Docente tutor, la formazione sarà valida per l’aggiornamento, ma non sarà pagata. I requisiti di accesso

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Il D.M. 63 del 5 Aprile 2023 ha individuato le nuove figure dell’orientamento scolastico: il docente tutor e l’orientatore, nuove figure professionali che contribuiranno a occuparsi in modo più specifico di alcuni alunni a partire dall’anno scolastico 2023/23 al momento solo nelle classi del triennio della scuola secondaria di secondo grado.

Attive a partire dall’anno scolastico 2023/24, si occuperanno dell’avvio di attività curricolari di orientamento per gli studenti delle circa 70 mila classi del secondo biennio e dell’ultimo anno di scuola.

“Nell’ambito dell’aggiornamento costante dei docenti – spiega Stefano Cavallini (Anief), intervenuto durante la puntata speciale di Question Time dedicata al tema – il Ministero ha inserito anche la formazione sull’orientamento, che deve essere libera e aperta a tutti e le ore dedicate non saranno pagate. La scuola, poi, potrà individuare il docente tutor e orientatore tra coloro che hanno seguito un corso di formazione sul tema”. 

Si specifica, dunque, che le ore dedicate alla formazione sull’orientamento “potranno essere – continua Cavallini (Anief) – inserite nel curriculum del docente e saranno riconosciute come aggiornamento professionale“. 

Ogni scuola, secondo quanto specificato nel decreto ministeriale e nella tabella presente nell’allegato B, dovrà individuare un numero minimo di docenti da avviare ai percorsi di formazione di tutor e di orientatore. L’art. 5 del DM 63 del 5 Aprile 2023 specifica che i docenti, per l’accesso alla formazione propedeutica allo svolgimento delle funzioni di tutor e di orientatore, dovranno essere in possesso, preferibilmente, dei seguenti requisiti:

  • essere in servizio con contratto a tempo indeterminato con almeno cinque anni di anzianità di servizio maturata con contratto a tempo indeterminato/determinato;
  • aver svolto, in via prioritaria, compiti rientranti tra quelli attribuiti al tutor scolastico e all’orientatore (funzione strumentale ovvero referente per l’orientamento, per il contrasto alla dispersione scolastica, nell’ambito del PCTO, per l’inclusione e attività similari e connesse a tali tematiche);
  • disponibilità ad assumere la funzione di tutor e di orientatore per almeno un triennio scolastico.

Le istituzioni scolastiche potranno individuare i docenti tutor e orientatori tra coloro che hanno concluso positivamente la formazione propedeutica, nei limiti di spesa previsti, per ciascuna scuola, dall’allegato A.

Docente tutor e orientatore: quanti saranno per ogni scuola. Le somme stanziate. DECRETO

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