Docente trasferita da posto comune a sostegno in una scuola richiesta ha un doppio vincolo temporale
Il docente trasferito in una scuola richiesta da posto comune a sostegno dovrà rispettare due vincoli temporali, triennale nella scuola e quinquennale sul sostegno
Una lettrice ci scrive:
“Sono un’insegnante di sostegno specializzata e lavoro nella scuola primaria. Lo scorso anno ho ottenuto trasferimento sulla scuola da me richiesta, sul tipo di posto sostegno da me richiesto. So che essendo stata soddisfatta nella mia richiesta ho il blocco su scuola per 3 anni. Per il tipo di posto invece, ho modo di cambiare e spostarmi sulla classe, restando nella medesima scuola con domanda di utilizzazione o richiesta al dirigente? (Io passai di ruolo sulla classe nel 2014, ho chiesto il trasferimento sul posto di sostegno e me ne sono pentita)”
I vincoli temporali ai quali è sottoposta la nostra lettrice, in seguito al trasferimento volontario ottenuto lo scorso anno, sono di due tipi ed ambedue devono essere rispettati.
Un vincolo temporale interessa la scuola di titolarità; l’altro vincolo interessa la tipologia di posto sulla quale è titolare, cioè il sostegno
Vincolo triennale nella scuola di titolarità
Il trasferimento ottenuto in una scuola richiesta analiticamente nella domanda ha determinato l’obbligo per la docente di rispettare il vincolo di permanenza triennale nella scuola, in sintonia con quanto stabilisce l’art.2 del CCNI sulla mobilità:
“[…] il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo […]”
La nostra lettrice, quindi, non potrà partecipare alla mobilità per il triennio successivo e questo impedimento riguarda tutti i possibili movimenti, quindi sia la mobilità territoriale che la mobilità professionale
Vincolo quinquennale sul sostegno
Il trasferimento ottenuto da posto comune a sostegno ha determinato per la nostra lettrice un ulteriore vincolo temporale riguardante la tipologia di posto di titolarità. Si tratta del vincolo quinquennale sul sostegno che obbliga la docente a rimanere su questa tipologia di posto per cinque anni, come prevede l’art.23 comma 7 del CCNI:
“Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti […]”
Conclusioni
La nostra lettrice, quindi, per poter partecipare alla mobilità dovrà rispettare i vincoli indicati ai quali è sottoposta in seguito al trasferimento volontario
Potrà chiedere trasferimento nella scuola di titolarità su posto comune soltanto dopo aver superato il quinquennio di permanenza sul sostegno
Potrà partecipare alla mobilità annuale solo se possiede i requisiti necessari, rispettando comunque il vincolo sul sostegno.
Non potrà, quindi, chiedere utilizzazione su posto comune nella scuola di titolarità se non è soprannumeraria nella tipologia di posto in cui è titolare
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