Docenti assenti per Covid o legge 104, a farne le spese il docente di potenziamento utilizzato solo per supplenze

Docenti assenti per malattia causa Covid? Docenti assenti perchè in congedo legge 104? Chi li sostituisce? il docente cosiddetto di “potenziamento” nel 99% dei casi. Al di là della normativa, della circolare sugli organici, sul si deve fare, c’è una prassi nelle scuole dura a morire, quella per cui il docente di potenziamento è il docente “delle supplenze”. Se così non fosse non riceveremmo ogni anno email di docenti che chiedono spiegazioni su quale sia il corretto utilizzo delle loro ore a disposizione.
Ecco le ultime a [email protected] e [email protected]
- Vi scrivo questa email per chiedere delucidazioni in merito all’utilizzo dell’insegnante di potenziamento. Insegno alla scuola secondaria di primo grado e lo scorso anno, in seguito all’ottenimento di trasferimento, scopro che nella scuola parte della cattedra è sul potenziamento. Purtroppo nonostante la legge dica che tali ore debbano essere usate solo in maniera residuale per sostituire colleghi assenti, la realtà dei fatti rivela tutto il contrario. Quest’anno è iniziato in maniera ancor più disastrosa poiché ai docenti assenti per covid e per 104 si sono aggiunti i colleghi che ancora devono essere nominati. In alcuni giorni mancano quattro o cinque docenti. Al di là dell’aspetto svilente per il docente malcapitato, si aggiunge anche la negazione del diritto allo studio degli alunni che per due settimane o più non hanno svolto nemmeno un’ora di qualche materia. Credo che un intervento legislativo sia piuttosto urgente
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Purtroppo quando sono stata convocata per la nomina, in una delle scuole prescelte, ho scoperto che avrei dovuto fare l’orario completo su potenziamento. Ad oggi nel mio orario settimanale non sono specificate le classi in cui dovrei fare potenziamento (almeno per salvare la forma) perchè dovrò, così come sta avvenendo, sostituire i docenti assenti per tutte le mie 18 ore….(e i docenti assenti non mancano mai…scusi il gioco di parole). Vorrei gentilmente avere una sua opinione in merito e sapere se la pratica con cui mi hanno assegnato le ore di potenziamento alias supplenze è corretta oppure avrei potuto “aspirare”, (mi sarebbero bastate anche solo 6 ore) ad entrare in classe per le materie di mia pertinenza
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Importante aspetto da sottolineare è che tutta la classe docente ricompresa nell’organico dell’autonomia, quindi senza alcuna distinzione tra insegnanti con ore a disposizione, spezzoni, sostegno, potenziamento, posti comuni etc, ha il pieno diritto di vedersi assegnato in modalità calendarizzata il proprio orario di servizio, che nel buon senso delle cose, deve risultare duraturo nel tempo.
L’orario di servizio settimanale
È regolato dall’art. 28 del CCNL:
“In coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in:
- 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia
- 22 ore settimanali nella scuola elementare
- 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica,
distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.
Il Dirigente scolastico, con atto di gestione, procede alla formulazione dell’orario
Contrattazione integrativa di istituto
Tra le materie oggetto di confronto (NON di contrattazione) a livello d’istituto tra il Dirigente scolastico e la parte sindacale vi è:
“L’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA […]” – CCNL 2016/18
Consiglio di istituto
“Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni“– T.U. n. 297/1994, art. 10 comma 4
Collegio docenti
“Formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto” – T.U. n. 297/1994, art. 7 comma 2, lett. b)
Dirigente scolastico
“Procede alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell’orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto e delle proposte del collegio dei docenti” – Art. 396 comma 1 lett. d).
Non è previsto un orario stabile per tutto l’anno. Ma nemmeno l’estremo opposto e cioè un orario che cambia ogni giorno
Necessaria una via di mezzo. Se il Dirigente, in base ad esigenze organizzativo-didattiche ha la necessità di un cambio orario imminente, può impartire al Docente in questione un ordine di servizio. Auspicabile un congruo preavviso e il consenso dell’insegnante.
Certo è, che, se tale situazione si verificasse quotidianamente, allora verrebbe meno il buon senso con una palese disparità di trattamento per i docenti su posto di potenziamento. Diciamoci la verità: solo gli insegnanti di potenziamento o quelli con ore a disposizione, vivono il calvario, in alcuni casi, di orari modificati la mattina stessa o vedono le proprie ore utilizzate in sole supplenze quando potrebbero confluire nel piano dell’offerta formativa ed annesso arricchimento didattico per gli studenti.
Attività di potenziamento
Il CCNL 2016/18 ha indicato ulteriori attività di potenziamento rispetto a quelle previste per il conseguimento degli obiettivi fissati dall’articolo 1, comma 7, della legge 107/2015. Ecco quali:
- istruzione;
- orientamento;
- formazione;
- inclusione scolastica;
- diritto allo studio;
- coordinamento;
- ricerca e progettazione
Di seguito quelle previste per la realizzazione degli obiettivi indicati nell’articolo 1/7 della legge 107, tra i quali (obiettivi) le scuole individuano quelli ritenuti prioritari e sulla base dei quali individuano il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia:
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità;
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
f) alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l’applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
o) incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l’apporto delle comunita’ di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
s) definizione di un sistema di orientamento.
Non è possibile far svolgere attività diverse da quelle indicate nel Contratto e da quelle finalizzate al conseguimento dei sopra elencati obiettivi.
Potenziamento e supplenze
La legge 107/2015 ha previsto che il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti, per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni, con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.
L’impiego nelle supplenze del citato personale deve avvenire tenuto conto del perseguimento degli obiettivi suddetti; pertanto, qualora le supplenze impediscano il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ai fini del potenziamento dell’offerta formativa, i docenti interessati non devono svolgerle (le supplenze).
Il CCNL 2016/18 ha ulteriormente chiarito quanto previsto dalla legge 107/2015, fissando un paletto ben preciso, in quanto prevede che le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.
I docenti, in definitiva, possono essere impiegati nella sostituzione dei colleghi assenti sino a 10 giorni, soltanto per le eventuali ore non programmate nel PTOF, ai fini dell’ampliamento e del potenziamento dell’offerta formativa.
Da quanto detto sopra, è evidente che:
- non è possibile destinare un docente, impiegato su potenziamento, esclusivamente per lo svolgimento delle supplenze sino a 10 giorni;
- è possibile il predetto impiego solo ed esclusivamente in caso di eventuali ore non programmate nel PTOF;
- la mancata programmazione delle ore si può ritenere un fatto residuale, considerata la ratio della legge 107/15 e i compiti affidati dalla stessa al potenziamento dell’offerta formativa.