Docenti assunti in ruolo dopo il 1° settembre 2022: chi di loro potrà svolgere l’anno di prova

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I docenti immessi in ruolo, a decorrere dall’a.s. 2022/23, saranno sottoposti al percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio. Gli assunti dopo il 1° settembre 2022 potranno svolgere il predetto anno di prova?

Nuovo percorso

Applicazione

Il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio del personale docente ed educativo è disciplinato dal DM n. 226/2022, emanato ai sensi dell’articolo 1/118 della legge n. 107/2015, dell’articolo 13/1 del D.lgs. n. 59/2017 e  dell’articolo 44, comma 1 – lettera g), del DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022 (che ha modificato il sistema di formazione e reclutamento del personale docente delineato dal D.lgs. 59/17). Il citato DM individua, inoltre, le modalità di svolgimento del test finale, le procedure e i criteri di valutazione del medesimo percorso.

Il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio riguarda tutti i docenti che, a decorrere dall’a.s.2022/23, devono svolgere l’anno di prova (articolo 1/6 del DM n. 226/2022):

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano al personale comunque sottoposto al percorso di formazione e periodo annuale di prova a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023.

Articolazione

Il percorso si articola in una serie di attività, nel corso delle quali gli interessati devono produrre la prevista documentazione, e si conclude con un colloquio e un test finale dinnanzi al Comitato per la valutazione dei docenti.

Di seguito le attività da svolgere, la documentazione da produrre e le modalità di valutazione riguardanti il nuovo percorso:

  • bilancio di competenze iniziale;
  • patto per lo sviluppo professionale;
  • attività formative (per un totale di 50 ore): incontri propedeutici e di restituzione finale (6 ore); laboratori formativi (12 ore); “peer to peer” e osservazione in classe (12 ore); formazione on-line (20 ore)
  • portfolio professionale;
  • bilancio di competenze finale;
  • colloquio e test finale innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti;
  • espressione parere da parte del Comitato;
  • valutazione finale del dirigente scolastico.

Il superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, evidenziamolo, è subordinato (come già previsto dalla normativa previgente) allo svolgimento di 180 giorni di servizio effettivamente prestato, di cui almeno 120 per le attività didattiche. In caso di mancato raggiungimento dei predetti giorni (così come di mancato svolgimento delle attività formative), il docente non può essere ammesso al test finale e al colloquio dinnanzi al Comitato, ossia non può essere valutato, per cui il periodo di prova si rinvia. Qualora, invece, il docente non superi il test finale ovvero in caso di valutazione negativa del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, lo stesso (docente) effettuerà un secondo percorso di formazione e prova, non ulteriormente rinnovabile. Dunque, il percorso può essere ripetuto una sola volta.

Docenti assunti dopo il 1° settembre: chi potrà svolgere l’anno di prova

Nel caso in cui un docente sia assunto dopo il primo settembre 2022, ossia nel corso dei primi mesi dell’anno scolastico, potrà svolgere l’anno di prova?

La risposta al quesito dipende dalla tempistica di assunzione, che può avere ripercussioni su due differenti aspetti afferenti al percorso medesimo:

  1. giorni di servizio;
  2. attività di formazione

Quanto:

  • ai giorni di servizio, se il docente svolgerà i suddetti 180 giorni di effettivo servizio, di cui almeno 120 di attività didattiche, potrà superare il percorso di formazione e prova; viceversa dovrà rinviarlo;
  • alle attività formative, se queste sono già iniziate e si trovano in “fase avanzata” (al momento dell’assunzione), il percorso dovrebbe essere rinviato. Usiamo il condizionale, in quanto non specificato nella succitato DM, tuttavia, essendo le medesime attività obbligatorie, non possono non essere svolte, come indicato dal MI nella nota n. 15681/2022,che dedica un “paragrafetto” alle attività formative: Nel caso di impossibilità di espletamento di una o più delle attività obbligatorie sopra elencate, il periodo di formazione e di prova dei docenti neoassunti e con passaggio di ruolo sarà ripetuto nell’anno scolastico successivo (le attività obbligatorie citate sono le attività formative sopra elencate).

Concorso straordinario bis

Nella categoria di docenti suddetti (ossia docenti che potrebbero non svolgere l’anno di prova perché assunti nel corso dell’a.s.) rientrano sicuramente gli aspiranti partecipanti al concorso straordinario bis, alcuni dei quali hanno già ricevuto la nomina, altri ne sono in attesa, altri ancora non saranno assunti nel corrente a.s. scolastico. Questi ultimi, naturalmente, non potranno svolgere il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio.

Quanto agli altri partecipanti al concorso in esame, invece, alcuni attendono (o hanno già ricevuto) comunicazioni dagli USR di riferimento che, come indicato dal MI nella nota del 25 agosto 2022, devono stabilire se sarà possibile avere le graduatorie ancora mancanti del predetto concorso in tempo utile perché i docenti nominati possano svolgere l’anno di prova e formazione, in relazione alla possibilità o meno di svolgimento di 180 giorni di servizio di cui 120 di attività didattica. Se la risposta sarà negativa i posti possono essere attribuiti con supplenza ai docenti che hanno presentato la domanda informatizzata entro il 16 agosto ore 14 da GaE e GPS, viceversa saranno assegnati ai vincitori di concorso che potranno seguire e superare l’anno di prova.

Conclusioni

In definitiva, i docenti assunti assunti in ruolo dopo il 1° settembre potranno svolgere e superare il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, a condizione che possano svolgere:

  • 180 giorni di effettivo servizio, di cui almeno 120 di attività didattiche;
  • le attività formative obbligatorie.

Le graduatorie già pubblicate– Le convocazioni e le fasi

Le istruzioni agli USR sulle modalità di trattamento dei posti destinati alla predetta procedura che non potranno essere assegnati nel 2022/23 (Qui le decisioni degli Uffici).

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