Docente su posto di potenziamento: ha un orario fisso per tutto l’anno oppure…
Non bastava per alcuni docenti a tempo indeterminato su posto di potenziamento il macigno delle supplenze a tempo pieno; anche il disagio di vedersi attribuito un orario di servizio mutevole settimanalmente se non quotidianamente. L’odissea dei “docenti di potenziamento” sembra non avere fine.
Consulenze per i nostri lettori – L’orario del docente su posto di potenziamento
Una gentile insegnante ci chiede un parere:
“La docente di potenziamento deve essere utilizzata come un “jolly” per coprire le assenze dei colleghi di altre discipline fuori da un orario prestabilito o solo all’interno del suo orario?”
[Un breve excursus storico sull’istituto giuridico del docente su posto di potenziamento per poi entrare nel dettaglio]
“Docenti di Potenziamento” – La Normativa risale alla Legge 107 del 2015
L’art.1 comma 5 della legge 107/15 recita quanto segue:
“Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento”.
La medesima Legge, all’art. 1 comma 85 ha previsto che il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti, per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni, con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza. Fanno parte dell’organico dell’autonomia i docenti su posto comune, sostegno e potenziamento. Con nota n. 2852 del 5 settembre 2016 il M.I. ha precisato che:
- non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento;
- in uno scenario di “flessibilità”, deciso nel pieno rispetto delle attribuzioni degli Organi Collegiali, i docenti individuati su posto di potenziamento possono svolgere attività di insegnamento e i docenti su ore curricolari possono occuparsi di attività di “potenziamento/arricchimento dell’offerta formativa”;
- le sostituzioni per assenze brevi vanno “coperte” secondo una adeguata articolazione modulare che coinvolge tutto l’organico dell’autonomia, al fine di assicurare continuità alle attività svolte nell’ambito del potenziamento;
In definitiva, la figura del docente di potenziamento, nasce quindi allo scopo di apportare degli arricchimenti all’offerta formativa. Molto spesso però, nella prassi delle scuole, avviene che il docente di potenziamento finisca per essere utilizzato in modo inappropriato, utilizzo che si discosta ampiamente dal leitmotiv che lo ha originato.
Ed è quanto accade all’insegnante del nostro quesito: un impiego parziale, a volte totale del proprio orario, nelle supplenze. È una questione annosa, quella dell’insegnante utilizzato invece che per potenziare l’offerta formativa, come unico sostituto (o quasi) dei propri colleghi assenti.
Per ovviare a questa deriva delle supplenze poco edificante per il docente su posto di potenziamento, è intervenuto il CCNL 2016/18 che ha ulteriormente chiarito quanto previsto dalla legge 107/2015, fissando un paletto ben preciso:
“Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.”
I docenti, quindi, possono essere impiegati nella sostituzione dei colleghi assenti sino a 10 giorni, soltanto per le eventuali ore non programmate nel PTOF, ai fini dell’ampliamento e del potenziamento dell’offerta formativa.
Da quanto detto sopra, è evidente che:
- non è possibile destinare un docente, impiegato su potenziamento, esclusivamente per lo svolgimento delle supplenze sino a 10 giorni;
- è possibile il predetto impiego solo ed esclusivamente in caso di eventuali ore non programmate nel PTOF;
- la mancata programmazione delle ore si può ritenere un fatto residuale, considerata la ratio della legge 107/15 e i compiti affidati dalla stessa al potenziamento dell’offerta formativa.
Parliamoci chiaro: spesso lo staff del Dirigente scolastico e quest’ultimo si mostrano comprensivi verso questa situazione che attanaglia i “docenti di potenziamento”. Però poi, all’atto pratico, poco viene fatto per ovviare; sembra che la dirigenza e delegati siano maggiormente interessati a coprire le assenze dei docenti la mattina utilizzando il docente su posto di potenziamento, che al progetto [musicale/artistico/linguistico etc] inserito/da inserire nel PTOF e gli effetti strategico-educativi che può produrre in termini di miglioramento dell’offerta formativa per gli studenti. Ed è così che in fase di predisposizione, elaborazione ed approvazione del PTOF, i progetti presentati dagli insegnanti di potenziamento vedono concretizzarsi per sole poche ore a fronte di un numero maggiore di esse da destinare alla copertura delle assenze dei colleghi.
