Docenti assunti GPS 2023/24 in surroga: no mobilità, neanche se in servizio in altra scuola. Quando il part-time?

Il docente assunto da GPS sostegno prima fascia a.s. 2023/24, con incarico finalizzato al ruolo, non può presentare alcuna domanda di mobilità, nemmeno se in servizio in una scuola diversa da quella assegnata in fase di individuazione.
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Iscritta in elenco aggiuntivo GPS 1 fascia sostegno. Vengo individuata come destinataria di surroga per scorrimento della 1 fascia in data 18 ottobre 2023 (quindi ad anno scolastico iniziato e ben oltre i tempi in cui le nomine per le supplenze finalizzate al ruolo da prima fascia sostegno, erano state fatte). Mi viene assegnata una scuola della provincia nella quale sono inserita in GPS 1 fascia sostegno. Nel documento in questione, viene specificato che la decorrenza giuridica sarà dall’a.s. 2023/24 e decorrenza economica dall’a.s. 2024/25, fermo restando il superamento del periodo di formazione e prova e la relativa prova disciplinare. Dal 1/09/2023, tuttavia, lavoro da GPS sostegno con supplenza fino al 30/06/2024, IN UNA SCUOLA DIVERSA da quella che mi è stata assegnata dal decreto, nella quale sto svolgendo anche l’anno di formazione e prova (cosa concessa e prevista sempre dal decreto in questione). Le domande in questione, quindi, sono tre … Di seguito le domande e le nostre risposte.
D1. Posto che, ho una sede di titolarità ma, allo stato attuale, la sede di servizio non coincide con quest’ultima, devo presentare domanda di mobilità?
R1. No, non deve presentare domanda, in quanto una sede già le è stata assegnata, sede in cui prenderà servizio il prossimo anno scolastico, come si legge anche nell’OM 30/2024: I docenti assunti a tempo determinato ai sensi dell’art. 5, comma 10, del decreto-legge 23 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, non partecipano alle operazioni di mobilità per l’a.s. 2024/2025.
La domanda di mobilità va invece presentata dai docenti individuati direttamente per il ruolo (quindi in base alle procedure ordinarie) dopo il termine del 31 agosto, ai quali viene assegnata la titolarità nella provincia e poi presentano domanda di mobilità, come indicato dal MIM nelle annuali istruzioni operative sulle immissioni in ruolo. Non è questo il caso della lettrice.
D2. Il vincolo triennale mi partirà da questo anno scolastico o dal prossimo?
R2. Come si legge nell’articolo 5/10 del DL 44/2023 (che ha previsto la procedura in esame), il vincolo decorre dall’a.s. 2023/24: A decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi ((dei commi 5 e 6)) possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.
Come si legge nella disposizione sopra riportata, a decorrere dal 2023/24, i docenti in esame devono svolgere tre anni di effettivo servizio nella scuola ove hanno svolto il periodo di prova. Vero che la lettrice sta svolgendo l’anno di prova in una scuola diversa, ma è altrettanto vero che in base alla disposizione normativa il vincolo decorre dall’a.s. 2023/24 e l’individuazione per surroga, arrivata nel mese di ottobre, non è dipesa certa dalla volontà della medesima (lettrice). Pertanto, considerati la decorrenza della nomina e soprattutto il fatto che stia svolgendo il periodo di formazione e prova, riteniamo che il vincolo anche nel caso della lettrice decorra dal 2023/24.
D3. La domanda di part-time, per l’anno scolastico 2024/2025, la devo inoltrare entro il 15 marzo o la dovrò chiedere a settembre, quando andrò a prendere servizio?
R2. La domanda per la richiesta di part-time non può essere presentata entro il 15 marzo, in quanto la lettrice è ancora una docente a tempo determinato e teoricamente potrebbe anche non ottenere il ruolo. Pertanto, la domanda dovrà presentarla il prossimo anno alla stipula del contratto.
Per completezza di informazione, riportiamo di seguito, sinteticamente, come si articola la procedura di assunzione da GPS sostegno a.s. 2023/24.
Procedura assunzioni GPS 2023/24
La procedura di assunzione da GPS sostegno 2023/24 è stata prevista dal DL n. 44/2023, convertito in legge n. 74/2023, per il solo a.s. 2023/24 ed è disciplinata anche dall’attuativo DM n. 119/2023, in base ai quali gli aspiranti sono stati assunti con incarico a tempo determinato (al 31/08), finalizzato al ruolo. Nello specifico, una volta ottenuto l’incarico al 31/08 nella provincia di inclusione in GPS ovvero in altra provincia (per chi ha partecipato alla cosiddetta “mini call veloce” svoltasi dopo le scorrimento di GPS sostegno ed elenchi aggiuntivi alla prima fascia), gli interessati stanno seguendo il percorso di seguito indicato e che condurrà all’assunzione a tempo indeterminato:
- svolgimento, nel corso del contratto a tempo determinato, dell’anno di formazione e prova di cui all’articolo 13/1 del D.lgs. 59/2019;
- svolgimento, oltre a quanto previsto per l’anno di prova, innanzi al Comitato di valutazione, di una lezione simulata (per quest’ultima il Comitato è integrato da un componente esterno, individuato dal dirigente titolare dell’USR tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici);
- superati anno di prova e lezione simulata, assunzione a tempo indeterminato e conferma in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato (quindi dalla data di inizio del servizio dall’a.s. 2023/24), nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio a tempo determinato. In caso di negativa valutazione dell’anno di prova, lo stesso va ripetuto (si può ripetere una sola volta), mentre il rinvio (per motivi normativamente previsti), ne comporta la reiterazione. In caso, invece, di giudizio negativo nella lezione simulata, l’interessato decade dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto (il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato);
- svolgimento di tre anni di effettivo servizio, prima di poter cambiare scuola di titolarità.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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