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Docente soprannumerario: può presentare domanda di trasferimento oltre i termini

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Il docente dichiarato soprannumerario può presentare domanda di trasferimento entro 5 giorni dalla notifica di soprannumerarietà. La domanda si presenta in forma cartacea

Una lettrice ci scrive:

“Sono docente di musica nella scuola media, probabilmente verrò dichiarata perdente posto per l’a.s. 2019/2020. Desidero sapere se le preferenze esprimibili nella domanda saranno sempre 15 e se mi confermate l’inoltro al CSA in forma cartacea tramite la segreteria della mia scuola, che immagino dovrà rilasciare il numero di protocollo, e cos’altro?”

Dopo la pubblicazione degli organici i Dirigenti scolastici delle diverse istituzioni scolastiche, in presenza di contrazione per riduzione del numero di classi, con conseguente diminuzione del numero di cattedre, deve notificare ai docenti interessati la loro posizione di soprannumero

Domanda trasferimento oltre i termini per i docenti soprannumerari

I docenti individuati come perdenti posto, come esplicitato nel CCNI sulla mobilità, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione della domanda di trasferimento , entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell’accertata soprannumerarietà.

Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l’eventuale nuova domanda inviata sostituisce integralmente quella precedente.

Domanda cartacea: quali regole si devono rispettare

La domanda deve essere compilata in forma cartacea utilizzando il modulo relativo al grado di istruzione di titolarità, messo a disposizione dal MIUR nella sezione “Mobilità” del sito istituzionale, e deve essere inviata, tramite la scuola, all’Ufficio scolastico provinciale della provincia di titolarità.

Le preferenze esprimibili seguono le regole stabilite nel CCNI e nella Ordinanza ministeriale dove sono previste non più di 15 preferenze tra scuole, comuni, distretti e province

Domanda cartacea: quali possibilità ha il docente soprannumerario

Il docente interessato ha tre possibilità.

1-può presentare domanda condizionata

2-può presentare domanda volontaria

3-può non presentare domanda

Domanda condizionata

Il docente soprannumerario che presenta domanda di trasferimento in forma cartacea, può condizionare la domanda nel caso abbia interesse a rimanere nella scuola di titolarità e intenda partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo.

Per condizionare la domanda dovrà rispondere negativamente al quesito posto nella specifica casella del modulo-domanda.

Non si dà seguito al trasferimento del docente se la sua posizione di soprannumero viene a cessare nel corso del movimento e la sua domanda di trasferimento sarà automaticamente annullata

Domanda non condizionata

Il docente soprannumerario, non interessato a rimanere nella scuola, può presentare domanda volontaria non condizionandola.

In questo caso dovrà rispondere affermativamente al quesito posto nella specifica casella del modulo-domanda

Quale casella si compila per condizionare la domanda

La casella che è necessario compilare, rispondendo affermativamente  al quesito “Il docente soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda?”, è presente nel modulo domanda di tutti gli ordini e gradi di istruzione.

Si tratta della casella 21 per la scuola dell’Infanzia e per la scuola Secondaria I e II grado, mentre è la casella 26 per la scuola Primaria

Il docente soprannumerario può non presentare domanda cartacea

Il docente soprannumerario può decidere di non presentare domanda cartacea e, in questo caso il Dirigente scolastico dovrà comunicare all’Ufficio scolastico provinciale le generalità e il punteggio del docente soprannumerario, come risultante dalla graduatoria interna di istituto, per un suo eventuale trasferimento d’ufficio

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