Docente soprannumerario trasferito con domanda condizionata: avrà il vincolo triennale nella scuola ottenuta?

Il docente soprannumerario trasferito su scuola richiesta con domanda condizionata ha diritto al rientro nella scuola di ex-titolarità. In questo caso non si applica il vincolo triennale
Una lettrice ci scrive:
“Nell’anno scolastico 2018/2019 sono risultata perdente posto e trasferito d’ufficio fuori il mio comune il primo settembre 2018. Quest’anno farò domanda di trasferimento inserendo come prima preferenza la mia scuola di ex titolarità per il diritto al rientro nell’ottennio. Supponendo però che venga soddisfatta per una preferenza diversa inserita, l’anno prossimo potrò fare di nuovo domanda di trasferimento o avrò il vincolo dei tre anni?”
Il docente soprannumerario trasferito con domanda condizionata ha diritto alla precedenza per il rientro nella scuola di ex-titolarità. Questo diritto vale per un ottennio se ogni anno presenterà domanda condizionata per il rientro nella scuola.
Quale precedenza
La precedenza è quella inserita nel CCNI sulla mobilità, nell’art.13 comma 1 punto II), che riguarda il personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità.
Nell’articolo succitato si stabilisce, infatti che tutto il personale docente trasferito a domanda condizionata o d’ufficio ha diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell’ottennio successivo al provvedimento suddetto
Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno dell’ottennio e che richiedano come prima preferenza la scuola dalla quale sono stati trasferiti d’ufficio o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto
Trasferimento con domanda condizionata: niente vincolo triennale
Il docente che in seguito a domanda condizionata viene trasferito in una delle scuole richieste e non ottiene, quindi, il rientro nella scuola di precedente titolarità, non sarà sottoposto al vincolo triennale nella scuola di titolarità e potrà presentare domanda di trasferimento anche l’anno successivo.
Questa possibilità è garantita dal CCNI, dove nell’art.2 comma 2 si stabilisce che “Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa”
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