Docente su Facebook definisce il collega “manipolatore”: scatta denuncia per diffamazione

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Il V Sezione Penale della Cassazione (Sentenza n. 13979/2021) ha confermato il delitto di diffamazione a mezzo Facebook commesso da una docente ai danni di un collega, condannandola al risarcimento del danno morale di euro 800 oltre rifusione delle spese legali. La stessa, attraverso un post sul social Facebook, aveva qualificato il collega come “essere spregevole”, accusandolo di essere autore di “manipolazioni psicologiche”. Tali affermazioni sono state giudicate non proporzionate né pertinenti al tema della critica ai metodi di insegnamento del collega.

I limiti del diritto di critica

Prima del post incriminato, c’era stato un antefatto, e cioè un acceso litigio tra i due professori avvenuto all’interno dell’edificio scolastico. Il giudice di secondo grado, ribaltando l’assoluzione per diffamazione pronunciata in Tribunale, al contrario ha giudicato il limite della continenza nell’esercizio del diritto di critica travalicato dall’uso della qualificazione di “essere spregevole” nei confronti del collega, che non è apparso proporzionato né pertinente rispetto al tema della critica ai metodi in insegnamento dello stesso collega, anche perché associata all’accusa di “manipolazioni psicologiche” nei confronti degli studenti, priva di riferimenti a circostanze determinate ed idonea a ledere la dignità professionale di un insegnante.

La definizione del collega come “essere spregevole”

La definizione del docente come essere spregevole, secondo i giudici, risulta interpretabile come offesa personale diretta a screditare non l’operato professionale del professore, bensì la persona in sé e per sé. Inoltre, il contesto fattuale in cui è avvenuto l’episodio, cioè una lite tra colleghi in una situazione in cui gli alunni avevano aderito a proteste studentesche contro la riforma Monti della scuola, non è menzionato nella proposizione ritenuta diffamatoria, nella quale si è fatto unicamente riferimento alla discussione avvenuta tra l’imputata e la parte civile.

L’accusa di effettuare manipolazioni psicologiche nei confronti degli studenti

Per la Cassazione le parole impiegate sono esorbitanti rispetto alla ritenuta finalità di disapprovazione dei metodi di insegnamento adottati dal collega, tema peraltro neppure ben chiarito all’interno delle frasi pubblicate su Facebook, in cui l’espressione è rimasta genericamente formulata, non avendo fatto alcun riferimento a circostanze di fatto determinate. Per questo è stata giudicata diffamatoria, in quanto idonea a ledere la dignità professionale dell’insegnante. La Cassazione ha specificato che la parola “manipolazione” viene definita nel dizionario della lingua italiana Zanichelli in senso figurato, come manovra per raggirare, imbrogliare e simili ed ancora come controllo o condizionamento anche in riferimento alle coscienze. Tenendo conto di tale significato, che di certo non può essere sfuggito all’imputata nella sua qualità di professoressa di Liceo, e dell’assoluta mancanza di giustificazioni al suo immotivato uso sul social Facebook (strumento di comunicazione pubblico), espressione probabilmente adoperata per definire le prassi di insegnamento del collega. Il senso della parola in sé e nel contesto fattuale di riferimento, non può che essere quello di attribuire all’insegnante, per ragioni neppure manifestate, una volontà di condizionamento/controllo delle coscienze dei suoi studenti, volontà, che è apparsa ai giudici, contraria agli scopi formativi ed educativi che l’ordinamento attribuisce all’insegnamento.

L’aggravante del mezzo di pubblicità

La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “Facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, c. III, codice penale, sotto il profilo dell’offesa arrecata “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità” diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone. In questo caso, tuttavia, non può dirsi posta in essere “col mezzo della stampa”, non essendo i social network destinati ad un’attività di informazione professionale diretta al pubblico.

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