Docente svolge libera professione senza chiedere l’autorizzazione, deve risarcire anche se reato in prescrizione? Cosa dicono le sentenze

Con atto di citazione la procura contabile ha citato in giudizio un docente per il danno alla finanza pubblica derivante dallo svolgimento di attività extraistituzionale, in asserita violazione della specifica disciplina prevista dall’art. 53 del D.Lgs 30 marzo 2001. Il dipendente in questione avrebbe svolto, attività di libero professionista senza mai chiedere l’autorizzazione a svolgere l’attività extra istituzionale ai dirigenti degli istituti scolastici presso i quali prestava servizio. Il dipendente contestava in particolar modo l’avvenuta prescrizione, si pronuncia con sentenza N. 1/2022 Corte dei Conti per il Piemonte dichiarando la prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei confronti del convenuto
I termini della prescrizione in materia di danno erariale
Sul punto, in linea generale, giova ricordare che il momento di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale per esercitare il diritto al risarcimento del danno erariale è da collocarsi alla data della sua scoperta, ovvero quando viene in essere la conoscibilità obiettiva dello stesso, nei suoi lineamenti essenziali, da parte dell’amministrazione danneggiata, ovvero della Procura contabile. In tal guisa, infatti, deve interpretarsi l’art. 1, comma 2, della L. n. 20 del 1994, che disciplina la prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale, in aderenza alla regola generale dettata dall’articolo 2935 c.c. secondo cui “la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere” (cfr. ex plurimis, cfr. Corte conti, Sez. I n. 365 del 2018 e 8 del 2019; Sez. II n. 891 del 2016, 129 del 2017 e 182 del 2019; Sez. III sentenza n. 542 del 2015, n. 303 del 2017 e 170 del 2019). Questo principio è derogato in caso di “occultamento doloso del danno”, ipotesi normata al comma 2, dell’art. 1 della L. n. 20 del 1994 sopra richiamato, ai sensi del quale, ove vi sia stato dispiegamento di accorte attività finalizzate al disvelamento dei fatti – fattispecie integranti, di norma, condotte penalmente rilevanti – la prescrizione non decorre più dalla “conoscibilità obiettiva” del danno, bensì dal momento, anche successivo, della sua “conoscenza effettiva”.
Se non c’è occultamento della condotta nessuna deroga per la prescrizione
In ogni caso, come già rilevato dalla Sezione (cfr. n. 138/2021), secondo l’orientamento interpretativo maggioritario della giurisprudenza contabile “tale occultamento non può coincidere, puramente e semplicemente, con la commissione (dolosa) del fatto dannoso in questione, ma richiede un’ulteriore condotta, indirizzata ad impedire la conoscenza del fatto: occorre, in altri termini, un comportamento che, pur se può comprendere la causazione stessa del fatto dannoso, deve tuttavia includere atti specificamente volti a prevenire la scoperta di un danno ancora in fieri oppure a nascondere un danno ormai prodotto (v., in terminis, Corte dei conti, Sezione III app., 14.12.2006, n. 474). Esso, quindi corrisponde ad una situazione diversa ed ulteriore rispetto all’attività di consumazione dell’illecito contabile, consistendo in un quid pluris, che si aggiunge al dolo inteso come elemento strutturale dell’illecito (cfr., Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Veneto, 7.7.2005, n. 992 e Sezione giurisdizionale Lombardia, 12.12.2005, n. 278)” (ex plurimis Corte dei conti, Sez. Giur. I App., n. 40/2009; Corte dei conti, Sez. III d’App., sent. n. 830 del 20.12.2012; Corte dei conti, Sez. Giur. Veneto n. 224/2014).
Nel caso all’esame, non risulta accertato quel quid pluris rispetto ai fatti integranti l’illecito contestato, ovvero quegli ulteriori comportamenti, tanto commissivi quanto omissivi, volti a mascherare il fatto dannoso nel suo complesso.27