Docente soprannumerario in utilizzazione: qual è la sua sede di titolarità?
La titolarità di un docente non cambia con l’utilizzazione, ma soltanto con la mobilità territoriale o professionale
Un lettore ci scrive:
“Sono un docente di scuola Primaria in ruolo dal 2021; dopo il superamento dell’anno di prova nella scuola A, ho ottenuto il trasferimento, diventando titolare per un anno su scuola B; ho avuto assegnazione provvisoria per un anno nella scuola C; sono diventato soprannumerario nella scuola B in cui ero titolare, e ho chiesto utilizzazione, in scuola D. Cosa sono ora? Dove risulto titolare? Che status ho nella scuola D? Potrò rimanerci, acquisire titolarità?”
La sede di titolarità di un docente viene definita in seguito all’immissione in ruolo, con l’assegnazione della sede definitiva, o con la mobilità, sia territoriale (trasferimento) che professionale (passaggio di cattedra e passaggio di ruolo).
L’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria, invece, in quanto movimenti annuali, non hanno alcuna conseguenza sulla titolarità del docente, che, per un anno scolastico, lavorerà in una scuola diversa da quella di titolarità.
La mobiità annuale, quindi, non modifica la sede di titolarità.
Il caso che ci descrive il nostro lettore è caratterizzato da diverse tappe: trasferimento, assegnazione provvisoria, dichiarato soprannumerario, utilizzazione.
Vediamo come si è modificata la sua titolarità, argomento oggetto del suo quesito
Docente soprannumerario e titolarità
Il docente dichiarato soprannumerario perde la titolarità nella scuola e avrà l’assegnazione di una nuova sede di titolarità in seguito alla sua domanda di trasferimento, che è tenuto a presentare dopo la notifica ufficiale della sua soprannumerarietà.
Le strade percorribili sono tre:
1- domanda volontaria di trasferimento
2- domanda di trasferimento condizionata
3- non presentare domanda di trasferimento
Nel primo caso il docente sarà trasferito anche se nella scuola di titolarità dovesse liberarsi una cattedra per mobilità in uscita o pensionamento del docente titolare.
Nel secondo caso la domanda di trasferimento sarà annullata se nella scuola di titolarità dovesse liberarsi una cattedra per mobilità in uscita o pensionamento del docente titolare e il docente rimarrà titolare nella scuola.
Nel terzo caso il docente sarà comunque trasferito d’ufficio in una sede disponibile.
Soltanto con domanda condizionata il docente ha la possibilità di non modificare la sua titolarità se nella scuola si rende vacante una cattedra dove può essere riassorbito.
In tutti gli altri casi verrà assegnata una nuova sede di titolarità, anche non richiesta come nel trasferimento d’ufficio.
Se non ci fosse alcuna cattedra disponibile il docente risulterà in esubero provinciale e titolare nella provincia senza una scuola di titolarità.
Mobilità annuale e titolarità
I due movimenti che rientrano nella mobilità annuale sono l’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria che, come già sottolineato in precedenza, non modificano la sede di titolarità del docente, che rimane invariata.
Per acquisire la titolarità nella scuola di utilizzazione o di assegnazione provvisoria è necessario chiedere il trasferimento in questa scuola.
Conclusioni
Il nostro lettore ha modificato la sua sede di titolarità, dalla scuola A alla scuola B, in seguito al trasferimento ottenuto.
L’assegnazione provvisoria nella scuola C non ha modificato la sua titolarità, che è rimasta nella scuola B.
Il docente è stato poi dichiarato soprannumerario, ma non ci fornisce alcuna informazione sul suo conseguente trasferimento e non sappiamo quale sia la sua nuova sede di titolarità. Sicuramente non è titolare nella scuola D dove ha ottenuto l’utilizzazione e
per poter diventare titolare in questa scuola dovrà chiedere il trasferimento.
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