazioni provvisorie e utilizzazioni (anche interprovinciali), grazie alle deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 2019/21. Almeno così è stato per l’a.s. 2024/25.

Approfondisci assegnazioni provvisorie

Approfondisci trasferimenti e passaggi

Conclusioni

Alla luce di quanto detto sopra, ferme restando le succitate deroghe, gli assunti nel 2024/25:

  • da GaE e GM (compresi gli assunti dal concorso 2023 PNRR abilitati e gli assunti a tempo determinato da straordinario bis) saranno vincolati per gli aa.ss. 2024/25, 2025/26, 2026/27. Al netto delle deroghe, potranno comunque presentare domanda di utilizzazione/assegnazione nella provincia di titolarità e accettare supplenze (dopo lo svolgimento dell’anno di prova);
  • da GM concorso 2023 PNRR non abilitati resteranno nella scuola di assunzione per quattro anni: 2024/25 durante il quale conseguiranno l’abilitazione; 2025/26, 2026/27 e 2027/28 per il vincolo triennale. Conseguita l’abilitazione, al netto delle deroghe, potranno comunque presentare domanda di utilizzazione/assegnazione nella provincia di titolarità e accettare supplenze (dopo lo svolgimento dell’anno di prova);
  • da GPS sostegno prima fascia saranno vincolati per gli aa.ss. 2024/25, 2025/26, 2026/27. Solo in caso di deroga potranno partecipare alla mobilità.

N.B. Il contenuto dell’articolo è riferito alla normativa oggi esistente. Qualora dovessero esserci aggiornamenti seguiremo l’evoluzione della normativa.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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