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Docente soprannumerario trasferito con domanda condizionata: cosa succede se nella scuola di ex-titolarità si costituisce la cattedra in organico di fatto?

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La domanda condizionata per il docente soprannumerario può essere annullata se nellla scuola si libera una cattedra in organico di diritto. Il trasferimento disposto rimane se la cattedra “ricompare” in organico di fatto

Una lettrice ci scrive:

Sono una insegnante di scuola dell’infanzia che nel corrente anno scolastico ha presentato domanda di trasferimento condizionata, perchè risultata perdente posto. La sede che mi hanno assegnato con la mobilità è fra quelle che avevo indicato. La mia domanda è la seguente: se con l’organico di fatto si dovesse riaprire la sezione, sono obbligata a tornare?

Il docente dichiarato soprannumerario, presentando domanda di trasferimento, ha avuto la possibilità di scegliere se condizionare o meno la domanda

Domanda condizionata

Con la domanda condizionata il docente esprime la volontà di rimanere nella scuola se, nel corso dei movimenti, dovesse liberarsi una cattedra per la sua disciplina. In questo caso il docente sarà riassorbito nella scuola conservandone la titolarità e la sua domanda di trasferimento sarà annullata.

Domanda volontaria

Il docente che non condiziona la domanda dichiara la sua volontà ad essere trasferito anche se nel corso dei movimenti dovesse liberarsi una cattedra. In tal caso il docente perderà il punteggio di continuità maturato nella scuola e non avrà alcun diritto di precedenza per il rientro.

Disponibilità in organico di fatto

Se la disponibilità della cattedra dovesse risultare successivamente ai movimenti per modifiche in organico di fatto, questo non potrà determinare il rientro automatico del docente soprannumerario trasferito in altra scuola con domanda condizionata, in quanto la titolarità si può mantenere o riacquisire soltanto in organico di diritto.

In questa situazione il docente potrà usufruire della mobilità annuale chiedendo utilizzazione nella scuola di precedente titolarità, rimanendo, però, titolare nella scuola in cui ha ottenuto il trasfeimento con domanda condizionata.

Se la cattedra disponibile in organico di fatto sarà confermata l’anno successivo in organico di diritto, il docente avrà precedenza per il trasferimento su tale cattedra e riacquisterà di nuovo la titolarità nella scuola.

Conclusioni

La nostra lettrice è stata trasferita, in qualità di docente soprannumeraria, con domanda condizionata in una scuola da lei richiesta che, ci pare di capire, vorrebbe confermare anche per il futuro.

Dalla sua domanda sembra emergere la preoccupazione di dover essere obbligata a rientrare nella scuola di precedente titolarità se dovesse liberarsi un posto in organico di fatto.

Possiamo tranquillizzare la docente che, pur avendo presentato domanda condizionata, non ha alcun obbligo per rientrare nella scuola in organico di fatto in quanto il riassorbimento automatico nella scuola, con annullamento della domanda di trasferimento o del trasferimento disposto, si verifica esclusivamente se la cattedra si rende vacante in organico di diritto in seguito a mobilità in uscita o pensionamento di un docente titolare nella scuola.

Non è questo il caso che riguarda la nostra lettrice che, se non è interessata, non presenterà domanda di utilizzazione nella scuola di ex-titolarità, pur sapendo della presenza di una cattedrra disponibile.

Potrà decidere se, presentare, per il successivo anno scolastico, domanda condizionata di tasferimento per il rientro con precedenza nella scuola. Se non la farà dovrà essere consapevole che perderà il diritto di precedenza per il rientro e tutto il punteggio di continuità maturato nella scuola

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