Docenti assunti da concorso straordinario bis, vincolo triennale: si conta anche anno a tempo determinato

I docenti assunti da concorso straordinario bis sono sottoposti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione. Si computa anche l’anno svolto a tempo determinato.
Procedura straordinario-bis
Ai sensi del DM n. 108/2022, attuativo delle disposizioni di cui all’ex art. 59, comma 9 bis, del D.L. 73/2021, i docenti assunti da concorso straordinario bis nell’a.s. 2022/23:
- hanno ottenuto un contratto a tempo determinato (al 31/08);
- hanno svolto l’anno di prova e formazione;
- hanno seguito il previsto percorso di formazione universitario con prova conclusiva;
- superati anno di prova e prova conclusiva del percorso universitario, sono stati immessi e confermati in ruolo con decorrenza 1° settembre 2023 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio a tempo determinato. All’atto della conferma in ruolo, gli aspiranti, che ne erano privi, hanno conseguito l’abilitazione.
Dobbiamo precisare che:
- non tutte le procedure si sono concluse in tempo utile – per l’a.s. 2022/23 – nelle varie regioni e, all’interno di queste, per tutte le classi di concorso. Conseguentemente, non tutti gli aspiranti sono stati assunti a tempo determinato nell’a.s. 2022/23, per l’impossibilità di raggiungere i previsti 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di attività didattiche, cui è subordinato il superamento dell’anno di prova;
- gli aspiranti suddetti, non assunti nel 2022/23, hanno intrapreso il percorso nell’a.s. 2023/24 e lo concluderanno con l’immissione e la conferma in ruolo nel 2024/25 (disposizione queste contenuta nel decreto Milleproroghe);
- i posti non assegnati per rinuncia possono essere attribuiti scorrendo le graduatorie, idonei compresi (disposizione queste contenuta nel decreto Milleproroghe), sino alla pubblicazione delle graduatorie relative al concorso previsto dal decreto legge 36/2022;
- il DM n. 108/2022 dispone che ai docenti assunti dalla presente procedura si applica quanto disposto dall’articolo 399/3 del Testo Unico (D.lgs. 297/94).
Vincolo permanenza
Alla luce di quanto disposto dal DM 108/2022 e della disposizione di cui all’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94, cui rinvia lo stesso DM, anche i docenti assunti da concorso straordinario bis, immessi in ruolo a decorre dall’a.s. 2023/24, sono sottoposti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, a meno che: non siano docenti con disabilità oppure assistano un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso; non siano in soprannumero o esubero.
Alle eccezioni succitate (disabilità personale, assistenza …) si aggiungono le deroghe introdotte dal CCNL 2019/21, recepite nell’accordo MIM-OOSS del 21 febbraio 2024 e nell’OM 30/2024, che disciplina la mobilità per l’a.s. 2024/25 e le modalità applicative delle disposizioni di cui al CCNI 2022/25, come modificato e integrato dal predetto accordo. Per le deroghe leggi qui
Durante i tre anni di vincolo, ricordiamolo, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo, a condizione di aver superato l’anno di prova (DM 138/2023, art. 3/3).
Decorrenza vincolo
Come detto sopra, dunque, i docenti assunti in ruolo da concorso straordinario bis nel 2023/24 sono soggetti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione. Da quando decorre il vincolo? Dall’anno in cui hanno svolto il periodo di prova, quando erano ancora a tempo determinato oppure dall’a.s. di immissione in ruolo?
La risposta è fornita dall’OM 30/2024, che ribadisce il vincolo per i docenti in esame e dove leggiamo quanto segue:
I docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 9 bis, D.L. 73/2021, assunti a tempo indeterminato nell’a.s. 2023/24, sono assoggettati al vincolo di permanenza triennale di cui al precedente comma 4. Nel triennio di permanenza si computa l’anno scolastico in cui il servizio è stato prestato con contratto a tempo determinato.
Dunque, nei tre anni di vincolo si computa anche l’anno svolto a tempo determinato, per cui il docente assunto in ruolo nel 2023/24 supererà il blocco il prossimo anno scolastico: vincolato per gli aa.ss. 2022/23 (a tempo determinato), 2023/24 e 2024/25. Pertanto, potrà presentare domanda di mobilità nel corso del 2024/25 per il 2025/26.