Docente stabilmente incentivato: assegno di 5650 euro per 8 mila unità dal 2032. Sarà la contrattazione a definire la carriera
Il docente esperto ha visto la luce solo il tempo necessario per alimentare la polemica dell’estate 2022: dopo il passaggio al Senato del decreto aiuti bis, infatti, l’insegnante che “primeggia” nella formazione in servizio prevista dalla legge 76/22, si chiamerà stabilmente incentivato. Si tratta di un mero cambio di terminologia oppure c’è qualcos’altro da sapere?
In Senato è stata dunque modificata la denominazione di docente esperto in docente stabilmente incentivato. La progressione economica del docente stabilmente incentivato sarà precisata a regime dalla contrattazione collettiva. E, per andare subito al sodo, questa è la vera novità rispetto al testo approvato dal Governo ad agosto.
Infatti, come riporta il testo approvato in Senato, i docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili di cui al comma 1, nel limite del contingente previsto, possono essere stabilmente incentivati, nell’ambito di un sistema di progressione di carriera che a regime sarà precisato in sede di contrattazione collettiva, maturando il diritto ad un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento.
Non cambia nemmeno la quantità di docenti da “premiare”: può accedere al beneficio un contingente di docenti non superiore a 8.000 unità per ciascuno degli anni scolastici 2032/2033, 2033/ 2034, 2034/2035 e 2035/2036.
Dunque in totale, le risorse previste sono calcolate per un massimo di 32 mila unità.
Così come non cambia il fatto che il docente stabilmente incentivato è tenuto a rimanere nella istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al conseguimento del suddetto incentivo.
Nel caso in cui non si riesca ad avere un regolamento per i criteri di valutazione per gli incentivi, prevista dalla contrattazione per l’anno scolastico 2023/2024, le modalità di valutazione seguite dal comitato sono definite transitoriamente con decreto del Ministro dell’istruzione da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
In sede di prima applicazione, nelle more dell’aggiornamento contrattuale, per dare immediata applicazione al sistema di progressione di carriera, si applicano i seguenti criteri di valutazione e selezione:
1) media del punteggio ottenuto nei tre percorsi formativi consecutivi per i quali si è ricevuta una valutazione positiva;
2) in caso di parità di punteggio diventano prevalenti la permanenza come docente di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si è svolta la valutazione e, in subordine, l’esperienza professionale maturata nel corso dell’intera carriera, i titoli di studio posseduti e, ove necessario, i voti con cui sono stati conseguiti detti titoli.
Bisogna sottolineare che non viene intaccato per nulla l’incentivo una tantum nella misura compresa fra il 10 e 20% previsto dalla legge 76/22: Per gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico statale, al superamento del percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale positiva è previsto un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento.
Dunque, a conti fatti, alla fine di questa analisi resta una certezza: sarà la contrattazione a giocare un ruolo fondamentale per la questione docente stabilmente incentivato. E forse, per i sindacati, il passaggio in Senato della norma potrebbe rivelarsi un assist da raccogliere alla prossima tornata contrattuale. Le organizzazioni sindacali avrebbero la possibilità di “giocarsi” l’incentivo in sede di contrattazione, magari, premendo per spostare le risorse per aumentare le buste paga di tutti gli insegnanti. Governo permettendo.