Docente transessuale licenziata. Licenziamento discriminatorio, ma non c’è danno all’immagine perchè ne parlano Tv e giornali. Sentenza
Con ricorso la ricorrente aveva dedotto di aver sottoscritto con la società resistente un contratto di lavoro a progetto della durata di nove mesi per svolgere mansioni di docente presso la scuola paritaria, di aver effettivamente svolto tali mansioni per qualche settimana fino a quando non ha ricevuto una missiva di preavviso di risoluzione del rapporto, senza indicazione delle motivazioni. Rilevava che il recesso era stato in realtà determinato da ragioni discriminatorie legate al suo stato di donna transessuale. Il caso in commento è tratto dalla sentenza del Tribunale di Roma, Sez. 1, 27 dicembre 2022, n. 9037 diffusa dall’Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro costituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.
La questione
La circostanza del recesso ha avuto una notevole risonanza pubblica, attraverso testate giornalistiche e trasmissioni televisive, ed ha leso, a detta della ricorrente, la sua immagine di stimata poetessa, laureata in Lettere e Filologia ed autrice di vari lavori editoriali, tra cui una raccolta di poesie vincitrice del ‘premio Viareggio’. Ha chiesto dichiarare la nullità del recesso perché discriminatorio per ragioni di genere, e condannare la società resistente al risarcimento del danno patrimoniale, oltre al risarcimento del danno morale ed all’immagine. Si è costituita la società resistente contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
Illegittimo il licenziamento discriminatorio
Il tribunale dopo aver analizzato le circostanze che avrebbero portato al licenziamento, ove si contestava inadempienza della docente, ha dedotto che i fatti riferiti da un testimone si siano svolti all’inizio dell’anno scolastico, quando evidentemente i programmi di lavoro non erano stati ancora perfezionati, come ammesso dallo stesso teste. Inoltre, appare quantomeno prematuro, rileva il tribunale, un recesso esercitato in così breve tempo, per motivazioni attinenti la scarsa capacità didattica, senza dare alla professoressa la possibilità di ambientarsi e di acquisire piena nozione dei piani didattici personalizzati da applicare ai propri alunni. Devono poi ritenersi rimasti totalmente sforniti di prova gli episodi descritti nella memoria di costituzione in ordine ad alcune domande ed espressioni poco consone, ed afferenti la sfera sessuale propria e degli alunni, utilizzate dalla docente nelle classi, durante lo svolgimento delle proprie lezioni. Rilevandosi che il licenziamento sarebbe invece avvenuto per l’essere transessuale della professoressa, e pertanto considerandolo illegittimo riconoscendo il diritto alla retribuzione fino alla scadenza naturale del contratto.
No al risarcimento del danno all’immagine se si denuncia pubblicamente l’ingiustizia subita
Deve far riflettere quanto sostenuto dal giudice in questione. Così si legge: “va, invece, rigettata la richiesta di risarcimento del danno morale e del danno all’immagine che parte ricorrente assume esserle derivati dall’illegittimo recesso. A tal proposito è sufficiente sottolineare come in verità dagli atti di causa non sia emerso alcun comportamento della società atto a determinare una diffusione di notizie relative alla risoluzione del rapporto con la ricorrente, ed alle sue ragioni, ed al contrario come sia stata la stessa a dare risonanza all’accaduto, imputandolo pubblicamente alla propria condizione di transessuale, tanto da indurre la società ad intimarle, tramite un legale, di porre fine a tale condotta, lesiva dell’immagine dell’Istituto. Sicché la ricorrente non può dolersi di situazioni da essa stessa determinate”.