“Docenti assunti sul sostegno senza vincolo dei 36 mesi, lauree magistrali abilitanti per l’insegnamento”. Le proposte M5S al Decreto Sostegni bis. TESTI

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Scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti in Parlamento, i partiti si preparano alla “battaglia” per modificare il Decreto Sostegni bis. Anche il Movimento Cinque Stelle ha presentato diverse proposte per cambiare il testo.

Su Facebook, l’ex ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, presenta i quattro emendamenti da lei sottoscritti: dall’assunzione di docenti di sostegno senza vincolo dei 36 mesi di servizio, fino alle lauree magistrali abilitanti per l’insegnamento. 

Orizzonte Scuola è in grado di fornirvi i testi completi degli emendamenti presentati dalla deputata pentastellata.

Decreto Sostegni bis, sono 4mila gli emendamenti presentati. Nei prossimi giorni la prima scrematura

◾️ “Vanno assunti i docenti specializzati sul sostegno, indipendentemente dalle tre annualità di servizio. Insieme a tutto il M5S già in legge di bilancio 2021 eravamo riusciti ad approvare una norma il tal senso. È necessario raggiungere questo obiettivo e va fatto adesso”, scrive Azzolina.

All’articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 4 con il seguente:

“4. In via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3, salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione di cui al comma 1, ai docenti che, sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al periodo precedente, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l’anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

b) dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Per il solo anno scolastico 2021/2022, al fine di assicurare la copertura del più alto numero di posti vacanti e disponibili su posti di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione conseguito ai sensi della normativa vigente, è costituita da parte degli Uffici scolastici regionali una graduatoria articolata su base regionale alla quale possono iscriversi gli specializzati sul sostegno entro il 31 luglio 2021 secondo le modalità definite da un decreto dipartimentale del Ministero dell’istruzione che stabilisce anche i titoli valutabili e il relativo punteggio.

9-ter. Gli iscritti in graduatoria ai sensi del comma 9-bis sono assunti con contratto a tempo determinato sui posti vacanti e disponibili che residuano dopo le procedure ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche.

9-quater. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo di una specifica prova orale, il docente di sostegno è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno di prova ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo alla prova orale comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 9-bis e l’impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto.

9-quinqies. Le procedure di reclutamento a tempo determinato che attingono dalle graduatorie di cui al comma 9-bis si concludono entro la data stabilita dall’ordinanza di cui all’articolo 58, comma 1, lettera a) del presente decreto.

9-sexies. A partire dall’anno scolastico 2022/2023, si concludono entro e non oltre il 31 luglio, secondo la cadenza biennale, le procedure di cui all’articolo 1, commi 18-novies, 18-decies e 18- undecies, del

◾️ “Va anche eliminato il divieto che impedisce ai giovani neolaureati di cimentarsi con i concorsi di anno in anno. Concorsi che non possono selezionare capacità e competenze con le crocette. Anche questo aspetto va modificato”, scrive Azzolina.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
**58.87. Azzolina.

◾️ “Oltre al presente, è però il momento di immaginare anche il futuro. Ho presentato un emendamento che istituisce le lauree magistrali abilitanti per l’insegnamento, affinché i nostri giovani possano avere percorsi chiari per diventare docenti, con formazione adeguata, tirocinio a scuola e assunzioni rapide. Il sistema nazionale di istruzione e formazione non ha bisogno di sanatorie, di stratificazioni normative, di pasticci che generano solo contenziosi. È tempo di realizzare – e non a colpi di decreti legge – percorsi chiari, stabili, duraturi, formativi, che tengano conto delle esigenze di tutta la comunità scolastica, con al centro studentesse e studenti”, scrive Azzolina.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti: <<13-bis. Con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio superiore della pubblica istruzione e il Consiglio universitario nazionale, sono definiti:

a) i percorsi di abilitazione all’insegnamento nel primo e secondo grado d’istruzione nonché il correlato standard professionale, nelle modalità previste dai commi 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies, 13-septies, 13-
octies;

b) le lauree e i diplomi accademici di I livello che costituiscono titolo di accesso ai percorsi di cui alla lettera a);

c) i requisiti curricolari necessari ai docenti abilitati nelle lauree in Scienze della formazione primaria per accedere ai percorsi di cui alla lettera a)

d) i requisiti professionali necessari all’assolvimento di compiti tutoriali.13-ter. I titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di cui al comma 1, nonché i titoli di abilitazione conseguiti ai sensi della normativa previgente, costituiscono titolo di accesso ai concorsi per il personale docente di cui al comma 10 del presente articolo.13-quater.

Con il decreto di cui al comma 13-bis è disciplinata l’istituzione da parte delle università, statali e non statali legalmente riconosciute, e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, di corsi di laurea magistrale e di diploma accademico di secondo livello abilitanti, secondo i seguenti criteri:

a. almeno 36 crediti formativi universitari o accademici, ripartiti in insegnamenti e laboratori, sono acquisiti in forma curricolare e sono destinati all’acquisizione delle competenze didattiche, didattico-disciplinari, giuridiche e pedagogiche finalizzati al conseguimento dello standard professionale di cui al comma 13- bis;

b. 24 crediti formativi sono acquisiti in forma extracurricolare, attraverso lo svolgimento di tirocini presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.13-quinquies. Ai fini di cui al comma 13-bis, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, per gli insegnamenti riservati agli insegnanti tecnico pratici, istituiscono altresì corsi di laurea e di diploma accademico di primo livello abilitanti, secondo i seguenti criteri:

