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Docente soprannumerario trasferito con domanda condizionata: può chiedere utilizzazione nella scuola di precedente titolarità e “rientrare” per un anno su organico di fatto

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Il docente trasferito con domanda condizionata può ottenere utilizzazione nella scuola di ex-titolarità su una cattedra non vacante ma disponibile in organico di fatto

Un lettore ci scrive:

Quale condizione tecnica deve essere soddisfatta per ottenere l’utilizzazione nella scuola di precedente titolarità avendone ivi anche richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento?
Non so sto chiedendo “da chi può essere presentata” la domanda di utilizzazioni (i requisiti sono chiari), bensì su quali ore/posti/cattedre/orari/organici si può avere.
Insomma, se la richiesta di trasferimento non è stata soddisfatta (evidentemente perché non c’era posto), come è possibile che poi si liberino dei posti/delle ore in organico ed ottenere l’utilizzazione?”

L’organico di un’istituzione scolastica, definito organico dell’autonomia, comprende le cattedre in organico di diritto e i posti di potenziamento.

In presenza di contrazione nell’organico, per riduzione del numero di classi e, quindi, del numero di cattedre, alcuni docenti titolari nella scuola potrebbere diventare soprannumerari e come tali sono tenuti a presentare domanda di trasferimento.

L’individuazione dei perdenti posto è condizionata dalla graduatoria interna di istituto e saranno dichiarati soprannumerari i docenti in coda nella graduatoria.

Trasferimento del docente soprannumerario

Il docente dichiarato soprannumerario può presentare domanda di tasferimento volontaria o condizionata.

Con la domanda condizionata il docente esprime la volontà di rimanere nella scuola se, nel corso dei movimenti, dovesse liberarsi una cattedra per la sua disciplina. In questo caso il docente sarà riassorbito nella scuola conservandone la titolarità e la sua domanda di trasferimento sarà annullata.

Affinchè il docente possa essere riassobito nella scuola è necessario che la cattedra risulti vacante, cioè “libera” e non occupata da un docente titolare. Questo potrà realizzarsi nell’organico soltanto in seguito a mobilità in uscita del docente titolare o in seguito ad un pensionamento. Il docente soprannumerario, che ha presentato domanda condizionata, rimarrà, quindi, titolare nella scuola e l’eventuale trasferimento disposto sarà annullato.

Se, invece, nel corso dei movimenti, nella scuola non si libererà alcuna cattedra, il docente sarà trasferito con domanda condizionata e perderà la titolarità nella scuola, acquisendola nella sede in cui risulterà trasferito. Avendo presentato domanda condizionata il docente avrà il diritto, per un ottennio, al rientro con precedenza nella scuola di ex-titolarità, se ogni anno dell’ottennio presenterà domanda condizionata per il rientro.

Utilizzazione nella scuola di precedente titolarità

Il docente trasferito con domanda condizionata può chiedere utilizzazione nella scuola di ex-titolarità, dove avrà precedenza per il movimento annuale.

Il nostro lettore si pone la domanda su come sia possibile ottenere l’utilizzazione se la cattedra non c’era nella fase dei trasferimenti.

Per chiarire il dubbio del docente è necessario sottolineare la differenza esistente tra cattedre in organico di diritto e cattedre in organico di fatto.

Le cattedre in organico di diritto sono quelle stabilite dall’Ufficio scolastico provinciale nella predisposizione dell’organico ed è su tali cattedre, se risultano vacanti, che possono essere disposti i movimenti territoriali (trasferimenti) o i movimenti professionali (passaggi di cattedra e passaggi di ruolo).

La titolarità di un docente può essere modificata soltanto in organico di diritto, quindi il riassorbimento nella scuola di titolarità per un docente soprannumerario può verificarsi soltanto in organico di diritto.

Le cattedre in organico di fatto, invece, possono anche non essere vacanti, in quanto occupate da un docente titolare, ma disponibili per un anno scolastico in seguito a mobilità annuale (utilizzazione o assegnazione provvisoria), aspettativa, mandato politico, part-time (quindi più spezzoni) o qualsiasi altra motivazione che determina l’assenza giustificata del titolare per un intero anno scolastico, senza che ciò determini modifiche nella sua titolarità.

Le utilizzazioni vengo effettuate sull’organico di fatto, quindi, può verificarsi ciò che sorprende il nostro lettore: il soprannumerario che ha presentato domanda condizionata non viene riassorbito nella scuola perchè non vi sono cattedre vacanti in organico di diritto e nessuna cattedra si è resa tale in seguito alla mobilità, ma può ottenere utilizzazione in quanto nella scuola si è resa disponibile una
cattedra in organico di fatto per una delle motivazioni precedentemente indicate

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