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Docenti assunti da concorso straordinario bis, vincolo triennale nella scuola di titolarità. Eccezioni

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I docenti, assunti da concorso straordinario bis, sono sottoposti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, salvo le previste eccezioni. 

Vincolo triennale

Il vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione è disciplinato dall’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94 che, nella nuova formulazione introdotta dal DL n. 44/2023, rinvia all’articolo 13/5 del D.lgs. 297/94:

Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

In base all’articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017, a decorrere dalle immissioni in ruolo a.s. 2023/24:

  • i neoassunti in ruolo devono restare nella scuola di assunzione (ove svolgono il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova (pertanto, possono presentare domanda dopo i citati tre anni). Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
  • durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo. Riguardo alla predetta accettazione di incarichi a tempo determinato, precisiamo che ciò è possibile solo dopo ver superato l’anno di prova, come dispone l’art. 3/3 del DM 138/2023: Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato.

Oltre al vincolo sopra descritto, l’articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017 dispone che, superato l’anno di prova, il docente interessato è cancellato da ogni altra graduatoria di merito, di istituto o a esaurimento in cui è inserito ed è confermato in ruolo.

Sottolineiamo che il vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione (periodo durante il quale è comunque possibile presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione provinciale) dovrà armonizzarsi con quanto disposto dall’articolo 34 dell’Ipotesi di CCNL 19/21 (di cui si attende la sottoscrizione definitiva, affinché le disposizioni in essa contenute diventino vigenti), secondo cui è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con: il figlio di
età inferiore a 12 anni; la persona con disabilità da assistere, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del D.lgs. 151/01. Tale deroga riguarda anche i docenti con disabilità di cui all’art. 21 della legge 104/92.

Concorso straordinario bis

Il vincolo triennale si applica anche ai docenti assunti da concorso straordinario bis. Ricordiamo che, ai sensi del DM n. 108/2022 disciplinante la procedura, i docenti assunti da concorso straordinario bis, nell’a.s. 2022/23:

  • hanno ottenuto un contratto a tempo determinato (al 31/08);
  • hanno svolto l’anno di prova e formazione;
  • hanno seguito il previsto percorso di formazione universitario con prova conclusiva;
  • superati anno di prova e prova conclusiva del percorso universitario, sono stati immessi e confermati in ruolo con decorrenza 1° settembre 2023 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio a tempo determinato. All’atto della conferma in ruolo, gli aspiranti, che ne sono privi, conseguono l’abilitazione.

Evidenziamo che:

  • non tutte le procedure si sono concluse in tempo utile – per l’a.s. 2022/23 – nelle varie regioni e, all’interno di queste, per tutte le classi di concorso. Conseguentemente, non tutti gli aspiranti sono stati assunti a tempo determinato nell’a.s. 2022/23, per l’impossibilità di raggiungere i previsti 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di attività didattiche, cui è subordinato il superamento dell’anno di prova;
  • gli aspiranti non assunti nel 2022/23 intraprenderanno il percorso nell’a.s. 2023/24 e lo concluderanno con l’immissione e la conferma in ruolo nel 2024/25 (disposizione queste contenuta nel decreto Milleproroghe);
  • i posti non assegnati per rinuncia possono essere attribuiti scorrendo le graduatorie, idonei compresi (disposizione queste contenuta nel decreto Milleproroghe);
  • il DM n. 108/2022 dispone che ai docenti assunti dalla presente procedura si applica quanto disposto all’articolo 399, commi 3 e 3 bis, del Testo Unico (D.lgs. 297/94). Al riguardo, ricordiamo che il DL n. 44/2023 ha abolito il predetto comma 3 bis e riformulato il comma 3 del citato D.lgs. 297/94.

Alla luce di quanto disposto dal DM 108/2022 e della disposizione di cui all’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94, cui rinvia lo stesso DM e che si applica ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato, anche i docenti assunti da concorso straordinario bis, immessi in ruolo a decorre dall’a.s. 2023/24, sono sottoposti al vincolo triennale sopra illustrato:

  • a meno che non siano docenti con disabilità oppure assistano un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
  • eccetto nei casi si soprannumero o esubero.

Alle eccezioni elencate, si aggiungeranno quelle di cui all’articolo 34 dell’Ipotesi di CCNL 19/21, quando le stesse saranno declinate nel prossimo contratto sulla mobilità.

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Parlando con più colleghi, mi ritrovo a confrontare informazioni contrastanti. Non abbiamo chiara la questione dei 3 anni di vincolo. Per chi ha superato il concorso straordinario bis a settembre 2022 e ha superato l’anno di prova 2022/23 ha avuto la possibilità di chiedere assegnazione provvisoria per l’anno 2023/24. Questo è anche il mio caso. Per l’anno 2024/25, torna nella sede per cui ha vinto il concorso? Può chiedere mobilità? Ho parlato con dei sindacati che mi hanno confermato questo ma ci sono molti articoli che parlano di vincoli per i neo-immessi 2023/24. Non capiamo se nell’ultimo decreto Valditara conferma o meno il vincolo anche per noi… Noi dello straordinario bis, con sede assegnata e anno di prova superato siamo liberi dai vincoli? In effetti, noi entriamo in ruolo il 1 settembre 2023.

Come sopra illustrato, i docenti assunti da concorso straordinario bis sono sottoposti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione. La presentazione della domanda di assegnazione provvisoria anche interprovinciale, per l’a.s. 2023/24, è dipesa dal fatto che la disposizione sopra illustrata entra in vigore dalle assunzioni a.s. 2023/24 e dal fatto che il prorogato CCNI 19/22 sulle  assegnazione provvisorie e utilizzazioni non prevede alcun blocco riguardo ai neo assunti. Quanto alle altre domande posti dalla lettrice, rispondiamo che, nell’a.s. 2024/25, la stessa (come tutti coloro i quali si trovano nella sua medesima condizione) ritornerà nella scuola di assunzione e non potrà chiedere mobilità (trasferimento/passaggio), a meno che non rientri in una delle eccezioni sopra riportate, proprio perché sottoposta alla disciplina di cui all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94, essendo stata immessa in ruolo con decorrenza 1° settembre 2023; durante gli anni di vincolo, comunque, potrà chiedere l’assegnazione o l’utilizzazione solo nella provincia di titolarità (posto sempre che non rientri in nessuna della citate eccezioni) e accettare incarichi a tempo determinato (vedi sopra).

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