Docente soprannumerario e diritto al rientro nella scuola: decorrenza dell’ottennio

WhatsApp
Telegram

Il docente soprannumerario trasferito d’ufficio o a domanda condizionata ha diritto per un ottennio al rientro nella scuola di ex-titolarità. Vediamo come si conteggia l’ottennio

Una lettrice ci scrive:

“Sono una docente di scuola secondaria II grado, sono rientrata nella mia scuola di ex titolarità nell’A.S. 2016/2017 dopo 6 anni perché perdente posto, l’A.S. successivo 2017/2018 sono stata di nuovo perdente posto e trasferita d’ufficio in altra scuola della provincia. Volevo sapere se l’essere di nuovo perdente posto ha interrotto il periodo di 8 anni che comincia a decorrere ex novo per rientrare nella scuola di ex titolarità”

La contrazione nell’organico di un’istituzione scolastica determina la riduzione nel numero di cattedre con conseguenti esuberi del personale docente

I  docenti vengono dichiarati soprannumerari in base alla posizione occupata nella graduatoria interna di istituto e potranno presentare domanda di trasferimento anche oltre i termini di presentazione stabiliti dal MIUR nella specifica Ordinanza ministeriale.

Il docente soprannumerario trasferito d’ufficio o a domanda condizionata ha precedenza per il rientro nella scuola se ogni anno scolastico, per un ottennio,  presenta domanda condizionata di trasferimento inserendo la scuola di precedente titolarità come prima preferenza

Domanda condizionata e precedenza per il rientro nella scuola

Il docente soprannumerario ha la possibilità, quindi,  di condizionare la domanda per garantirsi il diritto alla precedenza per il rientro nella scuola di ex-titolarità

Si tratta della precedenza indicata nell’art.13 comma 1 punto II) Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità, dove si stabilisce quanto segue:

“Tutto il personale docente trasferito a domanda condizionata o d’ufficio per non aver presentato domanda, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno), ha diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell’ottennio successivo al provvedimento suddetto. Tale precedenza è subordinata all’aver presentato domanda condizionata […..]

Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno dell’ottennio e che richiedano come prima preferenza la scuola dalla quale sono stati trasferiti d’ufficio o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto. A tali fini il personale scolastico interessato deve riportare nella apposita casella del modulo-domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito quale soprannumerario, nonché compilare la relativa “dichiarazione di servizio continuativo”, facente parte dell’apposito allegato all’O.M. o del modello predisposto per le istanze on line. Nel caso di espressione di preferenza sintetica la precedenza in esame ha effetto limitatamente alla istituzione scolastica dove l’interessato era titolare, la quale verrà esaminata prioritariamente rispetto alle altre istituzioni scolastiche comprese nella preferenza sintetica. Per le altre preferenze comprese nel comune a cui appartiene la scuola di precedente titolarità gli interessati usufruiscono della precedenza di cui al successivo punto V)”

Da quando decorre l’ottennio

Come chiarito nella succitata normativa l’ottennio decorre dall’anno scolastico per il quale il docente è stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata.

Nel caso della nostra lettrice, è rientrata nella scuola di precedente titolarità nell’a.s.2016/17, dopo sei anni dal suo trasferimento in altra scuola con domanda condizionata, usufruendo della precedenza per il rientro essendo ancora nell’ottennio.

Dopo un solo anno scolastico, nel 2017/18 è stata dichiarata di nuovo soprannumeraria e trasferita d’ufficio per il corrente anno scolastico 2018/19. Il nuovo trasferimento d’ufficio determina il computo di un nuovo ottennio per usufruire della precedenza per il rientro nella scuola e la nostra lettrice avrà, quindi , questo diritto a decorrere dal corrente anno scolastico 2018/19 se presenta domanda condizionata per il 2019/20 e conserverà tale diritto per otto anni se condizionerà la domanda per ogni anno dell’ottennio

Tutto sulla Mobilità 2019

WhatsApp
Telegram

Corsi di inglese: lezioni ed esami a casa tua. Orizzonte Scuola ed EIPASS, scopri l’offerta per livello B2 e C1