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Docente vincitore concorso PNRR1: essere abilitato è una condizione per richiedere il trasferimento?

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Il vincitore di concorso non abilitato potrà presentare domanda di trasferimento solo dopo l’assunzione in ruolo e il superamento del vincolo triennale, a meno che non rientri in una delle previste deroghe.

Vincitori non abilitati

Percorso

I vincitori non abilitati del concorso scuola secondaria PNRR1 (come  sarà anche per il PNRR2″):

  • sono assunti a tempo determinato (al 31/08);
  • nel corso del contratto a tempo determinato, conseguono l’abilitazione acquisendo: 30 CFU/CFA, i partecipanti con tre anni di servizio; 36 CFU/CFA, i partecipanti con 24 CFU/CFA (a questi, nel caso del concorso PNRR2, si aggiungono i partecipanti con almeno 30 dei 60 CFU/CFA del percorso universitario abilitante, i quali completeranno il predetto percorso);
  • l’a.s. successivo a quello di assunzione a tempo determinato, sono immessi in ruolo e sottoposti al periodo di formazione e prova.

Vincolo triennale

I docenti in questione, come tutti gli assunti in ruolo a decorrere dall’a.s. 23/24, sono sottoposti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione (art. 399/3 D.lgs. 297/94 e art. 13/5 D.lgs. 59/17), con la differenza che i suddetti vincitori non abilitati restano nella predetta scuola per quattro anni: uno a tempo determinato + tre di vincolo.

Si precisa che: il vincolo non si applica ai docenti in soprannumero o esubero nonché ai docenti di cui all’art. 33, commi 5 e 6, della L. 104/92, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso; a tali deroghe si aggiungono quelle di cui all’art. 34 del CCNL 2019/21 (le categorie ivi indicate possono presentare domanda di mobilità); durante i tre anni di vincolo, è possibile presentare (ricorrendo i previsti motivi) domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità, nonché accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità per le quali si abbia titolo, a condizione di aver svolto (e superato) l’anno di prova.

Mobilità

I docenti in esame potranno presentare domanda di trasferimento:

A. sicuramento dopo l’assunzione a tempo indeterminato;

B. prima della conclusione del triennio di vincolo, solo se:

  • si troveranno in situazione di soprannumero o esubero; oppure
  • beneficeranno dell’art. 33, commi 5 e 6, della L. 104/92, per fatti successivi al termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso; oppure
  • rientreranno in una delle deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 2019/21

Quanto detto sopra vale per i vincitori non abilitati sia del concorso PNRR1 sia del PNRR2. Lo stesso dicasi per i successivi concorsi in quanto, in via ordinamentale, è prevista la partecipazione agli stessi non solo degli abilitati ma anche di coloro i quali sono in possesso del titolo di studio + 3 anni di servizio negli ultimi cinque, entro il termine di presentazione della domanda, svolti presso le scuole statali, anche non continuativi, di cui almeno uno specifico.

Quesito

Una nostra lettrice, vincitrice non abilitata del concorso secondaria PNRR1 e assunta a settembre 2024 con contratto a tempo determinato, esprime preoccupazione in merito al fatto che non sono stati ancora avviati i percorsi abilitanti, destinati ai docenti che si trovano nella sua stessa situazione, temendo dunque per l’assunzione ruolo. La domanda che pone è la seguente: posso avanzare domanda di trasferimento prima di svolgere l’anno di prova? In altre parole, posso avanzare la domanda di trasferimento e svolgere l’anno di prova in una scuola diversa da quella inizialmente a me assegnata (ovviamente previa acquisizione dell’abilitazione)?

Prima di rispondere alle domande poste, ricordiamo alla lettrice che la “macchina” relativa ai percorsi abilitanti a.a. 24/25 è stata avviata (il MUR, infatti, ha chiesto alle Università di presentare la nuova offerta formativa e le documentate proposte di accreditamento dei nuovi percorsi per l’a.a. suddetto) e che gli interessati saranno sicuramente messi nelle condizioni di abilitarsi, senza compromettere l’assunzione in ruolo nell’a.s. 25/26. Detto ciò le rispondiamo quanto segue:

  • l’anno di prova lo svolgerà nell’attuale sede, ossia quella assegnatale e in cui sta svolgendo l’anno a tempo determinato;
  • la presentazione della domanda di trasferimento prescinde dallo svolgimento dell’anno di prova (diverso il discorso relativo ai passaggi di ruolo/cattedra, ma non è questo il caso);
  • potrebbe presentare domanda di mobilità già nel corso dell’a.s. 25/26, quindi quello in cui svolge l’anno di prova, solo se si verifica almeno una delle seguenti casistiche: rientra in una delle deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 19/21 (tra queste i docenti con figli minori di 12 anni); viene dichiarata perdente posto; ottiene la 104/92 (condizione di disabilità personale ovvero assistenza a soggetto con grave disabilità), quindi per fatti successi alla presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
  • se non rientra in nessuna delle suddette casistiche e quindi resta soggetta al vincolo triennale nella scuola di assunzione, potrà presentare domanda nel corso dell’a.s. 2027/28 per l’a.s. 2028/29. Infatti, i tre anni di vincolo sarebbero i seguenti aa.ss.: 2025/26; 2026/27; 2027/28.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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