Docenti assunti da concorso straordinario-bis, quando saranno cancellati dalle altre graduatorie di merito

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Il docente assunto a tempo indeterminato è cancellato da tutte le graduatorie di assunzione a tempo indeterminato e determinato. Anche dalle GM di concorso ordinari.

Quesito

Un nostro lettore chiede quanto segue:

Sono un vincitore di concorso ordinario A12 e straordinario A22. Quest’anno sto svolgendo il mio anno di prova sulla A22. Mi chiedevo cosa succede alla mia graduatoria A12 se decidessi di continuare il mio percorso sull’A22 e firmare il contratto a tempo indeterminato alla fine del mio anno di prova. Grazie per la risposta.

Rispondiamo al nostro lettore, ricordando dapprima l’articolazione della procedura di cui fa parte il concorso straordinario-bis, nonché cos’è previsto per i neoassunti all’atto della conferma in ruolo.

Articolazione straordinario bis

Il concorso straordinario-bis rientra nella procedura straordinaria, prevista dall’articolo 59, comma 9-bis, del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, come modificato dal DL 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, e finalizzata alla copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, residuati dalle immissioni in ruolo ordinarie (da GaE e GM) e dalle assunzioni straordinarie da GPS a.s. 2021/22.  Vinto il concorsogli aspiranti:

  • sono nominati, nell’a.s. 2022/23, a tempo determinato (al 31/08);
  • svolgono, nell’a.s. 2022/23, un percorso di formazione universitario con prova conclusiva e l’anno di prova;
  • superata la prova conclusiva e l’anno di prova, vengono immessi e confermati in ruolo nell’a.s. 2023/24, con decorrenza 1° settembre 2023 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio a tempo determinato. 

Evidenziamo che:

  • in caso di valutazione negativa del periodo di prova, gli aspiranti devono reiterarlo (ciò è possibile una sola volta), mentre in caso di mancato superamento della prova conclusiva del percorso di formazione universitario decadono dalla procedura, con relativa impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto (il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato);
  • non tutte le procedure si sono concluse in tempo utile nelle varie regioni e, all’interno di queste, per tutte le classi di concorso. Ciò vuol dire che non tutti gli aspiranti sono stati assunti a tempo determinato (e non lo saranno) nell’a.s. 2022/23, a causa dell’impossibilità di raggiungere i previsti 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di attività didattiche, cui è subordinato il superamento dell’anno di prova;
  • gli aspiranti suddetti, ossia coloro i quali non sono assunti nel corrente anno scolastico, poiché le GM non sono state pubblicate in tempo utile, intraprenderanno il percorso il prossimo anno scolastico e lo concluderanno con l’immissione e la conferma in ruolo nel 2024/25 (disposizione queste contenuta nel decreto Milleproroghe);
  • i posti non assegnati per rinuncia possono essere attribuiti scorrendo le graduatorie, idonei compresi (disposizione queste contenuta nel decreto Milleproroghe);
  • i docenti di ruolo, a determinate condizioni, possono mantenere il contratto a tempo indeterminato e accettare l’assunzione a tempo determinato, finalizzata al ruolo, usufruendo dell’art. 36 del CCNL 2007.

Cancellazione graduatorie

Il DM 108/2022, che disciplina la succitata procedura straordinaria, all’articolo 19 comma 3 così dispone:

[…] Si applica quanto disposto all’articolo 399, commi 3 e 3 bis, del Testo Unico. 

Il comma 3 dell’articolo 399 del D.lgs. 297/94, novellato dall’articolo 5, comma 20-lettera a), del DL 44/2023 (decreto PA) prevede quanto segue:

Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Il citato art. 13/5 del D.lgs. 59/2017 prevede (oltre alla cancellazione da tutte le graduatorie di reclutamento- vedi di seguito) che i docenti neoassunti in ruolo  di tutti i gradi di istruzione devono restare nella scuola di assunzione (ove svolgono il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova (pertanto, possono presentare domanda dopo i citati tre anni). Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso. Durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo.

Quanto al succitato comma 3-bis dell’art. 399 del D.lgs. 297/94 è stato abrogato dal suddetto art. 5, comma 20-lettera b), del DL 44/2023, che ha previsto contestualmente l’applicazione (ai docenti di tutti i gradi di istruzione) dell’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017 che, oltre a disciplinare il vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, ha previsto la cancellazione dei neoassunti in ruolo dalle graduatorie di assunzione a tempo determinato e indeterminato (in tal modo è rimasta una sola disposizione in merito alla cancellazione dalle graduatorie, in quanto il comma 3-bis suddetto riguardava anche tale fattispecie). Nello specifico, la disposizione in esame dispone che il docente, che supera l’anno di prova, è cancellato da ogni altra graduatoria di merito di istituto o a esaurimento in cui è inserito. Dal tenore letterale della disposizione, inoltre, sembra che conferma in ruolo e cancellazione dalle graduatorie debbano avvenire contestualmente:

In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova 

Risposta al quesito

Ritornando al quesito di partenzaSono un vincitore di concorso ordinario A12 e straordinario A22. Quest’anno sto svolgendo il mio anno di prova sulla A22. Mi chiedevo cosa succede alla mia graduatoria A12 se decidessi di continuare il mio percorso sull’A22 e firmare il contratto a tempo indeterminato alla fine del mio anno di prova”, rispondiamo al nostro lettore affermando che anche ai docenti, assunti tramite concorso straordinario bis, si applica la disposizione sopra riportata (art. 13/5 del D.lgs. 59/2017), per cui proseguendo il percorso intrapreso con lo straordinario bis, nel momento in cui sarà confermato in ruolo dovrebbe pure essere cancellato dalla GM, per cui non potrà più essere assunto sulla A-12. Tuttavia, qualora la tempistica non dovesse essere questa (ossia cancellazione dalle graduatorie e contestuale conferma in ruolo), potrebbe ricevere l’immissione in ruolo dalle GM del concorso ordinario, nel caso in cui non sia ancora intervenuto il predetto depennamento. Il Ministero comunque dovrebbe fornire appositi chiarimenti in merito.

Assunzioni da GPS sostegno e via i vincoli per neoassunti 2022, ok Tfa sostegno senza selezione, specializzati estero con riserva in coda alle graduatorie. Ecco il decreto PA in Gazzetta Ufficiale

N.B. Il Decreto dovrà adesso essere sottoposto all’iter parlamentare per la trasformazione in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Orizzonte Scuola seguirà l’iter con speciali, approfondimenti, interviste, news.

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