Docenti assunti concorso straordinario bis: soggetti al vincolo triennale. Deroghe Ipotesi CCNL
I docenti assunti da concorso straordinario bis sono soggetti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, come tutti i neoassunti in ruolo. Cosa prevede l’Ipotesi di CCNL 2019/21.
Vincolo concorso straordinario bis
Prima di entrare nel focus dell’argomento, ricordiamo come si articola la procedura straordinaria di cui fa parte il concorso straordinario bis, procedura prevista dall’articolo 59, comma 9-bis, del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, come modificato dal DL 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, e disciplinata dal DM n. 108/2022:
- concorso;
- individuazione dalle GM del concorso e nomina a tempo determinato (al 31/08);
- svolgimento, nel corso del contratto a tempo determinato, dell’anno di prova;
- svolgimento, nel corso del contratto a tempo determinato, del percorso di formazione universitario con prova conclusiva;
- superati anno di prova e prova conclusiva del percorso universitario, immissione e conferma in ruolo con decorrenza 1° settembre dell’anno di assunzione a tempo indeterminato o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio a tempo determinato;
- abilitazione (per i docenti che ne sono privi) all’atto della conferma in ruolo.
Si precisa che:
- non tutte le procedure si sono concluse in tempo utile – per l’a.s. 2022/23 – nelle varie regioni e, all’interno di queste, per tutte le classi di concorso. Conseguentemente, non tutti gli aspiranti sono stati assunti a tempo determinato nell’a.s. 2022/23, per l’impossibilità di raggiungere i previsti 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di attività didattiche, cui è subordinato il superamento dell’anno di prova;
- gli aspiranti non assunti nel 2022/23 intraprendono il percorso nell’a.s. 2023/24 e lo concluderanno con l’immissione e la conferma in ruolo nel 2024/25 (disposizione queste contenuta nel decreto Milleproroghe);
- i posti non assegnati per rinuncia possono essere attribuiti scorrendo le graduatorie, idonei compresi (disposizione queste contenuta nel decreto Milleproroghe), sino alla pubblicazione delle graduatorie relative al concorso previsto dal decreto legge 36/2022. ;
- il DM n. 108/2022 dispone che ai docenti assunti dalla presente procedura si applica quanto disposto all’articolo 399, commi 3, del Testo Unico (D.lgs. 297/94) che, nella nuova formulazione introdotta dal DL 44/2023, rinvia all’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017.
In base al combinato disposto di cui ai citati articoli 399/3 del D.lgs. 297/94 e 13/5 del D.lgs. 59/2017, a decorrere dalle immissioni in ruolo a.s. 2023/24:
- i neoassunti in ruolo devono restare nella scuola di assunzione (ove svolgono il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova (pertanto, possono presentare domanda dopo i citati tre anni). Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
- durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo (Ciò dopo aver svolto l’anno di prova, in quanto il DM 138/2023 dispone che i docenti tenuti a svolgere l’anno di prova non possono accettare incarichi a tempo determinato).
Come sopra riportato (stando al DM 108/2022, che riguardo al vincolo rinvia all’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94), sono esclusi dal “blocco triennale” i docenti in sovrannumero o esubero e quelli con grave disabilità o che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza al soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso.
Ipotesi CCNL 2019/21
Le disposizioni relative al vincolo triennale per i docenti neoassunti (come quelle relative agli altri previsti vincoli) saranno “ammorbidite” dalla disposizione di cui all’articolo 34 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21, di cui si attende la firma definitiva affinché entri in vigore. Secondo il citato articolo 34 è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con:
- il figlio di età inferiore a 12 anni;
- la persona con disabilità da assistere, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del D.lgs. 151/01.
La deroga in esame deroga riguarda anche i docenti con disabilità di cui all’art. 21 della legge 104/92.
Quesito
Un nostro lettore chiede:
Buongiorno sono un docente assunto dal concorso straordinario bis da quest’anno, quindi sto svolgendo l’anno di prova . Ho letto in diversi vostri articoli che per superare il vincolo di 3 anni ci sono 2 situazioni: 1. Assistenza ad un familiare con disabilità; 2. Figlio minore di 12 anni. Ho qualche dubbio sul punto num. 2, non capisco bene se è valido per superamento del vincolo. Tra circa un mese mi nascerà il mio primo figlio. Vista questa situazione , posso chiedere per l’anno prossimo il trasferimento o l’assegnazione provvisoria in altra provincia ?Attualmente sono stato assunto in Veneto , mia moglie vive in Abruzzo . Posso con questa nuova condizione familiare chiedere di avvicinarmi a casa?
Come detto sopra, il nostro lettore sarà sottoposto al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, secondo quanto indicato nel DM 108/2022 (disciplinante la procedura relativa allo straordinario bis) che rinvia la riguardo all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94, ferme restando le previste eccezioni (vedi sopra). A tali eccezioni si aggiungerà la nuova disposizione di cui all’articolo 34 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21 (di cui si attende ancora l’entrata i vigore) che, come formulata nel CCNL non permette di fornire una risposta certa al lettore. Nel citato articolo 34, infatti, si parla in generale di mobilità, senza specificare se sia solo territoriale e professionale (trasferimenti e passaggi) o annuale (utilizzazioni e assegnazioni), per cui la disposizione potrebbe essere applicata alle due diverse procedura di mobilità ovvero solo in quella annuale (sebbene nel contratto non si preveda tale distinzione). Pertanto, ad oggi, non possiamo rispondere con certezza al quesito posto al lettore, mentre possiamo dire che lo stesso per il 2024/25 non potrà presentare, a prescindere dai vincoli, domanda né di trasferimento e passaggio né domanda di assegnazione provvisoria, essendo assunto nel 2023/24 a tempo determinato [potrebbe presentare domanda di assegnazione provvisoria, nel caso in cui il Ministero conceda una deroga (e quindi sia possibile già presentarla per l’a.s. 2024/25), come avvenuto lo scorso anno scolastico (gli interessati hanno presentato domanda di assegnazione in modalità cartacea, istanza che è stata convalidata solo a seguito del superamento dell’anno di prova)].
In conclusione, una risposta definitiva al quesito del lettore potrà essere fornita nel momento in cui la disposizione dell’Ipotesi di CCNL sarà declinata nel CCNI sulla mobilità territoriale e professionale e nel CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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