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Docenti assunti da concorso straordinario bis: da quando decorre il vincolo triennale? Il servizio deve essere effettivo?

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Il docente assunto da concorso straordinario bis è soggetto al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione. Da quando decorre? Comprende l’anno di servizio a tempo determinato? Devono essere tre anni di effettivo servizio?

Concorso straordinario bis

Ricordiamo che la procedura straordinaria, di cui fa parte il concorso straordinario bis, è stata prevista dall’articolo 59, comma 9-bis, del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, come modificato dal DL 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, ed è disciplinata dal DM n. 108/2022.

In base alle citate disposizioni, la procedura si articola nelle seguenti fasi:

  • concorso;
  • individuazione dalle GM del concorso e nomina a tempo determinato (al 31/08);
  • svolgimento, nel corso del contratto a tempo determinato, dell’anno di prova;
  • svolgimento, nel corso del contratto a tempo determinato, del percorso di formazione universitario con prova conclusiva e svolgimento;
  • superati anno di prova e prova conclusiva del percorso universitario, immissione e conferma in ruolo  con decorrenza 1° settembre dell’anno di assunzione a tempo indeterminato o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio a tempo determinato;
  • abilitazione (per i docenti che ne sono privi) all’atto della conferma in ruolo.

Evidenziamo che:

  • non tutte le procedure si sono concluse in tempo utile – per l’a.s. 2022/23 – nelle varie regioni e, all’interno di queste, per tutte le classi di concorso. Conseguentemente, non tutti gli aspiranti sono stati assunti a tempo determinato nell’a.s. 2022/23, per l’impossibilità di raggiungere i previsti 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di attività didattiche, cui è subordinato il superamento dell’anno di prova;
  • gli aspiranti non assunti nel 2022/23 intraprendono il percorso nell’a.s. 2023/24 e lo concluderanno con l’immissione e la conferma in ruolo nel 2024/25 (disposizione queste contenuta nel decreto Milleproroghe);
  • i posti non assegnati per rinuncia possono essere attribuiti scorrendo le graduatorie, idonei compresi (disposizione queste contenuta nel decreto Milleproroghe), sino alla pubblicazione delle graduatorie relative al concorso previsto dal decreto legge 36/2022. ;
  • il DM n. 108/2022 dispone che ai docenti assunti dalla presente procedura si applica quanto disposto all’articolo 399, commi 3, del Testo Unico (D.lgs. 297/94).

Vincolo triennale

Come si legge nell’ultimo punto sopra riportato, ai docenti assunti dalla procedura straordinaria in questione si applica, ai sensi dell’articolo 19/3  del DM n. 108/2022  quanto disposto dall’articolo 399, commi 3, del D.lgs. 297/94. Ecco il testo dell’art. 19/3 del DM 108/2022:

A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui all’articolo 18 nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. Si applica quanto disposto all’articolo 399, commi 3 e 3 bis, del Testo Unico.

Dunque, dalla lettura della disposizione normativa è chiaro il vincolo previsto dall’art. 399/3 del D.lgs. 297/94 si applica una volta assunti a tempo indeterminato, in quanto:

  1. prima si superano l’anno di prova e la prova finale del previsto percorso universitario, con conseguente assunzione e conferma in ruolo;
  2. poi si applica il citato articolo 399/3 succitato.

D’altra parte, considerato che si applica tale disposizione normativa (art. 399/3 del D.lgs. 297/94), non può essere diversamente, infatti, il contenuto della medesima disposizione prevede l’applicazione del vincolo ai docenti a qualunque titolo destinatari di nomina in ruolo (dunque, vincolo a partire dall’assunzione in ruolo):

  • (art. 399/3 del D.lgs. 297/94): Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Dal combinato disposto di cui all’articolo 399/3 e dell’articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017 (cui rinvia il medesimo art. 399/3), a decorrere dalle immissioni in ruolo a.s. 2023/24:

  • i neoassunti in ruolo devono restare nella scuola di assunzione (ove svolgono il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova (pertanto, possono presentare domanda dopo i citati tre anni). Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
  • durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo (Ciò dopo aver svolto l’anno di prova, in quanto il DM 138/2023 dispone che i docenti tenuti a svolgere l’anno di prova non possono accettare incarichi a tempo determinato).

Sottolineiamo, infine, che nella disposizione sopra riportata non si parla di servizio effettivo ma che” Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni … “. Inoltre, considerato che, durante i tre anni, si può comunque ottenere l’assegnazione provvisoria/utilizzazione provinciale oppure accettare incarichi a tempo determinato, non può trattarsi di servizio effettivo. Pertanto, gli eventuali anni trascorsi in assegnazione o supplenza vanno computati nel triennio, considerato anche che la norma non dispone il contrario.

Ipotesi di CCNI 2019/21

Il vincolo in questione potrebbe (dovrebbe) essere “attenuato” dalla disposizione di cui all’articolo 34 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21 (di cui si attende la sottoscrizione definitiva, affinché le disposizioni in essa contenute diventino vigenti), secondo cui è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con: il figlio di età inferiore a 12 anni; la persona con disabilità da assistere, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del D.lgs. 151/01. Tale deroga riguarda anche i docenti con disabilità di cui all’art. 21 della legge 104/92.

Attendiamo, comunque, la declinazione della disposizione in oggetto nel CCNI concernente la mobilità e in quello relativo alle assegnazioni provvisorie e alle utilizzazioni.

Quesiti

D1. L’anno scorso ho superato l’anno di prova da straordinario bis e quest’anno mi è stato fatto il contratto a tempo indeterminato, per cui rientro nel vincolo triennale. Non ho capito se l’anno di prova si può conteggiare nei 3 anni di vincolo (l’anno scorso) oppure si considera il vincolo da quest’anno per cui dovrò fare altri due anni nella stessa scuola. Grazie per un possibile chiarimento

R1. Come detto sopra, il vincolo di permanenza triennale decorre dall’immissione in ruolo, senza computare l’anno a tempo determinato, nel corso del quale si è svolto l’anno di prova. Pertanto, il lettore sarà vincolato per gli anni scolastici 2023/24, 2024/25 e 2025/26 e potrà presentare domanda di mobilità nel corso dell’a.s. 2025/26 per il 2026/27, ferme restando le eccezioni sopra riportate.

D2. Scrivo questa mail dopo aver letto l’articolo “Mobilità 2024/25: docenti immessi in ruolo, assunti da concorso straordinario bis e trasferiti lo scorso anno. Chi può fare domanda e chi no.”. Anch’io, come la persona portata come esempio, sono stata assunta in ruolo dal 1 settembre 2023 da concorso straordinario bis dopo aver svolto l’anno di prova nel 2022/23. Dato che la mia cattedra di titolarità si trova a circa 300 km da casa e in altra provincia, per ricongiungimento con la famiglia ho chiesto e ottenuto per questo anno scolastico, assegnazione provvisoria vicino casa. Volevo sapere se, ai fini della richiesta di trasferimento, questo mio anno svolto in altra provincia poteva comunque essere valido e rientrare nei tre anni di blocco o se questi devo essere svolti solo nella provincia di titolarità.

R2. Come detto sopra, la norma non dispone che il servizio debba essere effettivo e, permettendo l’assegnazione provvisoria, l’anno va computato nel triennio, salvo eventuali nuove indicazioni del MIM.

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