Docenti assunti da concorso straordinario bis ottengono l’abilitazione solo a settembre 2023, con la conferma in ruolo
Abilitazione per i docenti neoassunti da concorso straordinario bis di cui al DDG n. 1081 del 6 maggio 2022: si tratta di docenti che hanno partecipato alla procedura grazie ai tre anni di servizio nella scuola statale, di cui uno specifico, svolti tra l’anno scolastico 2017/2018 e il 16 giugno 2022 e che si sono posizionati in graduatoria in base al punteggio della prova e dei titoli. Nell’anno scolastico 2022/23 sono stati assunti a tempo determinato sui posti accantonati a tal fine e stanno svolgendo l’anno di prova classico + il percorso specifico. Ma il conseguimento dell’abilitazione avverrà solo nel 2023/24, con la conferma in ruolo.
Una docente ci pone un quesito molto interessante
“Sono una docente assunta a tempo determinato da concorso straordinario bis classe di concorso A011, sto attualmente svolgendo l’anno di formazione e secondo la normativa dovrei essere confermata di ruolo, acquisendo l’abilitazione, giuridicamente ed economicamente a partire dal primo settembre 2023. A dicembre 2022 sono risultata vincitrice anche del concorso ordinario per la classe di concorso A022, le cui nomine per l’assegnazione della sede saranno svolte presumibilmente nell’estate 2023 in modo da prendere servizio anche in questo caso il primo settembre. Volevo sapere se il primo settembre essendo stata assunta da straordinario bis potrò accettare la nomina dall’ordinario (trattandosi di una classe di concorso differente) e se manterrò comunque l’abilitazione per A011.”
Una problematica che effetti potrebbe rendersi concreta, dal momento che il DD n. 108 del 28 aprile 2022 che regola il concorso straordinario bis afferma all’art. 19 comma 3
“A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui all’articolo 18 nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. Si applica quanto disposto all’articolo 399, commi 3 e 3 bis, del Testo Unico. 4. All’atto della conferma in ruolo i docenti assunti conseguono l’abilitazione per la relativa classe di concorso, qualora ne siano privi”
Di conseguenza, se l’anno di prova e formazione classico e il percorso specifico si concluderanno con esito positivo nell’anno scolastico 2023/24 (dal 1° settembre o comunque dalla presa di servizio) il docente
- manterrà la stessa sede già occupata con contratto a tempo determinato
- sarà assunto a tempo indeterminato
- conseguirà l’abilitazione all’atto della conferma in ruolo
Assunzione a tempo indeterminato e conferma in ruolo coincidono e decorrono dal 1° settembre 2023 o comunque dalla presa di servizio nell’anno scolastico 2023/24.
Quando i docenti vincitori del concorso straordinario bis saranno cancellati dalle graduatorie
Prima di affrontare la problematica posta dalla collega, ragioniamo sulla cancellazione dalle graduatorie alla quale sono sottoposti anche i vincitori assunti dal concorso straordinario bis.
Sempre l’articolo 19, comma 3, del DM 108/2022 afferma a tal proposito “Si applica quanto disposto all’articolo 399, commi 3 e 3 bis, del Testo Unico“
Il suddetto articolo 399, comma 3 bis, del D.lgs. 297/94 dispone che i docenti assunti in ruolo, a decorrere dall’a.s. 2020/21, sono cancellati da tutte le graduatorie, finalizzate alla stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato, all’esito positivo del periodo di prova e quindi all’atto della conferma in ruolo (ad eccezione delle GM di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure diverse da quella di immissione in ruolo). Nello specifico, gli interessati:
– sono cancellati da:
- GM di concorsi straordinari
- GM di concorsi ordinari relative alla stessa classe di concorso/posto di immissione in ruolo
- GaE
- GPS
- Graduatorie di istituto
– non sono cancellati da:
- GM di concorsi ordinari relative a procedure diverse da quelle di assunzione
La cancellazione avviene all’esito positivo dell’anno di prova e quindi della conferma in ruolo che avviene l’a.s. successivo. Così, ad esempio, i docenti nominati a tempo indeterminato nell’a.s. 2020/21 e confermati in ruolo dal 1° settembre 2021 (quindi all’esito positivo del periodo di prova), sono stati cancellati dalle graduatorie nel corso dell’a.s. 2021/22, come indicato dal MI nella nota del 26/05/2022, in vista delle assunzioni a.s. 2022/23.
Dunque, la decadenza dalle graduatorie, secondo la succitata nota, avviene nel corso dell’anno scolastico di conferma in ruolo, in vista delle assunzioni dell’a.s. successivo. In tal modo, i docenti assunti nel 2020/21, cancellati in vista delle immissioni in ruolo 2022/23, hanno avuto la possibilità di ricevere un’eventuale nuova proposta di assunzione in ruolo nell’a.s. 2021/22 (se inseriti in altre GaE o GM o GPS per le assunzioni straordinarie) ovvero un’eventuale incarico di supplenza (ai sensi dell’art. 36 del CCNL 2007).
Sottolineiamo che alcuni Uffici hanno operato autonomamente, cancellando gli interessati o immediatamente all’atto della conferma in ruolo oppure prima delle assunzioni dell’a.s. di conferma in ruolo degli interessati. Tale situazione aveva spinto i sindacati, in vista delle assunzioni a.s. 2022/23, a chiedere un incontro al Ministero, affinché gli Uffici procedessero alla corretta applicazione della sopra riportata disposizione. Ad oggi, comunque, il MI non ha emanato alcuna nota di chiarimento in merito.
Docente assunto da concorso straordinario bis e nuova proposta da concorso ordinario
Ma nel caso della collega in ogni caso permarrebbe il diritto ad essere presente nella graduatoria del concorso ordinario relativo ad altra classe di concorso, per cui il problema dell’abilitazione si pone.
La docente può accettare dal 1° settembre 2023 un nuovo ruolo (la cui proposta è assolutamente ammissibile), senza che questo pregiudichi la sua abilitazione che a quel punto è solo una questione formale, ossia la conferma in ruolo determinata dall’assunzione a tempo indeterminato.
Purtroppo non possiamo fornire una risposta oggi, ma poniamo il caso come uno di quelli di cui si dovrà ragionare in vista delle modalità da definire per le immissioni in ruolo anno scolastico 2023/24.
Il discorso infatti è complicato da due considerazioni
- il docente non perde comunque l’abilitazione conseguita con il concorso ordinario, anche se non entra in ruolo da questa procedura
- trascorso il vincolo legato all’immissione in ruolo (se ancora dovesse esserci) potrà richiedere la mobilità professionale.
Quindi in ogni caso le vie per arrivare al ruolo desiderato da concorso ordinario ci sarebbero in ogni caso, ma non si concretizzerebbero nell’immediato.
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