Docenti assunti da GPS sostegno 2023 non possono accettare supplenze art. 47 ma sì spezzoni fino a 6 ore nella scuola in cui insegnano
Il docente neoassunto 2023/24 da GPS sostegno con incarico per il ruolo è vincolato nella scuola di assunzione. Può accettare eventuali spezzoni pari o inferiori a sei ore.
Assunti GPS 2023/24
I docenti individuati da GPS sostegno prima fascia/elenchi aggiuntivi a.s. 2023/24, ai sensi del DL 44/2023, sono stati assunti nel predetto anno scolastico con contratto a tempo determinato, hanno svolto nel corso del medesimo l’anno di prova e la lezione simulata, infine sono assunti in ruolo nel 2024/25 con decorrenza giuridica dall’inizio del servizio a tempo determinato (quindi nel 2023/24), previo superamento dell’anno di prova e della lezione simulata (ricordiamo che la medesima procedura di assunzione si svolgerà anche per il 2024/25, in virtù della proroga di cui al DL 19/2024).
I suddetti docenti, come si legge nell’articolo 5/10 del DL 44/2023, sono vincolati per tre anni scolastici nella scuola di assunzione. Nello specifico, eccetto che nei casi di soprannumero o esubero, gli interessati possono chiedere trasferimento, assegnazione provvisoria/utilizzazione in altra scuola ovvero ricoprire incarichi di supplenza soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica dove hanno svolto il periodo di prova. Il vincolo decorre dall’anno scolastico di assunzione a tempo determinato ossia, nel caso specifico, dal 2023/24.
Ricordiamo che i docenti in questione, in virtù delle deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 2019/21, hanno potuto presentare domanda di assegnazione provvisoria se rientranti in una delle predette deroghe e a condizione di aver superato l’anno di prova (la domanda, infatti, sarà convalidata solo a seguito del superamento del predetto anno).
Spezzoni pari o inferiore a 6 ore
I docenti in esame, come detto sopra, non possono partecipare all’assegnazione delle supplenze al 30/06 e al 31/08 per altro grado, classe di concorso o tipologia di posto (ai sensi dell’art. 47 del CCNL 19/2); potranno farlo solo dopo tre anni scolastici di effettivo servizio [gli anni di effettivo servizio nella scuola di assunzione potrebbe essere anche meno di tre, nel caso in cui gli interessati ottengano l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione (come detto sopra, per l’a.s. 2024/25 i docenti in questione hanno potuto presentare domanda, in virtù delle deroghe succitate), in quanto, come si legge nella nota citata dal lettore, l’anno trascorso in assegnazione o utilizzazione va computato nei predetti tre anni].
Il Ministero lo ha ribadito con la nota di integrazione e rettifica della Nota AOODGPER prot. n. 115135 del 25 luglio 2024 con la quale ha fornito le Istruzioni e indicazioni operative per le supplenze dell’ anno scolastico 2024/2025 in cui viene specificato “i docenti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo sulla base delle procedure disciplinate dal Decreto ministeriale n. 119 del 15 giugno 2023 non potranno
essere destinatari di contratti a tempo determinato per l’anno scolastico 2024/2025”
Quanto detto, però, non riguarda l’assegnazione di spezzoni pari o inferiori a 6 ore settimanali, in quanto in tal caso non si tratta di supplenza ma di attribuzione di ore aggiuntive oltre l’orario obbligatorio di insegnamento nella scuola di servizio/titolarità.
Pertanto, i docenti assunti da GPS sostegno prima fascia/elenchi aggiuntivi a.s. 2023/24 potranno ottenere uno spezzone pari o inferiore a 6 ore, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 2/4 dell’OM 88/2024, come richiamate nell’annuale nota supplenze.
In base alle disposizioni e alle indicazioni summenzionate, in subordine a quanto previsto dall’art. 2/2 dell’OM n. 88/2024, in applicazione dell’articolo 22/4 della legge n. 448/2001, nella scuola secondaria le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, sono assegnate dal dirigente scolastico, previo consenso degli interessati, ai docenti in servizio nella medesima scuola forniti dello specifico titolo di abilitazione o specializzazione, nell’ordine:
- a docenti con contratto a tempo determinato aventi titolo al completamento orario; in subordine
- a docenti con contratto a tempo indeterminato a orario completo, fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo; in subordine
- a docenti con contratto a tempo determinato a orario completo, fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo
Qualora le ore in questione non possano essere attribuite come detto sopra, le stesse saranno assegnate tramite supplenza da graduatoria di istituto.
Quesito
Ho un quesito che vorrei sottoporvi: la Circolare 115135 del 25 luglio 2024 stabilisce che “a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato (finalizzata al ruolo) possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica”. Per quanto riguarda la possibilità di ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altra classe di concorso, ciò vale anche per le ore eccedenti? Mi spiego meglio: nell’anno scolastico 2023/2024, ai fini dell’immissione in ruolo, ho svolto e superato l’anno di formazione e prova sul sostegno (assunzioni straordinarie per il ruolo da GPS sostegno prima fascia secondo quanto previsto dal DL 44/2023). Sono anche abilitato sulla CDC A026 Matematica; qualora residuassero delle ore per tale classe di concorso nell’Istituto presso il quale presto servizio, posso accettarle in aggiunta alle 18 h di sostegno?
Grazie, cordiali saluti
Rispondiamo al lettore che, come già detto, trattasi di due procedure distinte e separate, per cui lo stesso potrà ottenere lo spezzone pari o inferiore a 6 ore in questione. Prima, però, l’eventuale spezzone sarà offerto ai docenti a tempo determinato aventi titolo al completamento (eventualmente in servizio nella scuola) e poi ai docenti di ruolo, secondo quanto detto sopra e secondo gli eventuali i criteri deliberati nella scuola medesima in caso di più concorrenti (in alcune scuole si presentano le istanze e, in caso di più concorrenti, lo spezzone si assegna a chi ha maggior punteggio nella graduatoria interna, nel caso si tratti docenti tutti titolari nella medesima scuola).
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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