Docente tutor, il Dirigente può non accettare domande superiori al numero previsto dal Ministero per quella scuola?

Docente tutor nell’anno scolastico 2023/24 : il Ministero ha differito il termine per la comunicazione, da parte delle istituzioni scolastiche, dei nominativi dei docenti da avviare ai percorsi di formazione individuati utilizzando la piattaforma “FUTURA PNRR” al 31 maggio ore 15. Il termine quindi riguarda i Dirigenti Scolastici, i quali possono richiedere ai docenti interessati di produrre la domanda entro un termine precedente, verosimilmente congruo per permettere l’adempimento nei tempi utili.
Scadenza domanda per partecipare alla formazione
Il docente tutor e il docente orientatore saranno due figure professionali attive nelle scuole secondarie di secondo grado, per gli studenti delle classi del triennio, già dall’anno scolastico 2023/24.
Ma il progetto, dopo le Linee Guida sull’orientamento pubblicate a dicembre 2022, ha cominciato a prendere forma solo ad aprile 2023 con la pubblicazione il 5 aprile di
Decreto – Circolare – Allegato A con la ripartizione dei fondi previsti per scuola – Allegato B numero minimo di docenti da avviare alla piattaforma.
Con nota del 21 aprile 2023 il Ministero ha poi comunicato che il termine per la comunicazione sulla piattaforma “FUTURA PNRR – Gestione Progetti”, Area “Iniziative”, sezione “docenti tutor orientamento” dei docenti da avviare alla formazione è prorogato alle ore 15,00 del 31 maggio 2023 , inizialmente stabilito allo scorso 2 maggio, è stato prorogato al 31 maggio ore 15.
N.B. La scadenza del 31 maggio riguarda i Dirigenti Scolastici, che verosimilmente acquisiscono per tempo le candidature dei docenti.
Il quesito
Una docente ci chiede se il Dirigente Scolastico che, già prima del 2 maggio, aveva acquisito il numero di candidature previsto nell’allegato B, possa rifiutarsi di prorogare il termine di presentazione della domanda ed escludere di fatto domande comunque pervenute ampiamente prima del 31 maggio e per un numero maggiore rispetto a quello indicato dal Ministero.
Il problema in questo caso è duplice.
La data di scadenza posta dal Dirigente Scolastico per raccogliere le adesioni
Una data troppo alta, posta anche molto prima del 2 maggio, potrebbe lasciar fuori alcuni docenti che solo in questo ultimo periodo hanno acquisito le informazioni utili e necessarie per operare la propria scelta.
Si consideri che solo il 21 aprile il Ministero ha organizzato un webinar rivolto ai Dirigenti Scolastici in cui i Capi Dipartimento Dott. Greco e Dott.ssa Palumbo hanno spiegato tanti dettagli che fino a quel momento avevano messo in confusione le scuole e dichiarato che le domande poste dalle scuole saranno trasformate in FAQ, a beneficio di tutti gli interessati.
Le FAQ non sono state ancora pubblicate sulla piattaforma ministeriale su docente tutor e orientatore
per cui verosimilmente potranno ancora giungere spiegazioni nei prossimi giorni.
E ancora, solo il 26 aprile il Ministero ha comunicato la firma di una direttiva, da parte del Ministro Valditara, per il riconoscimento di punteggio aggiuntivo per mobilità e graduatorie interne di istituto dei docenti di ruolo.
Pertanto ci sono tanti aspetti che nei documenti prodotti il 5 aprile non erano stati considerati.
A nostro parere è nell’interesse dell’istituzione scolastica acquisire quante più candidature possibili, indicando come termine ultimo per le domande una scadenza che permetta alla Dirigenza di compiere con serenità il proprio lavoro ma che nello stesso tempo valorizzi anche le scelte dei docenti.
Numero di candidature minimo e massimo
Nell’allegato B il Ministero ha indicato il numero minimo di docenti da avviare alla formazione ma non il numero massimo. E infatti nel webinar del 21 aprile i rappresentanti del Ministero hanno chiarito che il numero minimo può essere superato, perchè comunque avere docenti preparati è sempre un punto importante perchè non è ancora possibile sapere quanti dei docenti che inizialmente danno la disponibilità accettino poi effettivamente l’incarico. Anche quando si sottoscrive la “disponibilità” ad assumere l’incarico per un triennio questo non va intesa come impegno, pertanto il numero iniziale potrebbe subìre dei cambiamenti.