Docenti assunti con riserva e licenziati, Anief: è inammissibile, chieste modifiche al decreto Sostegni ter

“Chi è stato assunto a tempo indeterminato come docente con riserva ed ha anche superato l’anno di prova, come i docenti con diploma magistrale, non può essere messo alla porta: ha già dato tanto agli alunni e alla scuola e merita di essere confermato o reintegrato nei ruoli”.
Lo ha ribadito oggi Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, rivolgendosi ai senatori della VI Commissione che stanno esaminando l’emendamento Anief al decreto 2505 Sostegni ter. Per il giovane sindacato, l’approvazione all’emendamento garantirebbe “la continuità didattica nelle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, a decorrere dall’anno scolastico 2022-2023”.
La disposizione riguarderebbe coloro che hanno fatto riscontrare il “superamento dell’anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell’anno svolto. Conseguentemente – ha chiesto ancora Anief con l’emendamento – è disposto l’annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall’amministrazione e previsto il reintegro nei ruoli”.
L’EMENDAMENTO PRESENTATO
CONFERMA RUOLI CON RISERVA
All’articolo 19, al comma 3, inserire il seguente comma:
“Al fine di garantire la continuità didattica nelle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, a decorrere dall’anno scolastico 2022-2023, sono confermati i ruoli al personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva dal Ministero dell’Istruzione, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell’anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell’anno svolto. Conseguentemente, è disposto l’annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall’amministrazione e previsto il reintegro nei ruoli. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma”.