Docenti anno di prova, i giorni di chiusura scuola per allerta meteo valgono per i 180 giorni. Non contano per i 120 giorni di attività didattiche

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Gli insegnanti neoassunti che svolgono l’anno di formazione e prova devono fare i conti in merito alla validità dei giorni di servizio. Le chiusure delle scuole e/o le sospensioni delle attività didattiche come incidono nel computo dei 180 giorni di servizio e i 120 di attività didattica?

A fornire una risposta è l’Ufficio Scolastico di Brescia, che ha fornito diverse FAQ in merito al calcolo di questi 180 giorni di servizio e 120 di attività didattiche.

Giorni servizio e attività didattiche

Partiamo intanto col ricordare che è l’articolo 3 del DM 226/2022 a disporre_

Il superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche.

Computo dei 180 giorni

Per quanto riguarda i 180 giorni, ecco cosa dice l’USP di Brescia:

Sono computabili nei centottanta giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario, straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Anche se l’attività didattica è organizzata su cinque giorni, il sabato rientra nel conteggio.

Ecco cosa viene compreso nei 180 giorni

• le domeniche e tutti gli altri giorni festivi, nonché le quattro giornate di riposo previste dalla lettera b), art. 1 della L. n. 937/1977;
• le vacanze natalizie e pasquali;
• il giorno libero;
• i periodi d’interruzione delle lezioni dovuti a ragioni di pubblico interesse (ragioni profilattiche, elezioni politiche, amministrative e referendum);
• i giorni compresi nel periodo che va dal 1° settembre alla data d’inizio delle lezioni;
• il servizio prestato nelle commissioni degli esami di Stato;
• la frequenza ai corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’Amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di circolo o di istituto;• il periodo compreso tra il termine anticipato delle lezioni (a causa di elezioni politiche) e la data prevista dal calendario scolastico;
• il primo mese di astensione obbligatoria per maternità

Nel conteggio dei 180 giorni di servizio non sono invece computabili:
• i periodi di ferie;
• i permessi retribuiti e non;
• le assenze per malattia;
• le aspettative;
• i periodi di chiusura della scuola per vacanze estive, ad eccezione dei periodi di partecipazione alle sessioni di esame;
• le due giornate che vanno aggiunte alle ferie

FAQ 

Computo dei 120 giorni di attività didattiche

Invece, per quanto riguarda il conteggio dei 120 giorni di attività didattiche, sono compresi sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.

Quindi quelli impiegati per:

  • consigli di classe
  • collegi docenti
  • riunioni di dipartimento
  • colloqui con i genitori (incontri programmati per l’intera classe)
  • incontri dedicati alle attività del docente in anno di prova
  • incontri di formazione

Come si può vedere, dunque, la chiusura delle scuole e/o la sospensione delle lezioni non rientra fra i giorni validi per il computo dei 120 giorni di attività didattiche.

Anno di prova docenti neoassunti: servizio, formazione, colloquio e test finale. Entro novembre apertura piattaforma Indire. NOTA Ministero [PDF]

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