Docente viene sanzionato perché fa volantinaggio a scuola, coinvolgendo una docente durante la lezione. Ecco cosa hanno detto i giudici

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La controversia in commento trae origine dalla sanzione comminata ad un docente per aver effettuato una promozione arbitraria della diffusione di una guida nelle classi presso alcuni colleghi in violazione delle indicazioni dirigenziali, per l’aver contatto telefonicamente durante l’orario scolastico una docente.

La questione
Parte ricorrente come difesa dal proprio avvocato reputava la sanzione della censura nulla per violazione del principio di tipicità, oltre che nel merito. Il ministero evidenziava l’infondatezza dell’eccezione di inesistenza della sanzione, alla luce della disciplina di cui agli artt. 492 comma 2, in virtù del quale al personale docente nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le sanzioni disciplinari che vanno dalla censura alla destituzione, e 493 comma 1, del D. lgs. 297/1994, il quale descrive dettagliatamente la censura quale “dichiarazione di biasimo scritta o motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio”. Tali disposizioni risultano tuttora in vigore anche a fronte dell’abrogazione dell’art. 502 D. lgs. 297/1994. Nel merito, deduceva che la dirigente scolastica aveva ritenuto particolarmente grave la scelta della ricorrente di coinvolgere alcuni colleghi nella diffusione delle guide e che aveva indotto una docente di sostegno a rispondere al cellulare durante l’orario di lezione, ad uscire dalla classe abbandonando la vigilanza sui minori affidatile per scendere al piano terra a recuperare le guide e ad impegnare una parte dell’orario di lezione nella loro distribuzione. Questa scelta, a detta del ministero, contravveniva specifiche indicazioni stabilite dalla Dirigente scolastica che in alcuna classe aveva mai autorizzato la distribuzione di volantini o opuscoli, attività che rischiavano di disturbare il regolare svolgimento delle lezioni, tanto più in un periodo in cui sarebbe stato inopportuno, sconsigliato e sconsigliabile se non pericoloso, entrare in contratto con oggetti passati attraverso mani di diverse persone anche sconosciute ed estranee all’ambiente scolastico. Si pronuncia il Tribunale di Pesaro, con Sentenza n. 15/2024 del 24-01-2024

Il DS è competente ad adottare la censura
La sanzione della censura è prevista dall’art. 492, comma 2, del TU delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 297/1994). La stessa fonte, al comma 3, contempla altresì l’avvertimento scritto che costituisce il primo grado di sanzione disciplinare previsto per il personale docente. La sostanziale differenza tra le due misure sta nel livello di gravità dei fatti sanzionati: infrazioni non gravi per la censura e infrazioni lievi per l’avvertimento scritto.
Per effetto dell’abrogazione dell’art. 502 del TU, l’applicazione di entrambe le sanzioni fa capo al dirigente scolastico, a norma dell’art. 55bis, comma 9 quater, del d.lgs. 165/2001.
La sanzione della censura, irrogata alla ricorrente è quindi legale ed è stata applicata dall’organo competente.

Contattare telefonicamente la docente in classe per pochi minuto non è illecito
Osserva il tribunale che è difficile scorgere nella richiesta telefonica della ricorrente una fatto disciplinarmente rilevante, stante il fatto che nel caso in questione, dopo l’istruttoria effettuato, il giudice ha accertato che da parte della docente di sostegno non si è determinato un vero e proprio abbandono dell’insegnamento o della vigilanza dell’alunno, posto che la docente si è assentata per un tempo limitatissimo (5 minuti), mentre la classe restava sotto la responsabilità e vigilanza dell’altra docente in servizio, Il giudice rileva anche che la presa in carico degli opuscoli, non può ipotizzarsi – come indicato nella contestazione disciplinare – alcuna condotta di “costrizione della docente di sostegno” ma al più una richiesta di disponibilità che la stessa ha liberamente accettato.

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