Docente schiaffeggia studente disabile: legittima la sospensione per 30 giorni dal servizio

Una docente entra in classe e scorge uno studente diversamente abile in piedi vicino alla porta, invece di richiamarlo lo schiaffeggia. Gli altri alunni denunciano il fatto al Preside dell’Istituto, quindi le viene comminata una sanzione disciplinare. La donna ricorre alla Giustizia, ma anche la Cassazione (Sezione Lavoro, Ordinanza n. 5244 del 17 febbraio 2022) conferma la legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per 30 giorni.
Lo schiaffo all’alunno disabile
Entrando in classe, una docente aveva sorpreso un alunno in piedi vicino alla porta, ma all’interno dell’aula. La prima reazione dell’insegnante era stata quella di scagliarsi sullo stesso dandogli uno schiaffo. Vista l’azione violenta, due alunni, sostenuti da tutta la classe, si sono ribellati facendo capire alla docente che tale comportamento non era giusto, facendole anche presente che, essendo tale alunno diversamente abile, non era in grado di difendersi. La docente non aveva gradito l’intervento dei due alunni, quindi li allontanò dall’aula mettendogli una nota. Nel corso della contestazione disciplinare veniva riferito che non era stata la prima volta che si era verificato un gesto del genere, perché anche qualche giorno prima rispetto all’evento denunciato, la donna aveva avuto nei confronti dell’alunno identico comportamento aggressivo. Gli alunni, pertanto, scrissero una nota nella quale avevano descritto i fatti in questione, oggetto della contestazione disciplinare successiva.
La minaccia verso gli alunni di un’altra classe
Altri alunni, appartenenti a una classe diversa da quella dove si erano verificati gli eventi in danno del disabile, invece, avevano provveduto a ritrattare le precedenti dichiarazioni, aventi ad oggetto le condotte aggressive tenute dalla donna, in quanto la stessa li aveva minacciati di assegnare loro il giudizio di “impreparato” sul registro personale, e di note disciplinari sul registro di classe, come dagli stessi comunicato, in seguito, al Preside dell’Istituto.
La sanzione della sospensione dal servizio
Avviato il procedimento disciplinare dopo le segnalazioni degli alunni, si concludeva con due decreti attraverso i quali le veniva comminata la sanzione di 30 giorni di sospensione dal servizio. La docente ha quindi adito la giustizia, ma in tutti i gradi è stata confermata detta sanzione disciplinare. La ricorrente, oltre all’accertamento della nullità dei due decreti coi quali gli era stata irrogata la sanzione disciplinare, aveva chiesto la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni subiti, sia per mobbing che per stalking. Tuttavia, non essendo stati provati, il ricorso è stato rigettato. E ciò ha trovato conferma anche presso la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione.