Docente sospeso dal servizio, chi deve comunicare gli atti alla Ragioneria?

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Un docente veniva sospeso cautelarmente dal servizio ai sensi degli artt. 91 e 92 del D.P.R. n. 3/1957, con concessione di un assegno alimentare pari alla metà dello stipendio. I predetti provvedimenti, tuttavia, non erano stati trasmessi alla Ragioneria Territoriale dello Stato, che non aveva potuto vistarli, né registrarli per effettuare la prevista riduzione stipendiale. Pertanto, il convenuto – poi condannato in via definitiva con sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III pen., (OMISSIS) – ha continuato a percepire integralmente la retribuzione fino alla risoluzione del rapporto di lavoro, quindi la Ragioneria ha, trasmesso alla Procura erariale la denuncia di danno agendo contro più soggetti. Ci si vuole soffermare su alcuni aspetti di questa vicenda in ordine alle responsabilità in capo all’Amministrazione scolastica

Chi deve disporre la sospensione dal servizio?

La Corte dei Conti con 25/2021 afferma che nel merito, è pacifico, tra le parti, che la sospensione dal servizio dovesse essere disposta dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale ai sensi dell’art. 506 del D.Lgs. n. 297/1994 e che, nel periodo di sospensione, spettasse un “assegno alimentare in misura pari alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia” (art. 500, comma 1 del medesimo decreto), nonché che la concessione dell’assegno alimentare dovesse essere disposta dalla stessa autorità competente a disporre la sospensione (art. 500, comma 2).

Chi deve trasmettere gli atti alla Ragioneria Territoriale dello Stato?

“È, altresì, non controverso tra le parti che i provvedimenti in esame dovessero essere trasmessi alla Ragioneria dello Stato, per il visto, la registrazione dell’impegno e il pagamento dell’assegno alimentare, anche in base a quanto previsto dal R.D. 2440/1923, dall’art. 382 del R.D. n. 827/1924, dall’art. 2 del D.P.R. n. 367/1994 e dall’art. 7 del D.Lgs. n. 430/1997. Va da sé, inoltre, l’ovvia considerazione che, in mancanza di trasmissione del provvedimento, l’ente pagatore – la Ragioneria, appunto – non avrebbe potuto in alcun modo aver contezza del fatto di dover effettuare le trattenute. Orbene, la trasmissione del provvedimento alla Ragioneria non può che competere alla struttura che adotta il provvedimento e tale adempimento grava, in particolare, sul Responsabile del procedimento. Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera d), della L. n. 241/1990, infatti, il Responsabile del procedimento “cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti”. La struttura di riferimento era, dunque, l’Ufficio Scolastico Regionale, in cui era incardinato il Responsabile del procedimento. Non rileva, al riguardo, che in casi diversi la comunicazione alla Ragioneria fosse stata effettuata dall’Istituto scolastico. Tale modus operandi ha avuto il pregio di rimediare agli inadempimenti dell’Ufficio Scolastico – probabilmente prevenendo ulteriori danni erariali – ma è del tutto irrituale e persino sintomatico di una gestione degli Uffici disordinata e non corretta”.

La responsabilità del Responsabile del procedimento

“Alla luce di quanto precede, l’omissione che ha generato il danno è, in primo luogo, imputabile al Responsabile del procedimento, non citato nel presente giudizio. Nondimeno, coesistono nella fattispecie le responsabilità di altri soggetti. In particolare, sono responsabili anche i Direttori Generali in carica al momento dell’adozione dei due provvedimenti di sospensione e la dirigente responsabile dell’ufficio responsabile dell’istruttoria . I Direttori Generali rispondono, in primo luogo, per le evidenti carenze organizzative delle loro strutture, oltre che per omessa vigilanza e mancata attivazione dei poteri sostitutivi previsti in caso d’inerzia”.

Servono indicazioni chiare sull’organizzazione del lavoro

“Il quadro generale di incertezza organizzativa non è scalfito dal fatto che entrambi i provvedimenti di sospensione siano stati trasmessi al Dirigente scolastico con la vaga indicazione “per tutto quanto di competenza” .Tale vaga indicazione, priva di qualsivoglia riferimento e assai incerta, vale, semmai, ad alimentare ulteriormente il dubbio che depone per una confusione organizzativa dell’amministrazione. Il danno di cui al presente giudizio è, pertanto, innanzi tutto il prodotto della mancanza di indicazioni chiare su chi fosse tenuto a fare cosa, visto che i procedimenti vigenti, alla prova dei fatti, si sono dimostrati incerti o quantomeno ignorati da parte degli addetti.

Si devono attivare controlli di secondo livello sui procedimenti amministrativi

Al riguardo, si rileva che, in base ai mansionari disponibili in atti, nessun addetto dell’Ufficio Scolastico Regionale risultava preposto ai controlli di secondo livello sui procedimenti amministrativi . Nella fattispecie, non rileva l’esercizio dei poteri discrezionali, ma piuttosto l’inottemperanza a obblighi organizzativi che discendono dalla legge. Le suddette carenze sono imputabili, in via generale, ai Direttori Generali. Questi ultimi, infatti, in qualità di dirigenti apicali, sono i primi responsabili dei malfunzionamenti organizzativi e delle loro conseguenze.

Non è responsabilità del DS e del DSGA la mancata trasmissione degli atti alla Ragioneria

“Nessun concorso può, poi, essere attribuito al Dirigente Scolastico e al Responsabile dei Servizi Generali Amministrativi, in quanto la trasmissione del provvedimento alla Ragioneria, come detto, competeva all’Ufficio Scolastico Regionale, che non l’aveva delegata ma l’aveva – anzi – confermata. La scuola, infatti, non era competente né per l’adozione del provvedimento di sospensione, né per la concessione dell’assegno alimentare”.

 

Le RTS per le scuole ed il personale scolastico: lo Stato giuridico economico del personale degli uffici statali sul territorio

Gli istituti scolastici statali inviano per il controllo alla Ragioneria territoriale di riferimento tutti gli atti ed i provvedimenti con i quali gestiscono il personale dipendente docente e non docente, dall’assegnazione delle supplenze con contratto a tempo determinato, all’immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato e conseguente ricostruzione della carriera, ai provvedimenti che variano il trattamento economico (quali assenze, aspettative, etc.) od anche lo status giuridico (part time, cambio di qualifica, etc.), fino alla cessazione dal servizio.

Le RTS forniscono, se necessario, un supporto preventivo alle scuole nella predisposizione dei provvedimenti al fine di ridurre i rilievi e conseguentemente accelerare i tempi dell’attività amministrativa.

Gli uffici scolastici provinciali inviano per il controllo i provvedimenti relativi al trattamento pensionistico (pensioni, riscatti, ricongiunzioni, computi) relativi al personale scolastico cessato dal servizio antecedentemente al 1° settembre 1999, i cui provvedimenti non siano ancora stati liquidati in maniera definitiva.
A norma del comma 616 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007),«Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche è effettuato da due revisori dei conti, nominati dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con riferimento agli ambiti territoriali scolastici».

 

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