Docenti che assistono parenti con disabilità non grave. E se fossero tutti inamovibili?

Di Lalla
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red – La sezione lavoro della Corte di Cassazione ha emesso il 7 giugno una sentenza secondo la quale l’inamobilità del lavoratore e il diritto a scegliere ove possibile la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, contenuta nell’art. 33 comma 5 della Legge 104/92 non dovrebbe trovare applicazione anche qualora si tratti di familiare con disabilità non grave.

red – La sezione lavoro della Corte di Cassazione ha emesso il 7 giugno una sentenza secondo la quale l’inamobilità del lavoratore e il diritto a scegliere ove possibile la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, contenuta nell’art. 33 comma 5 della Legge 104/92 non dovrebbe trovare applicazione anche qualora si tratti di familiare con disabilità non grave.

Cosa chiede la corte di Cassazione – Secondo il giudice il diritto del lavoratore a non essere trasferito in altra sede lavorativa senza il suo consenso non può subire limitazioni neppure allorquando la disabilità del familiare si configuri come non grave. Il principio della inamovibilità cioè dovrebbe essere quello della cura e dell’assistenza al familiare con disabilità, a meno che il datore di lavoro non dimostri specifiche esigenze che non possano essere diversamente soddisfatte.

Cosa accadrebbe se una tale interpretazione venisse applicata al contratto sulla mobilità per i lavoratori della scuola? Quale cambiamento subirebbero graduatorie interne di istituto e procedure di trasferimento? Quante sono infatti le unità di personale che nelle scuole assistono un parente con disabilità?

L’articolo di Italia Oggi

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