Docenti assunti da GPS 2021/22, possono accettare nuovo ruolo da concorso ordinario? Devono ripetere l’anno di prova?

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I docenti assunti da GPS prima fascia a.s. 2021/22 stanno terminando il percorso che li porterà all’immissione e alla conferma in ruolo. Possono rinunciarvi per l’assunzione dalle GM del concorso ordinario 2020? Devono ripetere l’anno di prova?

Docenti GPS 2021/22

I docenti in esame sono coloro i quali stanno partecipando alla procedura straordinaria di assunzione da GPS prima fascia posto comune e sostegno, prevista dall’articolo 59/4 del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, e finalizzata alla copertura dei posti residuati dalle immissioni in ruolo a.s. 2021/22 da GaE e graduatorie di merito concorsuali.

La procedura è iniziata con l’assunzione a tempo determinato nell’a.s. 2021/22, nel corso del quale i partecipanti hanno svolto (e stanno svolgendo) il percorso annuale di formazione iniziale e prova, la cui valutazione positiva è necessaria per accedere alla prevista prova disciplinare (consistente in un colloquio di idoneità), superata la quale gli interessati sono assunti in ruolo (a decorrere dal 1° settembre 2021 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio nell’a.s. 2021/22) e confermati in ruolo nella medesima istituzione scolastica in cui è prestato il servizio a tempo determinato.  In caso di valutazione  negativa del percorso di formazione iniziale e prova, lo stesso si deve ripetere (lo si può fare una sola volta), mentre un giudizio negativo (ossia di non idoneità) nella prova disciplinare comporta la decadenza dalla  procedura.

La prova disciplinare deve svolgersi entro il mese di luglio 2022, ragion per cui, come detto all’inizio, siamo ormai alle fasi finali dell’intero percorso, e i partecipanti sono assaliti da molti dubbi, come quello di seguito riportato e relativo all’eventuale assunzione da altre procedure concorsuali.

Quesito

Una nostra lettrice scrive:

Sono stata assunta per il sostegno da GPS prima fascia, concluderò l’anno di prova il 16 giugno e per essere confermata in ruolo devo attendere la prova disciplinare a luglio. Nel frattempo ho partecipato al concorso ordinario, sono in graduatoria di merito per il concorso ADMM e ho superato lo scritto di A022. Posso accettare una nuova nomina su A022? E se accetto devo ripetere l’anno di prova ?
Posso accettare anche la nomina sulla stessa classe di concorso ADMM? In questo caso devo ripetere anno di prova?

Per rispondere al quesito/i dobbiamo innanzitutto ricordare cos’è previsto per gli assunti, a decorrere dall’a.s. 2020/21, dall’articolo 399, comma 3 bis, del D.lgs. 297/94 (come modificato dal DL 126/2019, convertito in legge n. 159/2019):

“L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.”

Dunque, i docenti immessi in ruolo, a decorrere dall’a.s. 2020/21, sono cancellati da tutte le graduatorie, finalizzate alla stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato, soltanto all’esito positivo del periodo di prova e quindi all’atto della conferma in ruolo. Nello specifico, gli interessati sono cancellati da:

  • GM di concorsi straordinari
  • GM di concorsi ordinari relative alla stessa classe di concorso/posto di immissione in ruolo
  • GaE
  • GPS
  • Graduatorie di istituto

Non sono, invece, cancellati dalle GM di concorsi ordinari relative a procedure diverse da quelle di assunzione (ad esempio: docente assunto da GaE/GM concorso straordinario sulla A-22; è inserito nelle GM del concorso ordinario 2020 classi di concorso A-22 e A-12; viene cancellato dalla GM A-22, resta invece nella GM A-12).

Ritornando ai quesiti della nostra lettrice, possiamo affermare quanto di seguito riportato:

  1. i partecipanti alla procedura straordinaria, superata la prova finale, sono immessi e confermati in ruolo;
  2. l’immissione in ruolo (con relativa conferma) avviene con decorrenza dal 1° settembre 2021;
  3. in base alla disposizione di cui all’art. 399/3-bis del D.lgs. 297/94, la lettrice deve essere cancellata, oltre che da GaE, GPS e graduatorie di istituto (se inserita), anche dalle GM del concorso ordinario per la stessa procedura per cui è stata assunta  (quindi dalle GM del concorso ordinario ADMM), mentre resta nella GM A-22;
  4. la nostra lettrice, restando nella GM A-22, potrà accettare il ruolo e lasciare quello da GPS;
  5. la nostra lettrice non deve svolgere l’anno di prova, in quanto superato nel medesimo grado di istruzione, come leggiamo anche nella circolare relativa all’a.s. 2021/22 (non devono svolgere il periodo di prova i docenti: che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo). Diverso sarebbe stato il caso di assunzione in altro grado di istruzione, casistica per cui l’anno di prova si deve svolgere (a meno che in precedenza non sia stato già superato per il medesimo grado).

Riguardo al punto 3, precisiamo che la disposizione di cui all’articolo 399, comma 3 bis, sebbene quella in esame sia una procedura straordinaria, va comunque applicata, in quanto la medesima si conclude con l’immissione in ruolo; inoltre, riguardo alla cancellazione dalle GM del concorso ordinario ADMM, è necessaria una riflessione sulla tempistica: in linea generale, la conferma in ruolo avviene per l’a.s. successivo a quello in cui si è svolto l’anno di prova, ragion per cui la cancellazione dalle graduatorie dovrebbe avvenire nel predetto anno scolastico, sebbene il MI, per le assunzioni a.s. 2021/22,  abbia lasciato il nodo da risolvere agli USR e ciascuno di questi abbia operato in maniera differente; nel caso delle assunzioni straordinarie da GPS (come il caso in esame), l’immissione e la conferma in ruolo avvengono nel medesimo anno scolastico e con decorrenza giuridica 1° settembre 2021: considerato ciò, la cancellazione dalle GM ADMM deve essere immediata, per cui l’interessata non sarà già presente nelle GM da utilizzare per le assunzioni 2022/23, oppure sarà ancora presente e potrà accettare il ruolo anche per il sostegno scuola secondaria di primo grado?

Le istruzioni operative relative alle immissioni in ruolo a.s. 2022/23 dovrebbero chiarire anche tale aspetto.

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