Docenti AFAM V.O. a Fioramonti, nostro titolo è abilitante. Lettera

Inviato da Michele Caporusso – Caro Ministro Lorenzo Fioramonti, I docenti AFAM v.o.(Alta Formazione Artistica e Musicale) in questi ultimi anni hanno subito DISPARITA’ DI TRATTAMENTO per una cattiva interpretazione della legge.
Infatti tantissime sono le sentenze passate in giudicato in tutta Italia che riconoscono il valore abilitante del titolo AFAM V.O.
E’ lo stesso legislatore che ha sancito l’equipollenza del diploma AFAM cd. vecchio ordinamento rilasciato prima dell’1.1.2013 e posseduto congiuntamente al diploma di maturità con un titolo abilitante all’insegnamento e quindi all’inserimento in II fascia delle graduatorie di Istituto, quale è il diploma accademico di II livello.
In altri termini il diploma conseguito al termine del corso di studi svoltosi secondo il previgente ordinamento è per legge equiparato tout court al diploma accademico di II livello, che costituisce titolo abilitante all’insegnamento:
L’art. 4 della L. n. 508 del 21 dicembre 1999, istitutiva del comparto AFAM, dispone “i diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all’art. 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità ai fini dell’accesso all’insegnamento e ai corsi di specializzazione. I diplomi conseguiti al termine di corsi di didattica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, danno titolo di accesso alle scuole di specializzazione di cui all’art. 4, comma 2, della Legge 19 novembre 1990, n.341. Tali diplomi, ove rilasciati prima dell’attivazione delle predette scuole, sono considerati validi per l’accesso all’insegnamento purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola media superiore e del diploma di conservatorio e di accademia.”
Successivamente il diploma Afam de quo è stato oggetto di ulteriori disposizioni legislative.
L’art. 102 della Legge 228/12 dispone quanto segue: “al fine di valorizzare il sistema dell’alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all’art.2, comma 1, della Legge 21 dicembre 1999 n.508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle Università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2001. Ancora, l’art. 107 della medesima legge dispone che “ i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell’entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.”
Il comma 107 bis, inserito dall’art 1, comma 10-ter, del D.L. 30 dicembre 2015, n.210, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2016, n.21, infine, ha stabilito che. “Il termine ultimo di validità ai fini dell’equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 è prorogato al 31 dicembre 2017”.
A tal proposito si evidenzia come il Decreto Ministeriale n. 374/2017 art. 2 lettera b), punto 4) recante – Aggiornamento della seconda e della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, prevede per l’inserimento nella seconda fascia tra gli altri titoli: il “diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello presso i conservatori di Musica negli Istituti Musicai pareggiati finalizzati alla formazione dei docenti delle classi 31/1 e 32/A e di strumento musicale di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca del 28.09.2007 n.137”.
L’art. 4 del D.M. da ultimo citato prevede infatti: “1. Al termine dei corsi organizzati ai sensi dell’art.1, comma 1, è rilasciato il diploma accademico di secondo livello che abilita all’insegnamento rispettivamente dell’educazione musicale e dello strumento musicale nella scuola”.
Risulta evidente pertanto che il D.M. citato valuta quale titolo abilitante la frequenza ed il compimento dei corsi biennali per il conseguimento di diploma accademico di II livello.