Abbiamo parlato qui sotto delle possibili soluzioni in tal senso, favorendo una redistribuzione del carico di ore destinato alle supplenze a tutto l’organico dell’autonomia, non solo a quello “potenziato”:
Docenti di potenziamento tappabuchi: fenomeno che non accenna a diminuire. La normativa ed i possibili rimedi – Orizzonte Scuola Notizie
I docenti di potenziamento hanno un orario stabile per tutto l’anno o può essere modificato continuamente in base alle esigenze organizzative-didattiche dell’istituzione scolastica?
L’Orario dei Docenti viene formulato dal Dirigente scolastico (o suo delegato) in base a proposte e criteri degli organi collegiali ed è oggetto di confronto a livello di contrattazione integrativa d’istituto.
Importante aspetto da sottolineare è che tutta la classe docente ricompresa nell’organico dell’autonomia, quindi senza alcuna distinzione tra insegnanti con ore a disposizione, spezzoni, sostegno, potenziamento, posti comuni etc, ha il pieno diritto di vedersi assegnato in modalità calendarizzata il proprio orario di servizio, che nel buon senso delle cose, deve risultare duraturo nel tempo.
L’orario di servizio settimanale
È regolato dall’art. 28 del CCNL:
“In coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in:
- 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia
- 22 ore settimanali nella scuola elementare
- 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica,
distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.
Il Dirigente scolastico, con atto di gestione, procede alla formulazione dell’orario
Contrattazione integrativa di istituto
Tra le materie oggetto di confronto (NON di contrattazione) a livello d’istituto tra il Dirigente scolastico e la parte sindacale vi è:
“L’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA […]” – CCNL 2016/18
Consiglio di istituto
“Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni“– T.U. n. 297/1994, art. 10 comma 4
Collegio docenti
“Formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto” – T.U. n. 297/1994, art. 7 comma 2, lett. b)
Dirigente scolastico
“Procede alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell’orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto e delle proposte del collegio dei docenti” – Art. 396 comma 1 lett. d).
Non è previsto un orario stabile per tutto l’anno. Ma nemmeno l’estremo opposto e cioè un orario che cambia ogni giorno
Necessaria una via di mezzo. Se il Dirigente, in base ad esigenze organizzativo-didattiche ha la necessità di un cambio orario imminente, può impartire al Docente in questione un ordine di servizio. Auspicabile un congruo preavviso e il consenso dell’insegnante.
Certo è, che, se tale situazione si verificasse quotidianamente, allora verrebbe meno il buon senso con una palese disparità di trattamento per i docenti su posto di potenziamento. Diciamoci la verità: solo gli insegnanti di potenziamento o quelli con ore a disposizione, vivono il calvario, in alcuni casi, di orari modificati la mattina stessa o vedono le proprie ore utilizzate in sole supplenze quando potrebbero confluire nel piano dell’offerta formativa ed annesso arricchimento didattico per gli studenti.
Consigli per i docenti di Potenziamento utilizzati solo per le supplenze
- Fate presente l’eventuale approvazione nel PTOF del vostro progetto e che quindi solo le ore eventualmente non programmate nel medesimo possono essere destinatarie di supplenze. Il Dirigente potrebbe chiedervi la cortesia, per esigenze organizzative, di derogare per qualche ora. In tal caso non opponetevi ma se la cosa dovesse ripetersi settimanalmente, pretendete quanto meno l’ordine di servizio per iscritto;
- Chiedete di disporre di un orario fisso facendo presente che è un vostro diritto poter organizzare la vostra vita privata e meglio conciliarla con quella professionale. Occorre correttezza e buona fede da parte della dirigenza nell’attività amministrativa-gestionale. Se ad esempio avete programmato una visita medica o un evento importante nelle ore in cui non eravate impegnati e poi senza alcun preavviso vi è stato imposto un cambio orario all’ultimo momento, ci auguriamo la cosa possa risolversi in altro modo che quello di subire passivamente il cambio orario. Potrebbe la scuola, in questi casi, disporre la sostituzione ad altro docente con ore a disposizione oppure utilizzando le ore eccedenti, chiamando in causa gli altri insegnanti. Il tutto per garantire un minimo di flessibilità ed equilibrio tra tutti i docenti dell’organico dell’autonomia;
- Non abbiate timore ad esprimere il vostro dissenso; fatevi supportare dalle RSU, dalle associazioni sindacali; chiedete un appuntamento con il Dirigente scolastico e garbatamente provate a far cambiare la situazione. Se vi mostrate eccessivamente consenzienti a tutto, o vi lamentate nel privato senza porvi in maniera attiva incontrando gli organi preposti, difficilmente la situazione potrà cambiare a vostro favore.