Docente soprannumerario: chiarimenti sulla domanda di trasferimento

Il docente trasferito con domanda condizionata non è soggetto al vincolo triennale. La richiesta di cattedre orario esterne è valida per tutte le preferenze
Una lettrice ci scrive:
“Spiego la mia situazione: perdente posto nel 2017/2018, fatta domanda condizionata ma non soddisfatta per cui trasferita d’ufficio. Quest’anno vorrei chiedere trasferimento, ma ho dei dubbi:
-faro domanda condizionata perché secondo anno dell’ottennio… sarò soggetta al vincolo dei tre anni?
metterò’ delle preferenze, supponendo che ci sarà una cattedra esterna con le prime due preferenze e cattedra completa nella terza scuola indicata. A cosa verrà data la precedenza? Cioè alla cattedra completa anche se terza preferenza o alla cattedra esterna delle prime due?( Naturalmente mettendo la disponibilità a cattedra esterna)”
Il docente soprannumerario trasferito a domanda condizionata ha il diritto al rientro con precedenza nella scuola di ex-titolarità. Questo diritto spetta per un ottennio se, ogni anno, il docente presenta domanda condizionata per il rientro
Quale precedenza
La precedenza è quella inserita nell’art.13 comma 1 punto II del CCNI, che riguarda il personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni che richiede il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità.
Nel punto II) si stabilisce infatti che “Tutto il personale docente trasferito a domanda condizionata o d’ufficio per non aver presentato domanda, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno), ha diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell’ottennio successivo al provvedimento suddetto. Tale precedenza è subordinata all’aver presentato domanda condizionata [….]
[….] Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno dell’ottennio e che richiedano come prima preferenza la scuola dalla quale sono stati trasferiti d’ufficio o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto[….]”
Trasferimento con domanda condizionata: niente vincolo triennale
Il vincolo triennale stabilito nell’art.2 comma 2 del CCNI, non riguarda i docenti soprannumerari trasferiti a domanda condizionata, quindi il nostro lettore deve stare tranquillo in quanto il contratto è molto chiaro in proposito, come esplicitato nel succitato articolo, dove si stabilisce che tale vincolo “non si applica ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa”
Preferenze per cattedre orario esterne
Anche nella domanda condizionata il docente ha la possibilità di scegliere se chiedere solo cattedre interne o anche cattedre orario esterne.
Tale scelta non è differenziabile per le singole preferenze, ma vale per tutte le scuole richieste.
Per ogni scuola richiesta la domanda sarà valutata considerando la disponibilità prima per COI e successivamente per COE, in assenza di cattedre disponibili nella scuola, sia interne che esterne, si passa alla valutazione della scuola successiva richiesta con preferenza analitica
Nel caso di preferenza sintetica (comune, distretto, provincia), come abbiamo chiarito nel nostro articolo, sono esaminate in stretto ordine sequenziale prima le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l’ordine del bollettino e successivamente le cattedre orario esterne per ciascuna scuola o istituto, secondo l’ordine del bollettino
Il docente che chiede anche cattedre orario esterne non ha in ogni caso la possibilità di esprimere preferenza per la scuola o le scuole di completamento della cattedra
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