Docenti assunti GPS 2023/24 non possono presentare domanda di trasferimento. Ci sarà deroga almeno per assegnazione provvisoria?

I docenti assunti da GPS sostegno 2023/24 non possono partecipare alla mobilità in quanto soggetti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione. Sarà possibile presentare domanda di assegnazione provvisoria?
Procedura assunzioni GPS 23/24
La procedura di assunzione da GPS sostegno 2023/24 è stata prevista dal DL n. 44/2023, convertito in legge n. 74/2023, per il solo a.s. 2023/24 ed è disciplinata anche dall’attuativo DM n. 119/2023, in base ai quali gli aspiranti sono stati assunti con incarico a tempo determinato (al 31/08), finalizzato al ruolo. Nello specifico, una volta ottenuto l’incarico al 31/08 nella provincia di inclusione in GPS ovvero in altra provincia (per chi ha partecipato alla cosiddetta “mini call veloce” svoltasi dopo le scorrimento di GPS sostegno ed elenchi aggiuntivi alla prima fascia), gli interessati stanno seguendo il percorso di seguito indicato e che condurrà all’assunzione a tempo indeterminato:
- svolgimento, nel corso del contratto a tempo determinato, dell’anno di formazione e prova di cui all’articolo 13/1 del D.lgs. 59/2019;
- svolgimento, oltre a quanto previsto per l’anno di prova, innanzi al Comitato di valutazione, di una lezione simulata (per quest’ultima il Comitato è integrato da un componente esterno, individuato dal dirigente titolare dell’USR tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici);
- superati anno di prova e lezione simulata, assunzione a tempo indeterminato e conferma in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato (quindi dalla data di inizio del servizio dall’a.s. 2023/24), nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio a tempo determinato. In caso di negativa valutazione dell’anno di prova, lo stesso va ripetuto (si può ripetere una sola volta), mentre il rinvio (per motivi normativamente previsti), ne comporta la reiterazione. In caso, invece, di giudizio negativo nella lezione simulata, l’interessato decade dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto (il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato);
- svolgimento di tre anni di effettivo servizio, prima di poter cambiare scuola di titolarità.
Vincolo
Relativamente all’ultimo punto sopra riportato, così leggiamo nell’articolo 5, comma 10, del DL 44/2023:
10. A decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi ((dei commi 5 e 6)) possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.
Quindi:
- il vincolo consiste in tre anni di effettivo servizio nella scuola di assunzione, salvo che non si diventi soprannumerari;
- il vincolo decorre dall’a.s. 2023/24, quindi dall’anno di assunzione a tempo determinato;
- la richiesta di trasferimento, assegnazione provvisoria o utilizzazione (sia provinciali che interprovinciali) ovvero l’accettazione di incarichi a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso, è possibile soltanto dopo lo svolgimento dei succitati tre anni di servizio effettivo.
Sottolineiamo che per tali docenti non vigono le deroghe ai vincoli introdotte dal CCNL 2019/21, recepite nell’accordo MIM-OOSS del 21 febbraio 2024 e nell’OM 30/2024, che disciplina la mobilità per l’a.s. 2024/25 e le modalità applicative delle disposizioni di cui al CCNI 2022/25, come modificato e integrato dal predetto accordo.
Quesito
Così chiede un nostro lettore:
Sono un docente in anno di prova assunto dalla 1 fascia gps per il sostegno. Seppure secondo il nuovo ccnl, con una figlia di età inferiore a 12 anni, NON potrò partecipare alla procedura di mobilità in deroga ai vincoli. Il vincolo è previsto anche per la prossima domanda di assegnazione provvisoria o ci sarà ancora la possibilità di ottenerla? Inoltre, questo vincolo senza tener conto delle deroghe vale solo per questo anno e quindi il prossimo anno, con il contratto definitivamente a tempo indeterminato, potrò partecipare alla mobilità?
Come si può leggere dalla disposizione normativa sopra riportato il blocco consiste in tre anni di effettivo servizio, dopo il quale è possibile presentare domanda di trasferimento, assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra scuola, nonché accettare incarichi di supplenza ai sensi dell’art. 47 del CCNL 209/21: […] possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo …
Dunque, stando alla normativa vigente e in attesa del prossimo CCNI sulle assegnazioni provvisorie che dovrà essere riscritto, il nostro lettore non potrà presentare per l’a.s. 2024/25 nemmeno domanda di assegnazione provvisoria e potrà muoversi dalla scuola di assunzione soltanto dopo i succitati tre anni di effettivo servizio (servizio effettivo aa.ss. 2023/24, 2024/25 e 2025/26; potrà presentare domanda di mobilità e/o assegnazione provvisorie nel corso del 2025/26 per l’a.s. 2026/27). Ciò salvo future eventuali deroghe, che non è ancora possibile ipotizzare /anticipare perché non è stato avviato il confronto tra sindacati e Amministrazione.
Quanto al fatto di poter presentare domanda di trasferimento il prossimo anno, dopo l’assunzione a tempo indeterminato, rispondiamo al lettore che ciò non è possibile perché il blocco vige per tre anni (uno a tempo determinato e due tempo indeterminato di effettivo servizio), sempre stando alla normativa ad oggi vigente.
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