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Docente soprannumerario trasferito sul sostegno con domanda condizionata: ha il vincolo quinquennale?

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Il vincolo quinquennale interessa tutti i docenti trasferiti da posto comune a sostegno. Vediamo se tale vincolo interessa anche i soprannumerari

Un lettore ci scrive:

“Docente soprannumerario con diritto di rientro in altra scuola nell’ottennio, se partecipa alla mobilità come soprannumerario posti normali e posti di sostegno, se la domanda viene soddisfatta come sostegno in altra scuola, ha il vincolo dei 5 anni? o può partecipare alla mobilità l’anno successivo per rientrare nella scuola di ex titolarità nell’ottennio?”

I docenti titolari sul sostegno hanno l’obbligo di rimanere su questa tipologia di posto per un quinquennio a decorrere dall’anno scolastico dell’immissione in ruolo sul sostegno o dall’anno scolastico in cui ottengono il trasferimento da posto comune a sostegno

Computo del quinquennio

Nel computo del quinquennio si considera l’eventuale anno di decorrenza giuridica derivante dalla applicazione del  decreto legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto 2001, art. 1, comma 4-bis.

Nel quinquennio si valuta anche l’anno scolastico in corso

Il docente nel vincolo quinquennale può partecipare alla mobilità solo per posti sul sostegno.

Il conteggio del quinquennio continua in seguito a trasferimento sul sostegno in altra scuola, mentre ricomincia in seguito a passaggio di ruolo sempre sul sostegno, poiché, come stabilisce l’art.23 comma 11 del CCNI,” i docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di permanervi per un quinquennio

Chi è escluso dal vincolo quinquennale

Non sono sottoposti al vincolo quinquennale sul sostegno i docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno. Pertanto questi docenti, come prevede il comma 7 del succitato art.23, conservano il titolo alle precedenze previste nell’art. 13 punti II) e V) del contratto.

Nel caso esposto dal nostro lettore, il docente non avrà il vincolo quinquennale sul sostegno e potrà partecipare alla mobilità presentando domanda condizionata per il rientro con precedenza nella scuola di ex-titolarità su posto comune/materia, dove era titolare quando è stato dichiarato soprannumerario

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