Docenti assunti prima del 2014. Precedenza nella mobilità straordinaria

Il Tribunale di Roma, Giudice dott.ssa Marielena Falato con sentenza del 10 maggio 2019 ha accolto il ricorso di una docente, assistita dagli avvocati Marco Lo Giudice e Luigi Serino, assunta nel 2014 e partecipante alla fase b1 della mobilità straordinaria 2016 risultata scavalcata dai docenti delle successive fasi.
La sentenza si allinea sia ad alcune recenti pronunce della giurisdizione ordinaria (da ultimo il Tribunale di Catania con la sentenza 1817/2019 del 17 aprile) sia ad alcuni pronunciamenti del giudice amministrativo (cfr. ordinanza del Tar Lazio 5740/2018).
L’orientamento dominante ormai tende rimarcare che Il comma 108 della legge 107/2015 era stato ben chiaro nell’attribuire una precedenza nella procedura di trasferimento 2016/17 ai docenti assunti prima del piano straordinario di immissione in ruolo avviato nel 2015.
Soltanto “successivamente” i docenti assunti nell’a.s. 2015/16 avrebbero potuto ottenere una mobilità.
Di contro all’esito di quella procedura molti docenti (appartenenti alla fase B1) non ottennero il trasferimento al contrario di altri colleghi assunti proprio in ragione del piano straordinario che invece ottennero le sedi più ambite.
La docente a seguito dell’accoglimento del ricorso ha ottenuto la sede nell’ambito siciliano indicato con la preferenza n.1 della propria domanda di mobilità.