Docente titolare infanzia su posto potenziamento rientra dopo il 30 aprile. Supplente rimane in servizio?

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Il rientro del titolare dopo il 30 aprile è disciplinato dall’art. 37 del CCNL/2007. La continuità didattica a garanzia della quale, a determinate condizioni, vi è la permanenza del supplente al rientro del titolare dopo la medesima data, vale anche nell’ambito della scuola dell’infanzia e dei supplenti che sostituiscono il docente titolare  dell’organico dell’autonomia che svolge attività di potenziamento? Vediamolo insieme.

Quesiti dei lettori – Supplenze – Titolare rientra dopo il 30 aprile

Un’affezionata lettrice ci chiede una consulenza:

“Sono un assistente amministrativa e vi chiedo: un’insegnante supplente per la scuola dell’infanzia su posto potenziamento rimane dopo il 30 Aprile 2021 oppure deve andar via, visto che la titolare, che è su potenziamento e non ha la classe, rientra?”

Premessa

Rientro dopo il 30 aprile – La Normativa

L’art 37 del CCNL 2006/09 Scuola dispone che:

“Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.

Come si calcolano i 90/150 giorni di assenza

Per il calcolo dei giorni non si tiene conto della data del 30 aprile [nel senso di contare i giorni di assenza fino al 30/04], ma della data di termine dell’assenza del titolare, cioè dopo il 30/04. L’art. 37 infatti dispone il rientro in servizio “dopo il 30 aprile”.

Es. Se il giorno di rientro del titolare è previsto per il 18 maggio, bisogna contare a ritroso 150 giorni (o 90 se classi terminali) a partire da tale data, non quindi a partire dal 30 aprile.

Ovvio che se già al 1° maggio il docente titolare ha raggiunto i 150/90 giorni di assenza, il calcolo è superfluo. Altrimenti bisogna andare a ritroso partendo dalla data di presunto rientro del titolare, che ovviamente sarà dopo il 30 aprile.

È altresì ovvio che anche un solo giorno di effettivo rientro in servizio nelle classi del titolare prima del 30 aprile interrompe la supplenza e il conteggio dei 150/90 gg. di assenza.

Scuola dell’Infanzia

Diverse scuole commettono l’errore della non applicazione di tale articolo del CCNL alla scuola dell’Infanzia affermando che non esistono in tale ordine di scuola le “classi” e le “valutazioni finali” intese come esami.

Ciò è erroneo.

Infatti, l’art. in questione non fa alcuna differenza tra ordini di scuola comprendendo quindi anche la scuola della Infanzia senza operare alcuna eccezione.

Pertanto, sia i 90 che i 150 gg di assenza valgono anche per la docente titolare della scuola della infanzia sostituita da un supplente il quale deve necessariamente deve essere mantenuto in servizio per continuità didattica fino al termine delle attività didattiche, che per tale tipologia di scuola è previsto in data 30/06.

Docenti di potenziamento

Ricordiamo che l’art.1 comma 5 della legge 107/15 recita quanto segue:

“Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento”.

Le indicazioni date dal Miur nella nota 2852 del 5 settembre 2016, pongono l’attenzione sui seguenti punti:

  • non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento;
  • in uno scenario di “flessibilità”, deciso nel pieno rispetto delle attribuzioni degli Organi Collegiali, i docenti individuati su posto di potenziamento possono svolgere attività di insegnamento e i docenti su ore curricolari possono occuparsi di attività di “arricchimento dell’offerta formativa”;
  • le sostituzioni per assenze brevi vanno “coperte” secondo una adeguata articolazione modulare che coinvolge tutto l’organico dell’autonomia, al fine di assicurare continuità alle attività svolte nell’ambito del potenziamento;

Risposta al quesito

[Oltre a quanto già indicato in premessa procediamo con una risposta sintetica al quesito della nostra gentile lettrice]

Partiamo subito col dire che la normativa non è esauriente riguardo l’argomento, nel senso che non vi è un riferimento diretto al caso di specie sopracitato. È però ipotizzabile che il supplente debba rimanere in servizio fino al termine delle attività didattiche, valutazioni e scrutini finali per una serie di motivi che possiamo dedurre da quanto indicato dalla Legge:

  • La natura giuridica dell’impiego del docente. Come già sottolineato non vi è distinzione: vi è l’organico dell’autonomia. Ed il CCNL parla di un generico “personale docente”.
  • Non sappiamo, dal quesito, se il supplente in questione abbia svolto attività di insegnamento vere e proprie all’interno della sfera personale di libertà del medesimo, o magari concordate con il dirigente scolastico ed il consiglio di intersezione nell’ambito della programmazione/progettazione didattica. Vero è che i docenti di potenziamento non partecipano allo scrutinio ma forniscono elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno che ha seguito le attività da loro svolte. Naturalmente il tutto è riportato ai parametri più di osservazione che di valutazione a proposito dello sviluppo delle competenze in riferimento ai campi di esperienza caratteristici della scuola dell’infanzia.
  • La questione che riguarda la delicata età dei bambini, il loro sviluppo cognitivo e il punto di riferimento nella figura adulta dell’insegnante. Riteniamo sia auspicabile che i bimbi mantengano lo stesso fino al termine dell’anno scolastico, per continuità educativo-formativa oltrechè didattica.

Precisazioni

Il team di Orizzontescuola tiene a sottolineare che, per le consulenze o dubbi qualsivoglia ai/dei lettori, si avvale di numerosi professionisti nel campo scolastico, tra cui dirigenti scolastici, tecnici, giornalisti specializzati, esperti docenti in materia di formazione, DSGA etc. La maggioranza di essi è stata concorde nel dare tale valutazione del caso di specie. Una piccola minoranza si è espressa invece a favore della NON permanenza del supplente al rientro del docente titolare dopo il 30 aprile.

Se il Ministero dell’istruzione intenderà dare chiarimenti sull’oggetto in questione, saremo lieti di aggiornarvi tempestivamente.

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