Docenti abilitati con i percorsi TFA: no ad inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento. Sentenza

WhatsApp
Telegram

Diversi ricorrenti abilitati per l’insegnamento con i percorsi TFA impugnano il D.M. 495 del 22 giugno 2016 (recante criteri per l’aggiornamento delle GAE del personale docente valevoli per il triennio 2014/2017 – operazioni di carattere annuale) nella parte in cui non ha previsto la possibilità di inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento, o in una eventuale graduatoria aggiuntiva a quella di III fascia per i soggetti che, come gli odierni ricorrenti, non vi fossero già inclusi. Si pronuncia il TAR del Lazio con Sentenza del 1 giugno del TAR n° 07212/2022.

Legittimo non includere nelle GAE i docenti che non rientrano nelle categorie speciali previste dalle legge per i nuovi inserimenti

Osservano i giudici che la fattispecie esaminata quanto ai presupposti di fatto e ai principi giuridici di riferimento, è del tutto analoga a quella decisa con precedenti sentenze – da ultimo, incidentalmente, anche le sentenze nn. 10112/2016 e 12223/2016 – le cui argomentazioni vanno integralmente richiamate. In particolare, il Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi (cfr., ad esempio, TAR Lazio, III bis, n.4460/2015) sulla legittimità dei DD.MM n.235/2014 e n.325/2015 – con articolate argomentazioni del tutto sovrapponibili alle corrispondenti previsioni del decreto n.495/2016, impugnato con il presente ricorso – che nell’attuare pedissequamente le disposizioni di legge di riferimento hanno precluso qualsiasi ulteriore inserimento in GAE di docenti che non vi fossero già inseriti, secondo quando previsto dapprima dall’art.1, comma 605 lett. c) della legge n. 296 e, quindi, dall’art. 14, comma 2 ter del d.l. n. 216 del 2011, che non ha fatto altro che confermare l’impossibilità di nuovi inserimenti nelle GAE precisando che: “Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, …”, ha istituito la IV fascia, a causa della circostanza che dagli inserimenti erano rimaste escluse alcune categorie speciali di docenti, destinatari o di regimi transitori o che avevano in corso il conseguimento del titolo abilitante, con effetto circoscritto al momento delle modifiche ordinamentali apportate al regime abilitativo, ovvero:

  • coloro che hanno conseguito l’abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID);
  • coloro che hanno conseguito l’abilitazione dopo aver frequentato il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A;
  • coloro che hanno conseguito l’abilitazione dopo aver frequentato i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011.” (T.A.R. Lazio, sezione III bis, n. 2748/2015 cit.).

Considerato che anche l’ordinanza di rimessione all’Adunanza Plenaria n. 364/2016, Sesta sez. C.d.S. Si è pronunciata in merito alla chiusura delle GAE con riferimento alla fattispecie di cui trattasi; Ritenuto, quindi, che il ricorso va respinto in quanto infondato”.

WhatsApp
Telegram

Nuovi ambienti di apprendimento immersivi per le didattiche innovative proposti da MNEMOSINE – Ente riconosciuto dal Ministero Istruzione