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Docente soprannumerario trasferito con domanda condizionata: ha precedenza per l’utilizzazione nella scuola di ex-titolarità

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Il docente trasferito con domanda condizionata può chiedere utilizzazione con precedenza nella scuola di ex-titolarità

Una lettrice ci scrive:

Sono una docente di scuola dell’infanzia ho fatto la domanda di trasferimento condizionata perché soprannumeraria nel mio IC ed ho ottenuto una  nuova sede. 

Chiedo quanto segue:

per l’anno scolastico 2022/2023 c’è la concreta possibilità che, attraverso la Domanda di Utilizzazione io venga reimpiegata nel mio attuale IC  su un posto disponibile. In questo caso perderei​ la titolarità del posto ottenuto con il trasferimento presso il nuovo IC? Se la risposta è affermativa dovrò dunque ripresentare una nuova domanda di trasferimento?

L’utilizzazione è un movimento annuale con il quale il docente, in possesso dei requisiti indicati nel contratto, può chiedere di lavorare per un anno scolastico in una scuola diversa da quella di titolarità.

Il contratto per la mobilità annuale 2022/23 non è stato ancora predisposto, ma si ipotizza che i requisti per poter chiedere utilizzazione siano quelli indicati nell’art.2 del CCNI valido per il triennio appena trascorso (anni scolastici 2019/20 – 2020/21 – 2021/22), dove tra i destinatari delle utilizzazioni viene indicato il caso che interessa la nostra lettrice in qualità di docente soprannumeraria trasferita con domanda condizionata che chiede utilizzazione nella scuola di precedente titolarità

Utilizzazione nella scuola di precedente titolarità

Come chiarisce bene il succitato art.2 nella lettera b), ipotizzando una conferma anche nel prossimo contratto sulla mobilità annuale, possono chiedere utilizzazione i docenti che si trovano nella condizione indicata:

b) i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver
presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che
chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica di precedente
titolarità e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento anche
nell’istituzione di precedente titolarità. Pertanto per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21 e 2021/22 può
produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda
condizionata rispettivamente per l’a.s. 2011/2012 ovvero 2012/13 ovvero 2014/15 e successivi […]

Utilizzazione, nessuna conseguenza sulla titolarità

L’utilizzazione non ha alcuna conseguenza sulla titolarità del docente, che rimane invariata.

La nostra lettrice non deve, quindi, avere alcuna preoccupazione in tal senso in quanto se otterrà l’utilizzazione nella scuola di precedente titolarità non sarà obbligata a presentare domanda di trasferimento per l’anno scolastico successivo in quanto l’utilizzazione non le farà perdere la titolarità nella scuola ottenuta con il trasferimento, dove rimarrà titolare.

Se, però, vuole rientrare nella scuola di precedente titolarità per riottenere la titolarità in questa sede, dovrà presentare sempre domanda di trasferimento per questa scuola e condizionando la domanda avrà la precedenza per il rientro per un ottennio

 

 

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