a. almeno 36 crediti formativi universitari o accademici, ripartiti in insegnamenti e laboratori, sono acquisiti in forma curricolare e sono destinati all’acquisizione delle competenze didattiche, didattico-disciplinari, giuridiche e pedagogiche finalizzati al conseguimento dello standard professionale di cui al comma 13-bis;

b. 24 crediti formativi sono acquisiti in forma extracurricolare, attraverso lo svolgimento di tirocini presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.13-sexies. I corsi di cui ai commi 13-ter e 13-quater possono essere istituiti attraverso accordi tra le istituzioni di cui al comma 13-ter e sono erogati con modalità di erogazione convenzionale, fatta salva la disciplina prevista a seguito dell’eventuale perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’istituzione dei predetti corsi concorre, secondo indici di premialità individuati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla definizione degli indicatori di bilancio per le facoltà assunzionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.13-septies. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, sentiti il Ministro dell’istruzione, il Consiglio universitario nazionale e l’Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca, sono definiti i requisiti per l’attivazione dei corsi di cui al comma 13-ter e 13-quater, anche in deroga ai requisiti vigenti, in ragione della peculiarità dei percorsi, fermo restando la necessità dell’accreditamento delle sedi in presenza. 13-octies.

Il Ministro dell’università e della ricerca, sentito il Ministro dell’istruzione, definisce annualmente con proprio decreto la programmazione degli accessi ai percorsi di cui ai commi 13-ter e 13-quater. Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l’accesso ai predetti percorsi è determinato sulla base della programmazione regionale degli organici del personale docente e tecnico pratico e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali deliberato ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, previo parere del ministero dell’economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, maggiorato nel limite del 30% in relazione al fabbisogno dell’intero sistema nazionale di istruzione, e tenendo conto dell’offerta 3366
formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Nell’ambito dei posti annualmente ripartiti, la frequenza dei corsi è subordinata al superamento di una prova di accesso, nelle modalità previste ai sensi del decreto di cui al comma 13-bis, definita dalle università e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, volta a verificare il possesso delle necessarie conoscenze disciplinari. 13-nonies. I titoli di abilitazione di cui al comma 13-bis, nonché i titoli di abilitazione conseguiti ai sensi della normativa previgente, costituiscono altresì titolo di abilitazione per l’insegnamento presso le istituzioni scolastiche paritarie e per i percorsi dell’istruzione e formazione professionale nonché titolo di accesso per la prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero è subordinato alla dichiarazione dell’Autorità del Paese d’origine che assevera la possibilità del soggetto in possesso del predetto titolo di insegnare quale docente abilitato nelle istituzioni scolastiche del medesimo Paese d’origine.13-decies.

Coloro i quali, entro il primo anno di attivazione dei percorsi di cui al comma 13-ter abbiano conseguito i titoli di accesso alle classi di concorso previsti dalla normativa vigente ovvero siano iscritti ai relativi percorsi di laurea magistrale o di diploma accademico di secondo livello, mantengono permanentemente, una volta acquisiti i titoli congiunti di cui all’articolo 5, comma 1 lettere a) e b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 , la possibilità di partecipare ai concorsi ovvero di iscriversi alle graduatorie per le supplenze nelle fasce riservate al personale non abilitato.13-undecies. Coloro i quali, entro il primo anno di attivazione dei percorsi di cui al comma 13-quater abbiano conseguito il titolo di studio di accesso alle classi di concorso a insegnante tecnico pratico previsti dalla normativa vigente, mantengono permanentemente, una volta acquisiti i titoli congiunti previsti di cui all’articolo 5, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 , la possibilità di partecipare ai concorsi ovvero di iscriversi alle graduatorie per le supplenze nelle fasce riservate al personale non abilitato.13-duodecies. L’esame sostenuto a conclusione dei bienni accademici di secondo livello per la formazione dei docenti in discipline coreutiche attivati ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 93 abilita rispettivamente all’insegnamento nella classe di concorso A – 57, Tecniche della danza classica e nella classe di concorso A – 58, Tecniche della danza contemporanea, a seconda dell’indirizzo prescelto.13-terdecies. Quota parte del contingente di cui all’articolo 1, comma 65 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è destinato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, all’assolvimento di compiti tutoriali e distaccato, in posizione di
semi esonero, presso le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica. Detto contingente è definito annualmente con decreto del Ministero dell’istruzione.13-quaterdecies. Le disposizioni di cui ai commi 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies, 13-septies, 13-octies, 13- novies, 13-decies, 13-undecies, 13-duodecies, 13-undecies, 13-duodecies, 13-terdecies non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”

◾️ “C’è poi un emendamento che mi sta particolarmente a cuore ed è quello che punta a potenziare il supporto psicologico a ragazze e ragazzi, che va garantito anche per tutto il prossimo anno scolastico. Sappiamo che hanno vissuto una stagione durissima. Molti hanno manifestato un forte disagio, tanti altri rischiano di farlo se non interveniamo. I soldi stanziati sono briciole rispetto a quello che serve”, scrive Azzolina.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
<<4-bis. In relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi psicologici e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in aggiunta agli stanziamenti già previsti a legislazione vigente, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 32 milioni di euro nell’anno 2021 e 48 milioni nell’anno 2022, per l’attivazione e il potenziamento di specifici servizi professionali per il supporto e l’assistenza psicologica di studentesse e studenti, a supporto delle famiglie, di tutto il personale scolastico. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2021 e 2022, del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 incrementato dall’articolo 77, comma 7.>>
33.18. Azzolina.

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